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Nelle separazioni e negli affidi dei figli

Robotizzate anche le spese straordinarie


Il superiore interesse del minore si tutela, secondo il tribunale e l’ordine degli avvocati locali, con la formale applicazione di un Protocollo d’intesa sottoscritto tra giudici del locale tribunale e l’ordine degli avvocati locali per identificare le spese straordinarie e la loro applicazione “standardizzata” nell’affido dei minori. L’iniziativa dovrebbe agevolare la distinzione tra le spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento versato solo dal genitore non collocatario, e quelle straordinarie da ripartire pro quota tra ambedue i genitori cioè quelle spese eccezionali ed imprevedibili che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cassazione civ. ordinanza n.40281 del 15.12.2021).

La determinazione delle spese straordinarie è stata da sempre fonte di contrasti e conflittualità tra i genitori poiché a quello obbligato a versare l’assegno di mantenimento viene richiesto, da parte del collocatario dei figli, anche consistenti ed incontrollate spese non concordate e molte delle quali rientrano tra le spese ordinarie coperte dal mantenimento.

Nel protocollo tribunale-avvocati troppe spese ordinarie sono considerate straordinarie, contrariamente a quanto fanno alcuni attenti tribunali italiani che ritengono, ad esempio, spese ordinarie anche quelle scolastiche perché prevedibili fin dal momento dell’affido dei minori e quindi già incluse nell’assegno di mantenimento, comprese le spese universitarie.

Il protocollo è divenuto intoccabile, sacro, perché viene applicato in modo automatico senza considerare che le spese straordinarie devono avere determinate caratteristiche (imprevedibilità, imponderabilità ed occasionalità) e devono essere concordate, tutte e nessuna esclusa, ed autorizzate da ambedue i genitori poiché il tenore di vita dei figli va determinato in base alle singole disponibilità economiche dei genitori e l’importo varia in base al fornitore scelto e alla qualità del prodotto. Chi è chiamato a risarcire l’altro genitore deve avere il diritto di intervenire con la sua decisione e non può delegare che il genitore collocatario se ne possa approfittare, come spesso, purtroppo, accade.

Compito dei giudici è quello di applicare la legge formulata dal Parlamento e compito degli avvocati è quello di pretenderne l’applicazione non quello di legiferare al posto dei parlamentari e formulare protocolli al posto del ministero della giustizia e degli organi nazionali preposti, i quali, incuranti del ruolo fondamentale e insostituibile dei genitori, standardizzano modalità di gestione delle spese straordinarie, così come farebbe un robot, senza tener conto che il giudice delibera, in base alla legge vigente e alla dottrina e giurisprudenza consolidata, analizzando in profondità caso per caso.

Gli avvocati sono prestatori d’opera professionale nei procedimenti di affido dei minori, di separazione e divorzio e vengono pagati per questa loro prestazione professionale dal singolo genitore e, per questo, non possono sostituirli nella loro inalienabile genitorialità e decidere in nome e per loro conto. L’incarico professionale non prevede tutto ciò.

Se si voleva fare un protocollo, indicativo, perché non può avere valore impositivo, come di fatto avviene, il genitore – unico rappresentante dei propri figli – non poteva essere escluso nella stesura del protocollo sulle spese straordinarie, poiché questi atti impropri (ma nulli) vengono calati indistintamente sui loro figli. Il protocollo non può essere espressione di istituzioni locali - spesso in contraddizione tra loro – ma espressione di una procedura unica e nazionale.

La robotizzazione della determinazione e ripartizione delle spese straordinarie da parte del tribunale e degli avvocati locali è inaccettabile, perché il robot legale non esiste e non può esistere nella delicata questione dell’affido dei minori – stabilito caso per caso – dove i giudici, in prima persona, devono decidere, senza espedienti di genere e senza discriminazione. Occorrono giudici persone, ma non robot. Occorrono avvocati che, invece di fare protocolli con i giudici, agiscano per la tutela del genitore, senza riverenze e titubanze.

Il genitore utente, però, deve avere il coraggio di reagire alle proposte prima e alle sentenze poi di affido, che non hanno alcun appiglio con la bigenitorialità e la cogenitorialità. Nei tribunali si tutelano solo il giudice, i legali e il genitore collocatario ma non si garantisce affatto il superiore interesse dei minori e, di conseguenza, da parte del genitore, occorre la forza di pretendere una difesa di sé e dei propri figli giusta e proporzionata anche alle salate parcelle.

Ubaldo Valentini, presidente Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)

 

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