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Indispensabili modifiche ed integrazione al ddl. “Family Act”.


I figli hanno due genitori

e non solo il collocatario!


Il Parlamento sarà chiamato ad approvare il ddl, “Family Act”, deliberato dal consiglio dei ministri l’11 giugno. Fra le varie agevolazioni per i genitori prevede anche l’assegno universale ai figli minorenni fino ad €. 240 mensili – che dopo il 1° figlio verrà alzato del 20% - ridotto ad €. 80 al mese dal 18° al 26° anno di età) ed altri contributi per i figli e alla famiglia in cui vivono. Nella famiglia convivente non sorge il problema a chi vengano versati detti contributi, madre e/o padre, e nessuno problema sorge per i tanti altri benefici previsti dal ddl.

Nelle coppie non più conviventi con affido condiviso e collocazione prevalentemente dei figli presso uno di loro - mentre sull’altro genitore grava l’assegno di mantenimento degli stessi – il contributo ad ogni figlio e gli altri benefici vengono dati al genitore collocatario (quasi sempre la madre) che già spesso è stata inspiegabilmente “agevolata” dai tribunali, forse in sudditanza a ideologie di genere che nulla hanno a che vedere con il diritto. L’altro genitore, quasi sempre il padre, deve pagare un mantenimento imposto non sempre con equità se non vuole incorrere in pesanti e devastanti condanne penali; deve contribuire alla crescita dei figli – come impone l’art. 30 della Costituzione - senza che gli vengano riconosciuti interamente e in modo paritario gli stessi diritti riservati, invece, al collocatario.

Il genitore non collocatario deve avere lo stesso trattamento di quello collocatario sia economico che nei bonus e benefici vari previsti e pertanto il tutto deve essere ripartito al 50% tra gli stessi, come giustizia vuole.

L’associazione si è rivolta ufficialmente ai Gruppi parlamentari di Senato e Camera, al presidente del Consiglio, Presidente Senato e Camera, Ministro Giustizia e Pari opportunità per richiedere che, in sede di approvazione del ddl., siano apportate sostanziali modifiche al testo del consiglio dei ministri per tutelare la equità di trattamento per ambedue i genitori indipendentemente che siano essi collocatari dei figli o no.

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Questo il testo della lettera del 15.6.2020

“Mentre lo Stato è impegnato a tenere unita la comunità nei principi, i tribunali dei minori ed ordinari vagano nel buio del sottobosco delle interpretazioni, pregiudicandone il valore. La Giurisprudenza affermata nei Tribunali tradisce la normativa della legge 54/2006 e stravolge il sacrosanto principio: la legge è uguale per tutti, in termini sociali, morali ed economici. La giustizia, secondo la Costituzione, deve muoversi in termini di uguaglianza e di pari opportunità nei confronti della coppia non più convivente, separata e divorziata, senza privilegi, favori o vantaggi.

Ogni tribunale, in questo Paese, ha stretto un patto con avvocatura locale e con i servizi degli enti territoriali, Motu proprio, stipulando protocolli concordati, diversi in ogni circoscrizione.

La fattispecie delle spese ordinarie e straordinarie è giuridicamente la stessa sia a Milano che a Palermo. Invece, nei provvedimenti giurisdizionali, rinveniamo interpretazioni diversificate e spesso “adattate” al caso per i maggiori interessi o le influenze di parte. In epoca Covid le differenze sono state ancor più marcate, alimentando dissapori e disagi nei figli e nel genitore non collocatario. E neppure il legislatore ha pensato di intervenire per ripristinare diritti e criteri di pari opportunità.

In Italia esiste una elevata percentuale di coppie con figli non più conviventi con l’affido dei minori con modalità condivisa che, per consuetudine e prassi di genere e senza la opportuna valutazione dei singoli casi, vengono collocati prevalentemente presso uno di loro (94% alla madre). L’altro genitore (94% il padre) deve versare l’assegno di mantenimento secondo disposizioni, se non concordate, dei tribunali. E’ risaputo che i tribunali, con molta discrezionalità e talvolta senza tener conto dei redditi complessivi veri, effettivi e nascosti (del collocatario), manomettono il principio della proporzionalità e quanto previsto dall’art. 337ter c.c.

Se viene meno o ritarda il versamento dell’assegno per i figli, anche per circostanze da lui indipendenti, il genitore obbligato (sempre il padre) viene penalmente condannato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza, anche quando, al contrario, il collocatario non ha problemi economici.

Lo Stato e le istituzioni hanno il dovere di pareggiare i conti. Se il genitore non collocatario/affidatario è obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento e della quota delle spese straordinarie per i figli, allo stesso va riconosciuto il diritto di scontare e compensare il 50% dei contributi pubblici e privati erogati direttamente per i figli e/o per il nucleo familiare. Il principio del “condiviso” investe ogni aspetto della famiglia, anche se di fatto separata. Ciò vale per qualsiasi contribuzione in favore della famiglia, compresa quella degli enti locali e degli enti caritatevoli per assistenze economiche varie, buoni affitto, babysitter, buoni spese, buoni scolastici, buoni tempo libero, ecc.

Altrimenti si legalizza la disuguaglianza di trattamento tra i due genitori: l’uno incassa tutto e l’altro paga, sempre in termini penali e di pesanti conseguenze di vita sociale e di rapporti.

In epoca Covid le istituzioni regionali e locali hanno aggravato la condizione del rapporto di coppia. Gli amministratori hanno rivolto attenzione soltanto al genitore presso cui i figli vivono, trascurando l’altro genitore, che, in difficoltà, pur in regime di condiviso, ha dovuto rispettare le disposizioni del tribunale. Il genitore collocatario ha ricevuto tutto per la presenza dei figli, mentre l’altro, senza lavoro e stipendio per mesi, non può adempiere a versare al collocatario quanto il tribunale gli ha imposto nell’affido dei figli.

La giustizia penale ha fatto il suo corso, anche in regime di Covid 19. Nessuna deroga alle condizioni di difesa per il non collocatario, che non ha risorse nemmeno per difendersi in tribunale, e a quelle economiche. Altrimenti si legalizza la disuguaglianza di trattamento tra i due genitori: l’uno incassa tutto e l’altro paga, sempre, altrimenti deve subire la condanna penale e le pesanti conseguenze che ciò comporta e viene costretto a vivere in uno stato di degrado sociale e umano.

Invece, il genitore collocatario gode dei contributi Covid, beneficia della casa familiare, anche se di proprietà dell’altro genitore o è costretto a pagarne il mutuo, per disposizione del tribunale e della prassi occulta del lavoro nero, degli innumerevoli contributi degli enti locali e degli enti privati per il genitore separato collocatario, senza che nessuno ne renda consapevole il non collocatario di questi aiuti.

Evitare gli elementi di conflitto e/o ingiustizia tra i genitori vuol dire preservare i figli da un clima pesante e quasi sempre diseducativo e compromettente il loro equilibrio psico-fisico.

In vista della discussione in Parlamento del DDL “Family Act” varato dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno scorso, l’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps), che presiedo e che opera in tutta Italia da ben 23 anni,

CHIEDE

che nell’approvanda legge, la materia venga riesaminata e assestata almeno nei principi di uguaglianza dei diritti e dei doveri di ambedue i genitori; che sia fatto esplicito riferimento alle coppie non più conviventi con figli e che qualsiasi contributo e agevolazione erogati dallo Stato e dagli enti territoriali per i minori, i giovani e per le famiglie presso cui vivono, venga ripartito rigorosamente al 50% tra i due genitori, gravando il mantenimento dei figli e la loro educazione e crescita su entrambi i genitori, ex art. 30 della Costituzione, con facoltà, per il genitore non collocatario di scomputarlo dagli impegni di mantenimento.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento al 347.6504095 o tramite mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e siamo disponibili a recarci a Roma se lo riterrete opportuno per un incontro su queste problematiche”.

 

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