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Secondo la Cassazione


Cambiano i rapporti dei nonni con i nipoti


La Cassazione, mentre da una parte riconosce l’obbligo dei nonni a mantenere i nipoti, quando i genitori sono inadempienti e/o impossibilitati (Cassazione civ. sent. n. 1520/2023 e ord. n. 30368/2022), dall’altra sentenzia che i rapporti significativi dei nipoti con i nonni e gli ascendenti, come prevede l’ex art. 336 bis c.c. (ora artt. 473-bis.4 e 473-bis.5), non possono essere imposti dal giudice contro la loro volontà dei minori stessi se hanno compiuto i 12 anni o di età inferiore, se in grado di discernimento (Cassazione civ., ordinanza n. 2881/2023).

L’ex art. 317 bis c.c. (ora art. 473-bis.6) sancisce il diritto dei nonni e degli ascendenti ad avere una relazione significativa con i nipoti minorenni e, se ciò non avviene per il rifiuto dei minori – rifiuto non sempre riconducibile ad una libera volontà degli stessi – o per gli ostacoli frapposti dai genitori stessi, agli stessi non resta che rivolgersi al giudice per il rispetto di un loro diritto.

Il giudice, spesso, ribadisce il diritto degli ascendenti e delega i servizi sociali a predisporre gli incontri. Se i genitori non concordano sulle disposizioni del giudice di primo e secondo grado, a seguito delle istanze dei nonni e degli scendenti in genere, ricorrono alla Corte suprema, la quale, come nella ordinanza in esame, afferma che il diritto degli ascendenti deve tener conto “del primario interesse dei minori”, che prevale su quello dei genitori e degli ascendenti.

Quando lo svolgimento delle relazioni dei nipoti con i nonni e altri parenti è contrastato dall’intervento degli adulti, si crea una situazione limite, che rende necessario l’intervento giudiziale, poiché viene meno il buon senso per superare i contrasti tra gli adulti e garantire ai minori e ai nonni un reciproco arricchimento affettivo, culturale e psicologico.

Il giudice, nel suo intervento a garanzia di quanto previsto dall’art. 317 bis c.c. (ora art. 473-bis.6), deve valutare quale sia realmente l’esclusivo interesse del minore e con quale progetto educativo e formativo si possa garantirgli uno sviluppo equilibrato della sua personalità. I nonni e i parenti devono essere coinvolti nel progetto e i giudici devono verificare la fattibilità del progetto educativo con la cooperazione degli ascendenti.

La cassazione, in definitiva, afferma che “non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare il tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo, ove non ne derivi un reale pregiudizio, ma è l’ascendente a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all’interesse del discendente”.

La cassazione conclude che la volontà del minore e il suo benessere prevalgono sulle esigenze psico-affettive e sociali sia dei genitori che degli altri familiari, poiché ogni minore ha interesse ad usufruire di un legame relazionale e affettivo con i loro familiari secondo “linee armoniche e spontanee”.

L’ordinanza predilige, giustamente, la priorità dei minori sugli interessi degli adulti, soprattutto se avulsi da un reale contributo al loro progetto educativo. Resta aperto – e forse insolubile - il problema dei condizionamenti che i minori hanno subito per arrivare a rifiutare gli incontri con i nonni.

Indubbiamente, le relazioni nipoti e nonni devono essere spontanee per essere costruttive, ma occorre anche considerare come i minori possano scegliere con reale discernimento se relazionarsi o meno con i nonni, i quali sono, anche con i limiti esistenziali, un punto di riferimento positivo per la formazione della personalità dei minori stessi.

Le figure dei nonni e degli ascendenti rientrano nella dinamica sociale e la loro presenza non può essere cancellata per la conflittualità tra genitori e nonni. Compito delle istituzioni sarà quello di ricondurre la conflittualità in un contesto accettabile e non nocivo per i minori. Ciò non esclude, però, che, quando necessario, il giudice possa rendere innocue certe pretese dei genitori e degli stessi nonni con provvedimenti specifici, anche fermi e impositivi, per aiutare le persone coinvolte a superare certe assurde posizioni e ricercare relazioni costruttive, necessarie per realizzare il progetto educativo dei minori. Progetto, purtroppo, che, troppo spesso, manca, con danni psicologici e comportamentali talvolta irreversibili sui minori stessi.

 

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