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Cassazione: importanti ordinanze


Le spese straordinarie dei figli

non sono sempre dovute


avv. Francesco Valentini*

La determinazione delle spese straordinarie e la loro riscossione sono state sempre una causa della conflittualità tra i genitori, alimentata dalla scarsa chiarezza dei tribunali, che, per alleggerirsi l’impegno di decidere caso per caso, tenendo presenti vari fattori, come legge vorrebbe, hanno escogitato, con gli avvocati del luogo, “Il Protocollo delle spese straordinarie del tribunale di …..”, sottoscritto dal presidente del tribunale locale e dal presidente dell’ordine degli avvocati e, talvolta, anche dal responsabile delle pari opportunità e dai presidenti delle tante variegate (e vuote) associazioni forensi.

In realtà, il protocollo prevarica l’amministrazione della legge, caso per caso, e massifica la determinazione delle spese straordinarie, secondo tabelle precostituite, che non tengono conto delle necessarie diversificazioni.

Il protocollo, eventualmente, dovrebbe essere unico e nazionale (anche quello del Consiglio Nazionale Forense presenta le sue criticità), ma non legato alle singole “parrocchie”, poiché né i giudici e né gli avvocati “legiferano”: il magistrato fa rispettare il diritto e l’avvocato è un professionista per altre mansioni. I protocolli sono pieni di contraddizioni e considerano come spese straordinarie anche molte spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento. La Cassazione civile interviene sull’applicazione delle spese straordinarie, ma non se ne trova traccia in questi salvifici protocolli.

Due recenti ordinanze prospettano una diversa visione dell’obbligo a pagare le spese straordinarie. Con l’ordinanza n. 5059 del 24.2.2021, la Cassazione ha chiarito che la spesa straordinaria, anche se non è previsto il preventivo consenso, per il tenore di vita della famiglia, il genitore non collocatario è obbligato al rimborso della quota a lui spettante qualora non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto entro dieci giorni o entro il diverso termine stabilito nel provvedimento di separazione o di divorzio. Il problema, dunque, esiste poiché il genitore collocatario non comunica (o chiede il consenso preventivo) quasi mai le spese che intende effettuare all’altro genitore, che ne viene a conoscenza quando le richiede e, spesso, anche senza la dovuta documentazione fiscale intestata ai figli.

 

Con questo modo di fare viene meno il diritto del genitore non collocatario di contestarle. Per farlo, ovviamente, il genitore obbligato ne deve essere a conoscenza! Questo diritto non viene riportato in modo chiaro nelle sentenze di separazione, di divorzio e di affido dei figli e gli avvocati non sembrano tutelare i propri clienti.

Maggior rilievo ha l’ordinanza n. 793 del 12.01.2023, con la quale la Cassazione ribadisce che, senza nessun accordo tra i genitori, il genitore non collocatario non è tenuto a rimborsare all’altro genitore la propria quota di spese straordinarie per i figli, così come preteso dal genitore collocatario.

La Cassazione ha ripreso il parere della Corte d’Appello: «la previa concertazione delle spese straordinarie specificatamente indicate trovava fondamento nel titolo giudiziale, mai impugnato e pacificamente vincolante tra le parti». Ha, inoltre, accertato la mancanza di parte della documentazione a supporto degli esborsi oggetto di causa.

Le spese straordinarie routinarie o integrative dell’assegno di mantenimento non richiedono la preventiva concertazione e il genitore, se documentate, è obbligato al rimborso al genitore collocatario, mentre quelle imprevedibili, eccezionali, imponderabili, di rilevanza economica, con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori, devono essere tutte concordate preventivamente, ogni volta che vengono effettuate. C’è da osservare che le spese o sono straordinarie e quindi vanno concertate preventivamente o non lo sono. La categoria delle spese straordinarie routinarie è stata create da una parte minoritaria della giurisprudenza proprio al fine di indurre a violare il diritto. Il protocollo prevede che molte spese straordinarie non devono essere concordate preventivamente ma, è bene ricordarlo, non è vincolante, soprattutto se uno dei genitori lo disconosce.

Questa ordinanza, indubbiamente, sconfessa i protocolli, che, al contrario, per la maggior parte delle spese straordinarie, non ritengono necessaria qualsiasi concertazione preventiva, quasi sempre in piena violazione dell’art. 709ter c.p.c. (per i procedimenti instaurati fino al 28.02.2023) e dell’art. 473bis – 39 c.p.c. (per i procedimenti instaurati a decorrere dal 01.03.2023), oltrechè, in entrambi i casi, probabilmente, dell’art. 388 c.p. I casi a cui si applica acriticamente il protocollo riguardano genitori non collocatari, che, spesso, devono ricorrere alla Caritas e non hanno la possibilità di arrivare alla fine del mese e, cosa inaccettabile, non possono trattare i propri figli, quando sono con loro, con la stessa dignità economica e sociale che, invece, hanno nella casa dell’altro genitore.

Qualcosa sembra che si stia muovendo e l’importante è che nelle sentenze trovino spazio le richieste del legale, soprattutto quello del genitore non collocatario, che i genitori vengano informati tempestivamente per manifestare il proprio dissenso entro gg. 10. Certo, occorre anche un diverso ruolo del difensore, che, invece di inseguire il piatto e dannoso protocollo, tuteli il proprio assistito e i suoi figli.

È necessario cambiare la prestazione professionale per cambiare la gestione della giustizia nei singoli tribunali e ciò può avvenire solo se vengono rimosse improprie sovrastrutture.

* avv. Francesco Valentini, tel. 347.1155230 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. -  www.genitoriseparati.it

 

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