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Il giudice non può prescrivere

percorsi psicoterapeutici


Stop ai percorsi psico-pedagogici imposti dai tribunali e dagli assistenti sociali nell’affido dei minori quando è finita la convivenza dei genitori. Tali prescrizioni, o pressanti inviti, infatti, sono estranee ai giudizi di affido, rientrano nella sfera personale delle parti e sono rimesse esclusivamente al diritto di autodeterminazione del singolo genitore coinvolto nell’affido.

Nell’affido dei minori, quando la convivenza è finita (o non c’è mai stata), in troppi tribunali esiste la consolidata abitudine di prescrivere ai genitori un percorso psico-terapeutico, talvolta esteso anche ai figli, per risolvere la loro alta conflittualità e, molto spesso, si ha la presunzione di voler risolvere anche la loro immaturità. Questi due aspetti sono il fiore all’occhiello dei servizi sociali, i cui operatori, troppo spesso, sono notoriamente incapaci a comprendere le difficoltà dei genitori, mentre, invece, si sentono autorizzati a suggerire al giudice “sentenze” preconfezionate con servizi che, di fatto, hanno solo lo scopo di esasperare gli animi. Costoro rafforzano il ruolo del genitore affidatario, che è, quasi sempre, la madre, ma che, invece, spesso, è la causa della discordia genitoriale.

 

La conflittualità genitoriale non è quasi mai imputabile ad ambedue i genitori e, spesso, viene etichettata come atteggiamento conflittuale la doverosa richiesta dei propri diritti genitoriali da parte del genitore estromesso dai propri figli con la complicità delle istituzioni a cui compete prima di conoscere le singole situazioni e, poi, decidere.

Mancando spesso la conoscenza dei genitori che hanno dinnanzi, si rifugiano nelle relazioni dei servizi sociali e del mondo che gira attorno a loro, senza minimamente valutarle in base alla competenza professionale e scientifica degli estensori e dell’apparato (o lobby) che li sostengono.

L’immaturità dei genitori sovente viene invocata per coprire l’incompetenza di troppi boriosi addetti dei servizi sociali e la scarsa propensione ad approfondire i singoli casi da parte di tanti magistrati.

Ma parliamo di altro.

Infatti, l’immaturità di un genitore non può essere stabilita con la fugace lettura di manuali tuttologi o con corsi di aggiornamento (casarecci) che si esauriscono in una autoesaltazione di competenze, che, poi, nei fatti non ci sono. E questo è un dramma per il mal capitato genitore e per i minori che, loro, dovrebbero tutelare. Una vera e propria tragedia di cui nessuno parla, ma che compromette l’equilibrio psico-fisico dei minori e del genitore da loro estromesso proprio da parte del genitore collocatario, che, talvolta, più che educare i figli, istiga in loro un odio verso l’altro genitore per inaccettabili e biechi motivi.

La Cassazione, 1a sez. Civile, con la sentenza n. 17903/2023 ribadisce che "non può essere oggetto di obbligo in capo ad una parte processuale la statuizione di intraprendere un percorso psicoterapeutico per superare le criticità del suo rapporto genitore figlio, integrando - detta prescrizione, ancorché esplicitata in un invito, una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'art. 32 Costituzione. Tale prescrizione, infatti, è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”

I giudici di legittimità si erano già espressi in tal senso fin dal 2015, riproposto poi nel 2019. Le ordinanze della Cassazione vengono ignorate sia dai tribunali che dalle corti d’appello e la tutela dei minori viene sacrificata dalla tutela di quei potenti (o prepotenti) operatori psico-sociali che cercano di sostituirsi ai giudici, a cui, invece, compete il dovere di decidere autonomamente.

Le varie pronunce della Suprema Corte, tra cui quella del giugno scorso, sono volte ad estirpare dalla nostra realtà giuridica queste invadenti e incostituzionali prassi giudiziali, poste addirittura come condizione per poter esercitare il diritto di visita e di frequentazione del figlio minore, cioè si negano i diritti fondamentali della bigenitorialità e della cogenitorialità. Si vuole porre fine a quell’assurdo business che si è formato negli anni attorno alla gestione dei minori e delle separazioni e che oggi, complici i partiti, di fatto hanno reso ingiusta la giustizia.

Considerato che i legali – quelli che firmano i protocolli con i giudici – non sono tutti attenti alle pronunce della Cassazione a tutela di ambedue i genitori nè solo di quello di genere femminile, come continua ad essere ancora oggi in tantissimi tribunali, nonostante la l. 54 del 2006, il genitore deve avere il coraggio di pretendere dal suo difensore il preventivo scritto e sottoscritto dei costi da sostenere, il rispetto dei propri diritti genitoriali, ricordando che il genitore dei minori è lui, ma non il legale e che, se l’avvocato non rispetta le proprie richieste, il cliente non lo paga. Ciò non è una vendetta, ma solo il rispetto del diritto vigente.

A cura dell’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps), contatti: tl. 347.6504095, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , www.genitoriseparati.it. - 5x1000: c.f. 94077010547

 

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