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Sommario

  • I nonni obbligati al mantenimento dei nipoti (ord. n. 14951/2020)
  • I figli hanno diritto allo stesso tenore di vita (ord. n. 15774/2020)
  • Validi gli accordi stragiudiziali tra ex coniugi (sent. n. 5236/2020)

 

Quando i genitori non provvedono ai figli


I nonni obbligati al mantenimento dei nipoti


Con l’ordinanza n. 14951/2020 del 14.7.2020, la Corte di Cassazione ribadisce che i nonni paterni in qualità di diretti ascendenti dei genitori sono obbligati in solido al mantenimento dei nipoti se il padre non versa il mantenimento ai figli e la madre non è in grado di supplirlo ed a far fronte a tutte le spese necessarie per le cure riabilitative del figlio malato.

L’obbligo di mantenere i figli compete ad ambedue i genitori (art. 315 bis c.c.), ma quando il genitore collocatario, anche se vive a casa dei propri genitori, non è in grado di sostituire economicamente l’altro genitore con il proprio lavoro e il proprio patrimonio, subentrano i nonni (art. 316 bis c.c.) a sostituire il genitore non collocatario, che non vuole o non può contribuire al loro mantenimento e alle loro spese straordinarie.

La madre aveva documentato che il padre si era da sempre rifiutato di versarle l’assegno di mantenimento per il figlio e che lei, con il suo stipendio di €. 1.100,00 e gli aiuti dei propri genitori, non poteva provvedere da sola alle spese per le cure del figlio.

La Suprema Corte, nel condannare il nonno paterno ad integrare il mantenimento del nipote con un assegno mensile, precisa, però, che “l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti sol perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.


I nonni possono essere chiamati in causa, ma solo quando persistono reali difficoltà economiche del genitore collocatario a sostituire l’altro.

L’art. 30 della Costituzione stabilisce che “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli … Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”.

Il genitore non collocatario deve richiamare alle proprie responsabilità genitoriali il collocatario, ricorrendo al tribunale quando non mantiene i propri figli secondo le sue potenzialità lavorative.

La Corte di Cassazione, già con l’ordinanza n. 20509/2010, aveva indicato i casi in cui i nonni sono chiamati ad integrare l’assegno di mantenimento per i nipoti e, nel 2018, lo ha nuovamente ribadito: “non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli”. I nonni possono essere chiamati a mantenere i nipoti solo in casi eccezionali (Corte di Cassazione ([ord.], sez. VI, 02-05-2018, n. 10419).

***


Dopo la separazione dei genitori


I figli hanno diritto allo stesso tenore di vita


La Cassazione, Sez. Ia civile, con ordinanza n. 15774/2020 del 30.01.2020, con la stessa mano dura del passato, ha riconfermato che “sussiste a carico dei genitori l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice tenere conto, nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori”.

L’ordinanza parla dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli e, quindi, non può essere il solo genitore non collocatario a garantire ai figli “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza”, come purtroppo avviene oggi nella maggior parte dei tribunali italiani.

I tribunali, infatti, prendono in considerazione sempre le risorse economiche del genitore non collocatario, cioè, al 94%, del padre, come se l’altro genitore, la madre, non avesse obblighi economici verso i figli, poiché collocati prevalentemente presso di lei. E così i tribunali gravano il genitore obbligato all’assegno di mantenimento per i figli a sborsare somme talvolta proibitive, non tenendo conto che, dopo la separazione, le famiglie sono due e il tenore di vita dei figli non potrà mai essere uguale a quello in atto quando i genitori vivevano assieme.

Il genitore che non vive con i figli - non per sua scelta, ma per volontà della controparte supportata dal collegio giudicante - si trova in una difficile situazione, poiché il mantenimento dei figli, in base al tenore di vita, grava solo su di lui, poiché controparte, non denunciando i redditi a nero percepiti, risulta essere un “povero”.

I tribunali, nonostante le richieste dell’obbligato, non sono propensi a fare chiarezza sui reali redditi del genitore “disoccupato”, che, in realtà, lavora senza dichiararlo per usufruire di un assegno di mantenimento per i figli più elevato, esenzioni fiscali, agevolazioni statali e degli enti locali, il patrocinio a spese dello Stato. Quando poi le segnalazioni arrivano agli organi statali competenti, non trovano sviluppi e nessuno indaga a fondo per individuare furbetti e furbette, come sarebbe dovuto per tutelare ambedue i genitori.


Tutto ciò non interessa alla Cassazione. Manca infatti la indicazione di verificare, sempre, l’autenticità delle dichiarazioni economiche del collocatario e il costo effettivo del mantenimento complessivo dei figli, secondo i parametri della società in cui vivono, per ripartirlo “proporzionalmente” tra i due genitori. Quindi il mantenimento dei figli non è un dovere per il solo non collocatario, quasi sempre il padre, ma di ambedue i genitori. Esplicitarne il rispettivo importo vorrebbe dire ridurre drasticamente l’ammontare a carico del padre.

Quando si stabiliscono elevati assegni di mantenimento per i figli, nonostante il modesto reddito dell’obbligato, si smentisce il fatto che “la legge è uguale per tutti” e che un figlio avrebbe un costo di mantenimento così elevato che contrasta con la prassi di famiglie di operai e dipendenti che, con un unico stipendio, riescono a mantenere ed a far studiare i figli.

La Cassazione parla in generale, non tiene conto della realtà economica dei cittadini e, soprattutto, non ammette che possa esistere una elevata evasione fiscale, soprattutto da parte delle donne, facilitate nel trovare lavori a nero, che, spesso, proprio perché esenti da tassazione, vengono pagati di più.

 


In deroga alle disposizioni del tribunale


Validi gli accordi stragiudiziali tra ex-coniugi


La Cassazione, con la sentenza penale n. 5236/2020 dell’11.12.2019, riconosce validità agli accordi stragiudiziali tra le parti, per la modifica delle disposizioni del tribunale in materia di assegno divorzile, emessi durante il divorzio, anche se non omologati dall’autorità giudiziaria. Di conseguenza non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.).

" In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e art. 570 c.p., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali (Sez. 6, n. 36392 del 04/06/2019, L., Rv.276833). (…)


E' ragionevole, infatti, stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico: in mancanza di tali circostanze, non si vede perchè un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima e

indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In questo senso si è espressa anche la Cassazione civile, per la quale l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. civ., Sez.3, n. 24621 del 03/12/2015, Rv. 637914)”.

In primis stupisce la citazione dell’art. 12sexies, abrogato – all’incirca due anni fa – con l’entrata in vigore dell’art. 570 bis c.p.

Infatti, in ambito penale, il giudice non può condannare il presunto colpevole, quando questi abbia violato una disposizione di legge che, al momento dell’emanazione del dispositivo di sentenza, fosse abrogata. Può, in alternativa, condannarlo per la violazione di un’altra disposizione, purchè fosse in vigore al momento della commissione del fatto contestato.

Come ulteriore facoltà, qualora la legge fosse stata abrogata già da molto tempo prima, ma, comunque, a procedimento iniziato, il giudice, limitatamente a questa disposizione, dovrà archiviare il procedimento, potendo emettere una sentenza “di non luogo a procedere” o “di non doversi procedere”.

Inoltre, la stessa Cassazione va oltre. Se l’obbligato versa un importo inferiore non è punibile, poiché viene escluso il dolo del delitto previsto dall'art. 570 bis c.p.

 

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