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La Bigenitorialità non si tocca!


Alcuni esponenti del M5S hanno depositato, con una farsesca premessa, una proposta di legge (n. 472 del 2.12.2022) per la modifica dell’art. 337 ter c.c., a firma di Stefania Ascari e altri suoi colleghi, perché, a loro dire, sembra “non garantire un adeguato ascolto del figlio minore nel caso in cui uno dei genitori sia effettivamente percepito dallo stesso figlio minore come elemento di turbamento rispetto al pieno soddisfacimento delle sue necessità affettive”. Occorre, dunque, non tutelare la bigenitorialità, ma salvaguardare “il diritto del bambino di esprimere le proprie remore, i propri timori e le proprie specifiche esigenze rispetto alla relazione con uno dei genitori”.

La proposta così recita: “Il figlio minore che manifesti in modo espresso la volontà contraria a incontrare il genitore non convivente o a permanere presso questo non può esservi obbligato per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo. La manifestazione di volontà di cui al terzo comma non si presume indotta dal genitore con cui il figlio minorenne convive. Qualora tale manifestazione di volontà risulti viziata per effetto di una specifica condotta tenuta dal genitore convivente e accertata dal giudice, il figlio minore non può essere collocato in altro ambiente contro la propria volontà. In tale caso, su istanza dell’altro genitore, il giudice ordina al genitore convivente di cessare dalle condotte lesive della libera volontà del minore, assegnandogli un termine a questo fine”.

La proposta si sofferma sulla pericolosità del genitore non collocatario, rifiutato dai figli, e “sorvola” sulle responsabilità del genitore collocatario nella determinazione del rifiuto del minore, affrettandosi a precisare che, in linea di massima, il “rifiuto” non è indotta dal genitore convivente, cioè la madre.

 

Si passa, poi, a sentenziare che il minore non debba essere collocato in altro ambiente contro la sua volontà, cioè deve restare nella casa materna, poiché un figlio indotto al rifiuto dell’altro genitore non accetterà mai di allontanarsi da quello plagiante. Se il giudice dovesse accertare che il rifiuto sia riconducibile alla “gestione deviante” della madre, le “ordina”, però, solo su istanza dell’altro genitore e assegnandogli un termine, di smettere di alienare la volontà del figlio. Il genitore collocatario non lo farà mai e non abbandonerà il suo atteggiamento deviante. Se lo fa, lo farà solo apparentemente.

Il giudice emetterà i provvedimenti di affido dopo aver instaurato un rapporto diretto con il minore, poiché occorre che le informazioni provengano direttamente dal minore attraverso un prudente e non mediato ascolto di questo da parte del giudice”, avvalendosi, se vorrà, “dell’eventuale intervento di psicologi infantili e altri professionisti”.

La proposta di legge sembra tutta proiettata sulla abolizione della legge 54/2006 (che aveva ribadito l’obbligatorietà del diritto alla bigenitorialità di figli e genitori), sulla tutela del genitore collocatario, indipendentemente dalle proprie responsabilità nella gestione dei figli, sul presupposto che il non collocatario sia stato sempre violento verso l’altro e verso i minori e che il diritto di visita debba svolgersi in modalità protetta, preoccupandosi di proteggere sia il collocatario che coloro che accompagnano il minore agli incontri.

La legge 54 sull’affido condiviso era stata aggredita, nella precedente legislatura, dal sen. Pillon, senza, però, riuscirci ed anche gli attuali proponenti del M5S (più una del pd) vogliono demolirla, senza porsi un elementare domanda: ma la legge è stata mai attuata? La riforma dell’art. 337 ter vuol dire ribadire l’intoccabilità del genitore collocatario, come avviene in troppi tribunali italiani, ma non la rimozione degli impedimenti ad un affido paritario ed un mantenimento paritario tra i genitori dei figli, come prevedono la Costituzione e il diritto civile italiano.

Ai firmatari della “rivoluzionaria proposta”, forse, è sfuggito anche che la tutela dei minori negli affidi è già prevista dal codice e che nell’applicazione della legge manca, invece, la salvaguardia del minore dalla malefica ingerenza del genitore collocatario, che genera in lui remore e timori verso l’altro genitore. Una svista?

No, solo la troppa fretta nell’assecondare quei movimenti che gestiscono la violenza in famiglia. Peccato che volutamente si ignori che la violenza domestica, non solo psico-culturale, troppo spesso è rivolta contro i padri e i loro figli minori. Dovremo, prima o poi, parlare anche di questa piaga accuratamente tenuta nascosta dai centri antiviolenza e dalle associazioni femministe, sottovalutata dalle forze dell’ordine e dai fumosi politici. La voce dei minori non si difende negandogli il genitore non collocatario.

Il divertissement dei politici “populisti” non aiuta i minori e tantomeno il loro genitore che questi parlamentari vorrebbero eliminare.

Ubaldo Valentini, presidente Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)

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