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I centri estivi non sono una spesa straordinaria


avv. Francesco Valentini*

Ogni anno, in questo periodo, il tema di chi debba pagare i centri estivi, campus e oratori per i figli che restano a casa nel periodo estivo costituisce occasione di discussioni tra i genitori non più conviventi. Il genitore collocatario pretende che la quota di iscrizione sia ripartita al 50% tra i due genitori, ritenendola una spesa straordinaria che rientrerebbe nelle spese ludiche e sportive o, per altri, tra quelle socio-culturali. Anche se i protocolli dei tribunali concordano nel considerarle spese straordinarie, alcuni, però, prevedono l’obbligatorio preventivo consenso dei genitori.

Le varie versioni dei protocolli sulle spese straordinarie, formulati e sottoscritti da magistrati ed avvocati del foro locale, con la incomprensibile esclusione dei genitori, cioè degli unici titolati a decidere sui propri figli, formulano indicazioni divergenti tra loro, talvolta anche in contrasto con il diritto e con la giurisprudenza. Questi protocolli hanno un valore solo indicativo, ma non vincolante, poiché la determinazione delle spese straordinarie, si fa caso per caso e spetta al giudice, che deve tener conto delle disponibilità economiche reali dei genitori, soprattutto di quello che paga anche l’assegno di mantenimento dei figli. I protocolli non sono vincolanti, perché ai giudici compete applicare la legge e non legiferare e gli avvocati sono procuratori che rappresentano i genitori e non possono sostituirli nemmeno nella stesura e firma di questo inopportuno documento.

Le spese straordinarie sono quelle collegate ad eventi eccezionali e imprevedibili nella vita dei figli. Il protocollo stilato dal Tribunale di Milano prevede che i costi dei centri ricreativi estivi organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali (comuni, oratori, grest, campus, ecc.) vanno ripartiti pro-quota tra i due genitori e non necessitano della preventiva autorizzazione dell’altro genitore, mentre per il tribunale di Roma la ripartizione delle spese per le attività estive extrascolastiche dei figli ci deve essere solo se la decisione è stata concertata preventivamente tra i genitori.

 

Assurdo è, come prevede il protocollo del tribunale di Milano e di altre città, che il collocatario/affidatario possa iscrivere i figli a queste attività senza consultare l’altro genitore, obbligato, però, a sostenerne i costi. Debole è la motivazione che giustificherebbe la imposizione della ripartizione dei costi come spessa straordinaria: perché ambedue i genitori lavorano (facendo i turni) e i figli sono a casa per le ferie scolastiche.

Esistono ancora poche attività estive gratuite per i minori gestite direttamente da istituzioni pubbliche locali e da enti territoriali e, considerato che la maggior parte dei genitori non è più convivente, si rende necessaria una diversa politica giovanile e il potenziamento di articolate e competenti strutture ricreative estive.

Una eventuale iscrizione a queste strutture rientra tra le spese ordinarie coperte dall’assegno di mantenimento, mentre prima era coperto dall’ANF percepito dal genitore con cui abitano i minori e, oggi, dall’A.u.u. (assegno universale unico), ripartito al 50% tra i due genitori non più conviventi. Comunque, con l’affido congiunto, il genitore non collocatario/affidatario ha il diritto-dovere di esprimere il proprio consenso/dissenso, vincolante per la stessa frequentazione della struttura estiva.

Le ferie scolastiche estive, come quelle natalizie, pasquali e la settimana invernale, vanno gestite dai due genitori ognuno per il periodo di sua pertinenza, come stabilito dal tribunale, e ciascun genitore potrebbe tenere i figli, se libero da lavoro, non solo nei tempi di sua spettanza, ma anche in quelli esclusivi dell’altro genitore. Se viene meno la loro disponibilità, si può far ricorso ai nonni, se efficienti, e/o all’ambito familiare, parentale ed anche amicale. In caso contrario, si può ricorrere - a proprie spese - ai centri estivi, se condivisi, e/o ai baby-sitter.

I protocolli non considerano che alcuni genitori non possono sostenere le spese dei centri estivi e, se versano l’assegno di mantenimento, non possono pagare due volte per i propri figli, poiché il pasto è già incluso nell’assegno di mantenimento ordinario.

Le spese dei centri estivi non sono spese straordinarie, poiché sono prevedibili al momento della determinazione degli obblighi economici del genitore non collocatario/affidatario e sono da considerare spese ordinarie e, quindi, coperte dall’assegno di mantenimento. Per ritenerle spese eccezionali occorre il consenso di ambedue i genitori e non le discutibili “imposizioni” di protocolli, alcuni dei quali non consentono il preventivo consenso di ambedue i genitori. Una assurdità, dunque, è considerarle straordinarie.

* avv. Francesco Valentini, tel.347.1155230, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 

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