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Ricorso congiunto per separazione e divorzio


avv. Francesco Valentini

La Cassazione (Sez. Civ., sent. n. 28727 del 16.10.2023) mette fine alla discrezionalità con cui molti magistrati applicavano la c.d. Riforma Cartabia in merito alla separazione consensuale e divorzio congiunto, stabilendo che ”in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio“.

La diversa interpretazione della legge da parte di alcuni giudici aveva creato disuguaglianza tra i cittadini, che chiedevano, in un unico atto e con domanda congiunta e cumulata, sia la separazione che lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; costringendo, coloro che si vedevano rigettata la richiesta, a seguire la via dei due diversi procedimenti, come avveniva prima dell’entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile (28.02.2023). Ciò voleva dire doppia parcella dei legali e doppio contributo unificato. Il chiarimento della Cassazione, finalmente, pone termine alla difformità di pronunce di merito, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis – 49 c.p.c.

Con questa sentenza, la Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale" (O.c.f., Organismo Congressuale Forense). Oltre ai vantaggi economici per la riunificazione degli atti di separazione consensuale e divorzio congiunto, verranno snelliti i tempi del procedimento, eliminate le fastidiose lungaggini burocratiche penalizzanti il cittadino comune e ci sarà risparmio di tempo e di energie. Infatti, i giudici, restando invariata la richiesta congiunta, sei mesi dopo la sentenza di separazione, potranno emettere anche quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se una delle parti non concorda più sul ricorso congiunto, precedentemente concordato, i coniugi dovranno concordare un nuovo accordo e depositare nuove condizioni congiunte di divorzio, pena il rigetto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli accordi fatti per la separazione (e sottoscritti da ambedue i coniugi) possono essere validi anche per il divorzio e rientrano in un unico procedimento presso la stessa sede e spetterà ai giudici emettere prima la sentenza di separazione e, poi, quella di divorzio. La semplificazione dell’iter procedurale della fine della convivenza dei genitori garantisce la piena tutela dei figli, troppo spesso considerati più come oggetti che non come soggetti con diritti personali. I due procedimenti, pertanto, rimangono distinti: prima si tratta la separazione e successivamente il divorzio.

L’accordo da proporre congiuntamente al giudice deve essere chiaro, rispettoso della legge e deve tutelare i figli della coppia. Per il resto la procedura resta identica: le parti dovranno trovare un accordo in merito all’eventuale mantenimento del coniuge economicamente più debole, alla collocazione, affidamento e mantenimento dei figli e deve prevedere il piano genitoriale per regolamentare gli incontri del coniuge non collocatario con i figli, l’assegnazione della casa coniugale e, infine, la divisione dei beni nel caso di coppia in comunione dei beni.

Al giudice, non essendo un procedimento contenzioso, compete solo verificare la validità e la conformità degli accordi formulati dai coniugi per evitare che questi siano in contrasto con le disposizioni di legge; che vadano contro gli interessi dei figli, soprattutto per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, e che non siano contrari al diritto alla bigenitorialità dei figli e al diritto alla cogenitorialità di ciascun genitore.

I richiedenti devono allegare al Ricorso i documenti che illustrano la propria condizione patrimoniale: la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, l’elenco dei beni di proprietà e delle quote societarie, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari. In caso di omissioni, ci ricorda sempre la Cassazione in un’altra ordinanza, chi omette informazioni e/o dichiara il falso rischia la condanna al pagamento delle spese legali, oltre ai danni in favore dell’altro coniuge ed eventuali conseguenze penali.

C’è da sperare che le parcelle degli avvocati non vengano aumentate, perché la domanda riassume sì due atti giudiziari (separazione e divorzio), ma non incrementa il lavoro del legale. C’è da sperare, pure, che il minor introito finanziario, essendo stati ridotti da due (separazione e divorzio) ad uno i contributi unificati, non induca lo Stato al rialzo dell’entità che il cittadino deve esborsare.

 

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