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Le registrazioni, anche se non autorizzate, sono lecite


La Cassazione ritorna sulla validità delle registrazioni fonografiche di una conversazione come prova testimoniale nei tribunali e, se effettuate ad opera di un soggetto partecipe o presente alla conversazione, anche se fatte in modo clandestino, non possono essere considerate come indebite intercettazioni (Cassazione penale, sent. n. 10079/2024 del 08.03.2024). Lo stesso dicasi per le telefonate fono-registrate senza il consenso di controparte sia nel corso di un colloquio telefonico o durante lo svolgimento della ctu o nei colloqui con i servizi sociali o in altre sedi.

La Corte di Cassazione ha ribadito che "le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo" possono essere utilizzate nei procedimenti penali poiché sono una “forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo".

 

In passato tali registrazioni, valide anche per i procedimenti civili, venivano rigettate perché mancava il consenso dell’intercettato mentre oggi costituiscono prova testimoniale, contribuendo a rendere il contraddittorio maggiormente credibile e garante della verità dei fatti oggetto del procedimento giudiziario. Un problema, però, esiste poiché le registrazioni vanno trascritte da tecnici la cui professione è riconosciuta ed autorizzata dal tribunale e le trascrizioni sono costose e, una volta allegate al procedimento, vengono dimenticate dal giudice che ha fretta di chiudere il processo. L’insistenza del difensore, non solo nella loro acquisizione ma anche nel loro utilizzo, resta imprescindibile e, se necessario, esiste anche il ricorso in appello.

 

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