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Curatore speciale: tutela per i minori
o solo aiuto al genitore collocatario?
La figura del curatore speciale del minore, nel procedimento di affido, diventa importante quando la conflittualità tra i due genitori non permette loro di garantirgli la serenità, la libertà, l’educazione, l’istruzione, il mantenimento e l’assistenza in genere. Le condizioni per la sono previste dall’art. 321 c.c. e cioè “in tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti”.
La nomina del curatore speciale del minore diventa obbligatoria (art. 473 bis, nn. 7-8 c.p.c.) quando il p.m. chiede la decadenza della responsabilità genitoriale per ambedue i genitori oppure nel caso in cui un genitore chieda la decadenza dell’altro; se viene predisposto l’affido extrafamiliare del minore; se il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psico-fisica; quando, durante il procedimento di affido, di separazione o divorzio, emerge il rischio di una inadeguata rappresentanza del minore da parte di entrambi i genitori; quando lo richiede espressamente il minore stesso che ha compiuto 14 anni; quando il giudice constata l’inadeguatezza dei genitori a tutelare gli interessi del minore.
“L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede” (art. 80 c.p.c.).
Il provvedimento di nomina deve essere motivato e la nomina può essere revocata con istanza motivata dal minore che abbia compiuto 14 anni, dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriali, dal tutore o dal p.m., sia quando emergono inadempienze gravi, sia quando vengono meno i presupposti che legalizzino la nomina di questa figura professionale o, addirittura, manchino del tutto.
La nomina del curatore (con provvedimento succintamente motivato) è facoltativa quando il Giudice valuta che i genitori siano solo temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
Il curatore speciale rappresenta e tutela gli interessi del minore nei processi in cui è coinvolto per garantire il benessere psicofisico, una sana ed equilibrata crescita ad un soggetto debole e bisognoso di tutela, così come prevede la Convenzione di Strasburgo del 1996; partecipa alle udienze e al contraddittorio tra i genitori; può costituirsi in giudizio; formulare istanze istruttorie; replicare, in contraddittorio, ai fatti esposti dai genitori; incontra, ascolta e chiede il suo punto di vista al minore che assiste che, abbia, però, capacità di discernimento, scegliendo le forme più idonee di ascolto e di comunicazione in base alla sua età e alle sue condizioni psico-fisiche e, a tal fine, il giudice può attribuirgli il dovere e/o il potere di decidere la scelta della scuola e del protocollo di cura quando c’è una insuperabile conflittualità tra i genitori.
Per svolgere il proprio compito e valutare oggettivamente la situazione, il curatore deve analizzare attentamente il fascicolo dell’assistito e conoscere bene i soggetti del procedimento: minore, genitori ed operatori sociali. Prima di tutto, ci ricorda il Comitato Onu per i diritti dell’infanzia, il curatore dovrà garantire al minore la possibilità di poter esprimere la propria opinione, garantire la propria identità (sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, religione, convinzioni personali, identità culturale), l’ambiente familiare e il mantenimento dei rapporti con membri della famiglia biologica, adottiva o affidataria, e anche membri della famiglia allargata; garantire al minore il diritto alla salute, all’istruzione e la cura, protezione e la sicurezza anche nelle situazioni di vulnerabilità.
Tutto giusto quanto il legislatore ha previsto per la figura del curatore speciale, i problemi, però, sorgono quando si va all’applicazione concreta della legge. Infatti, tutto dipende dal giudice, che deve stabilire i casi in cui la conflittualità genitoriale è imputabile ad ambedue i genitori, perché, se la responsabilità è di uno solo, il minore si tutela applicando il codice, senza ricorrere al curatore speciale. La sua scelta, comunque, deve avvenire in base ad un ferreo protocollo del tribunale che non lasci alcuna discrezionalità di nomina al giudice stesso. Il suo operato e la necessità di nomina, inoltre, devono essere continuamente monitorati e, se si riscontrano inadempienze nell’esercizio del mandato, o quando non se ne vede la necessità, la nomina deve essere immediatamente revocata perché questa figura è pagata con i soldi dei cittadini.
L’esperienza ci dice che i giudici non controllano nulla, nemmeno la correttezza e veridicità delle relazioni del servizio sociale, il cui incarico dovrebbe essere dato predisponendo tempi e modalità d’indagine per la tutela delle pari opportunità genitoriali e, di conseguenza, la nomina di un curatore può costituire, nell’immaginario del giudice, una ulteriore scappatoia per non assumersi, in prima persona, le proprie responsabilità di magistrato e di tutore dei minori. Le deleghe sui minori ad altre persone, compresi i servizi sociali, devono essere continuamente verificate e, soprattutto, non possono sostituire il giudice nel prendere qualsiasi provvedimento per i minori oggetti di affido.
L’esperienza, dall’entrata in vigore della figura del curatore speciale, ci insegna che queste figure sono spesso superflue e pericolose per i minori stessi, che dovrebbero rappresentare e tutelare sia per la loro effettiva competenza nel settore minorile, sia perché, spesso, ripropongono cliché educativi antiquati, tratti dalla loro esperienza di avvocati, sia perché, di fatto, si accodano alle tesi del legale del genitore collocatario, che, per il 94% dei casi, è sempre la madre e si accaniscono contro il non collocatario, cioè quasi sempre il padre.
Il curatore speciale dovrebbe essere al disopra delle parti e non essere preventivamente schierato verso un solo genitore, che, molto spesso, è il responsabile della conflittualità genitoriale. Il curatore, pertanto, deve proporre e innovare le opportunità genitoriali di ambedue i genitori e deve farsi carico di proposte, anche originali, seppur sempre legate al contesto familiare e sociale dell’assistito, che salvaguardino concretamente il minore, di cui è stato nominato curatore, senza la tentazione dei suggerimenti proposti col sistema, collaudato nei tribunali, del copia e incolla.
Se manca questa autonomia e questa forza di imporre i sani diritti dei minori ad ambedue i genitori, i cui comportamenti vanno analizzati dettagliatamente, il curatore speciale non ha nulla di speciale e svolge solo il ruolo di aiuto al genitore collocatario, quello che, spesso, non riconosce i diritti fondamentali del minore e dell’altro genitore.