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Bonus fino a € 800 ai separati in crisi economica

per garantire l’assegno di mantenimento ai figli

 

avv. Francesco Valentini *

Tutti i genitori obbligati a mantenere i figli minori o maggiorenni diversamente abili che, a causa del Covid-19, si trovano in difficoltà economica ad erogare per intero l’assegno di mantenimento per i figli, come disposto nella sentenza di separazione, divorzio e/o affido, possono accedere al “bonus”, così come dispone l’art. 9 bis del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 (un emendamento che recupera l’art. 12-bis del d.l. 41/2021, il c.d. decreto sostegni), già approvato dal Senato ed ora in discussione alla Camera, che dovrà essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 21 maggio.

Le difficoltà lavorative del genitore obbligato – quasi sempre il padre, che ha «cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa» a causa della pandemia, con la conseguente drastica riduzione del reddito – devono essere imputabili alla cessazione, riduzione o sospensione della propria attività lavorativa per almeno 90 giorni e con la riduzione di almeno il 30% del proprio reddito rispetto a quello del 2019 a partire dall’8 marzo 2020.

Ancora non si conosce il numero delle mensilità del bonus a cui il genitore obbligato avrà diritto e si dovrà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale che lo prevede, su proposta dei Ministeri competenti, cioè il ministero per le pari opportunità e la famiglia, quello dell'Economia nonché quello delle Finanze e della Giustizia.

Lo stesso DPCM delineerà le modalità di verifica dei presupposti per l’accesso al bonus (per il 2021 sono previsti 10 milioni di euro) e di erogazione dei contributi.

Il bonus potrà arrivare, in base al reddito del genitore obbligato, ad un massimo di €. 800,00 al mese e sarà destinato esclusivamente al pagamento in parte o in toto dell’assegno di mantenimento per i figli, già stabilito dal tribunale, e non potrà essere utilizzato per l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge. L’assegno andrà al genitore separato, che lavorava all’inizio della pandemia e che ha subito la decurtazione del proprio reddito, per coprire l’assegno di mantenimento previsto e preteso dall’altro genitore, il collocatario a cui non spetta detto bonus.

Tutto bene se la legge verrà approvata – si spera tra pochi giorni – poiché permettere al padre di poter assolvere ai propri obblighi economici verso i figli, garantendo loro l’assegno di mantenimento, farà sì che ci sia la tutela dei figli e che si eviti la prevedibile conflittualità genitoriale.

 

Restano, però, alcune perplessità su questo intervento a spese dei contribuenti italiani, poiché, in primis, sarebbe opportuno ridiscutere dell’assegno di mantenimento, che oggi, di fatto, è solo a carico del genitore non collocatario/affidatario, cioè quasi esclusivamente il padre, e le sentenze dei tribunali non impongono che una pari somma debba essere messa a disposizione dei figli anche dall’altro genitore, cioè quasi sempre la madre. Ma la madre non si può toccare e i tribunali finiscono per penalizzare, quasi sempre, il padre. Non è un mistero che il padre non sia tutelato dal tribunale e con lui non sono tutelati nemmeno i propri figli.

 

Se il mantenimento dei figli è ponderato sui redditi – quelli effettivi, ma non solo sulle dichiarazioni dei redditi, spesso non veritiere, come tutti sanno – l’Agenzia delle Entrate deve azionare velocemente e in modo approfondito i doverosi controlli di competenza a seguito delle segnalazione/esposto/denuncia/querela del genitore obbligato sul lavoro in nero di controparte e i giudici, nelle loro determinazioni, devono espressamente “scrivere” che ambedue i genitori sono “obbligati” a versare pari assegno di mantenimento per i figli, azionando, per le parti inadempienti, le procedure di competenza. L’assegno di mantenimento, diviso in due e basato sul costo reale di un figlio nella società media italiana, si abbasserebbe di molto, ci sarebbe più equità istituzionale, l’entità dell’assegno sarebbe di gran lunga inferiore rispetto alle determinazioni dei tribunali e sarebbe calibrato su ambedue i genitori.

Il genitore che non ha redditi, come spesso si “urla” nelle aule dei tribunali, non può e non deve scaricare sull’altro il proprio obbligo di educare e mantenere i propri figli, contrariamente a ciò che prevedono l’art. 30 della Costituzione e le leggi italiane, andando a lavorare o dichiarando i redditi anche quelli che percepisce in nero. I genitori “obbligati al mantenimento” – è bene sottolinearlo – sono due, non uno solo, come avviene oggi.

Forti dubbi sorgono in merito al controllo delle modalità di erogazione del bonus destinato ai padri separati, singol, e alla loro tutela per evitare che questo beneficio si trasformi, ancora una volta, solo in una elargizione per i soliti furbetti. L’importante è che, prima di concedere il bonus, siano accertate in modo puntuale, e senza sconti per nessuno, le situazioni reali (compreso il lavoro a nero e i possibili raggiri) dei richiedenti, tenendo conto anche della possibilità secondo cui alcune coppie solo formalmente dichiarano la fine della convivenza per sfruttare il bonus.

Sono graditi i vostri pareri al 347.6504095 e/o su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

* avv. Francesco Valentini, tel.347.1155230, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

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