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Spese straordinarie dei figli: un business materno


Le spese straordinarie alimentano e, in molti casi, ingigantiscano il conflitto genitoriale, soprattutto dopo la formulazione dei Protocolli sulle spese straordinarie, sottoscritti dal presidente del tribunale e dal locale ordine degli avvocati, con la categorica esclusione dei genitori, che, a dire dei contraenti, sono tutelati dagli avvocati. I figli appartengono ad ambedue i genitori, ma non ai giudici ed agli avvocati, in quanto i primi devono applicare la legge vigente e i secondi sono pagati (ed anche molto bene) per una prestazione professionale, cioè la difesa del genitore e dei suoi figli dinnanzi al giudice e ciò non implica la delega per sostituirli nella formulazione di un protocollo che riguarda i genitori e i loro figli.

Questi signori che amministrano le spese straordinarie ritengono i genitori (in verità, per il 92% solo il padre) soggetti passivi che devono subire quanto impone il protocollo formulato sulla convergenza tra giudici e avvocati, senza minimamente tener conto degli inalienabili diritti dei genitori, che, anche in presenza di affido condiviso, devono autorizzare tutte le spese straordinarie dei propri figli con i relativi costi, poiché le parcelle variano da professionista a professionista, la stragrande maggioranza delle spese sanitarie sono fornite dal S.S.N. e i costi degli apparecchi o altro variano da negozio a negozio anche per l’identico oggetto. La discrezionalità del genitore collocatario - per il 92% la madre - non è affatto garanzia di oggettività della spesa straordinaria.

Il protocollo non è vincolante, perché non è una fonte normativa (le leggi vengono fatte dal parlamento, ma non dai giudici e dagli avvocati di questo o quel tribunale italiano), ed ha solo un ruolo indicativo, che, però, deve essere calato nei singoli casi e non può considerare come spesa straordinaria quella che, invece, al contrario, è ordinaria e coperta dall’assegno di mantenimento, come spesso si legge nei tantissimi protocolli. Una spesa, di fatto, pagata dal genitore non collocatario (quasi sempre padre) due volte, una come spesa ordinaria, con l’assegno di mantenimento, ed una come spesa straordinaria. Si pensi alla mensa, ai trasporti, alle spese scolastiche, già coperte dall’assegno di mantenimento, oppure alle ripetizioni, all’acquisto della macchina e al suo mantenimento, l’attività sportiva, cioè scelte i cui costi non possono essere sostenuti dal genitore non collocatario, privato, molto spesso, anche della casa familiare/coniugale, magari interamente di sua proprietà o cointestata con l’altro genitore e su cui paga il mutuo.

 

Se il presunto obbligato (genitore non collocatario) disconosce le richieste di rimborso delle spese fatte a sua insaputa, perché non consultato preventivamente dall’altro genitore, inizia, per lui, il calvario giudiziario e deve difendersi per tutelare un suo diritto anche quando non ha disponibilità economiche per le parcelle dei legali. Si vede pignorato lo stipendio e vien ritenuto alla stregua di chi fa venir meno il sostentamento ai propri figli, rischiando anche la reclusione e pesanti sanzioni economiche che aggravano ulteriormente la sua posizione e lo mettono nella condizione di non essere più in grado nemmeno di versare puntualmente ed integralmente l’assegno di mantenimento. Tutto ciò, però, agli estensori dei protocolli non interessa.

Il protocollo non può essere un escamotage per ridurre il lavoro dei giudici, che, altrimenti, dovrebbero leggere con la dovuta attenzione ogni fascicolo, determinare quale siano le spese da ritenersi straordinarie, perché ogni caso è diverso dall’altro ed ogni cittadino ha diritto ad avere un giudice informato ed attento alle esigenze dei singoli minori e di ambedue i genitori per poter dire La legge è uguale per tutti. Ma non è così, perché i protocolli tutelano gli interessi dei giudici (meno lavoro per la determinazione delle spese standardizzate) e dei legali (l’applicazione del protocollo elimina lo studio delle singole pratiche, garantisce, però, la stessa parcella, standardizzata secondo generiche fasi procedimentali) e sono una ulteriore forma di discriminazione del genitore non collocatario (92% dei padri), a garanzia del potere di genere della madre, spesso artefice (a spese dello Stato, cioè di noi cittadini che paghiamo le tasse) della distruzione della figura paterna, senza che i servizi sociali e la magistratura facciano rispettare la bigenitorialità e la cogenitorialità. E, così, il business economico materno si consolida a scapito del padre, ridotto in povertà e senza la possibilità, per impossibilità economica, di far valere i diritti propri e dei propri figli minori.

Al Tribunale di Aosta, poi, se un padre ricorre contro l’ingiunzione di pagare la quota delle spese straordinarie, perché il giudice della separazione, del divorzio e/o dell’affido aveva deciso che tutte le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate tra i due genitori, il giudice, per non contrariare la richiesta della madre, quasi sempre, rigetta l’opposizione e li condanna anche a pagare le spese legali dell’avvocato della madre, liquidate con grande generosità. Lo fa, in questi casi, ricorrendo a sentenze della Cassazione emesse per casi del tutto diversi (quando il genitore era sparito dalla vita dei figli) per concludere, quindi, che, anche se la madre non ha chiesto il consenso preventivo del padre, la stessa deve essere risarcita per le scelte da lei fatte, perché, anche se sono spese non urgenti e impreviste non autorizzate, erano finalizzate al bene dei figli.

Un giudice dello stesso tribunale disconosce la sentenza dei colleghi e condanna arbitrariamente e contra legem il malcapitato genitore non collocatario (ovviamente anche con condanna a risarcire le spese legali di controparte) richiamando il protocollo del tribunale e dei legali. Il solerte giudice si ritiene autorizzato a riformare, a posteriori, la sentenza dei colleghi in vigore all’atto delle pretese spese straordinarie.

Tutte le spese straordinarie, che devono avere il carattere della urgenza e della imprevidibilità, devono essere sempre autorizzate dall’altro genitore con modalità tracciabile, ad eccezione in caso di vita dei figli e quando l’altro genitore non è raggiungibile nemmeno al telefono.

Altrimenti di cosa parliamo se le leggi non vengono rispettate proprio da chi dovrebbe applicarle, sempre, piuttosto che interpretarle con molta discrezionalità, tanto da divenire discriminatorie?

Sicuramente si deve sempre parlare di giustizia ingiusta, nell’indifferenza di tutti coloro che hanno il dovere del controllo, politici compresi, e non garantiscono che la legge sia uguale per tutti.

 

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