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Rimborso IMU prima casa

attenzione alla prescrizione


La Corte Costituzionale (sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022) ha rivoluzionato le regole per l’esenzione dell’IMU per l’abitazione principale che “si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. L’esenzione IMU è legata, dunque, all’abitazione dove un soggetto ha il domicilio e la residenza, ma non è più vincolante il domicilio e la residenza degli altri componenti il nucleo familiare.

La Cassazione (Civ. ord. n. 1828 del 22 gennaio 2023), a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha riformulato la nuova definizione di abitazione principale, ha puntualizzato che il diritto all’esenzione IMU spetta ad entrambi i conviventi (anche in presenza di una separazione di fatto, ma comprovata) aventi diritto, indipendentemente se coppie di fatto o coniugati o uniti civilmente e se vivono anche in comuni diversi. Da oggi in poi il beneficio fiscale va chiesto al comune, che non può negarlo agli aventi diritto, anche se non più conviventi.

Il rimborso – da chiedersi, distintamente, per ogni singolo anno indebitamente versato - per le somme non dovute in base alla sentenza della Corte Costituzionale, ma già versate negli ultimi cinque anni, a partire dalla data della ordinanza della Cassazione, il 13.10.2022, va chiesto da subito, pena la decurtazione della prescrizione del diritto al rimborso, e, di conseguenza, prima si fa la richiesta di restituzione delle somme IMU al comune, minori sono le somme non restituibili.

Per aver diritto al rimborso, i coniugi non più conviventi devono dimostrare di risiedere realmente nel luogo dichiarato con l’attestazione delle utenze familiari a loro intestate, la scelta del medico di famiglia, la scuola frequentata dai figli e tutto ciò che attesta la loro residenza in abitazioni diverse e in comuni anche diversi, cioè devono dimostrare che la loro richiesta di esenzione o di rimborso dell’IMU non è fraudolenta.

E’ illegittima, pertanto, anche l’IMU pagata come seconda casa per i non più conviventi che avevano stabilito la loro residenza e il loro domicilio in due diverse abitazioni, anche nello stesso comune.

Il comune ha l’obbligo del rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Alla somma vanno aggiunti gli interessi, giorno per giorno, a decorrere dalla data del singolo versamento e vanno calcolati nella stessa misura pretesa dal comune nei confronti dei contribuenti non rispettosi delle scadenze di pagamento. La richiesta degli interessi non va fatta nella richiesta del rimborso.

 

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