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Affido dei minori ai servizi sociali:
poteri e tempi vanno sempre dettagliati
L’affidamento dei minori ai servizi sociali senza fare, prima, la dovuta verifica sulla natura e sull’origine della conflittualità genitoriale che sarebbe alla base di questi estremi provvedimenti del giudice. La conflittualità genitoriale, come i dati statistici insegnano, è quasi sempre riconducibile al genitore collocatario/affidatario. Sono quasi sempre i servizi sociali, nella maggior parte dei casi in cui questa forma di affido sarebbe da cancellare dal codice e/o comunque non rientra nella tutela dei minori i cui genitori possiedono, talvolta, una parziale cultura genitoriale che deve essere aiutata a meglio esprimersi. Sono proprio i servizi sociali che dovrebbero aiutare. In itinere, i genitori in difficoltà, mentre, invece, nella maggior parte dei casi, sono proprio loro a proporre al giudice l’affidamento al comune (leggasi servizi sociali), con un o sperperio di soldi pubblici per pagare persone senza professionalità e con problemi personali, talvolta, irrisolti.
Non è inopportuno ricordare che la conflittualità è dannosa per i figli, soprattutto quando viene attribuita anche al genitore che sarebbe conflittuale perché tutela i propri figli, ma ancora più dannosa lo è quando diventa un pretesto per togliere i figli ad ambedue i genitori e darne l’affidamento ai servizi sociali che possono lasciarli presso la famiglia in cui sono collocati (quindi senza cambiare nulla) o, a loro discrezione, collocarli in una costosa casa famiglia, come sovente avviene anche in Valle, spesso senza arte e parte, dove mancavo i previsti sistematici controlli sul loro operato.
Il giudice quando emette un provvedimento di affido dei minori ai servizi sociali con collocamento presso uno dei genitori deve indicare in modo dettagliato i tempi della collocazione e i compiti dettagliati dei servizi sociali e, soprattutto, quali siano le situazioni in cui i servizi sociali possano decidere in autonomia, come la scelta de genitore collocatario e devono essere previste le circostanze in cui devono sottoporre le roro decisioni alla preventiva autorizzazione del magistrato che ha dato loro l’affido.
L’affido ai servizi sociali predisposto dal tribunale può essere un semplice incarico di sorveglianza, supporto e assistenza che non limita la responsabilità genitoriale e non impone la nomina di un curatore speciale al minore. Il servizio rendiconta al Tribunale l’andamento dell’incarico ricevuto tramite relazioni periodiche in date già contenute nel decreto di incarico.
Le cose cambiano, invece, quando l’affidamento ai servizi sociali viene fatto con un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Un tale provvedimento, invasivo e limitativo dell'autonomia delle parti in ambito familiare, presuppone che in precedente ci sia stato un contraddittorio tra servizi sociali, giudice, e il minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale, la cui nomina deve precedere l'adozione di detti provvedimenti.
E’ dovere del giudice indicare in modo dettagliato, nel provvedimento di affido, non solo i compiti dei servizi sociali e la durata della collocazione dei minori al servizio sociale, ma deve esercitare un'adeguata vigilanza sul loro operato con controlli specifici fatti da personale scientificamente preparato e proveniente da altre strutture pubbliche perché nessun può essere giudicato e giudicante di se stesso.
Siamo in presenza di poteri che condizionano il contesto familiare e, di conseguenza, suggeriscono i cassazionisti, il Tribunale deve fissare udienza di verifica dell’operato dei servizi sociali e dell’evoluzione della situazione familiare poiché le situazioni e condizioni familiari, specie quando sono coinvolti minori, sono mutevoli ed in continua evoluzione.
Trattandosi di poteri, quelli dati al servizio pubblico, di ampia ingerenza nel contesto familiare è opportuno che il tribunale provveda alla fissazione, con la maggiore frequenza possibile, di udienze di verifica dell'operato dei servizi sociali e dell'evoluzione de contesto fa miliare da cui provengono i minori. Il tribunale, poi, decide, sempre ma soprattutto in presenza di scontro tra i soggetti, per eliminare, se non altro ridurre, il disagio dei minori.
La Cassazione ricorda a tutti, che i figli sono figli dei propri genitori e non delle istituzioni e non possono essere carne da macello per strutture lobbistiche senza scrupoli che gravitano, se non gestiscono, i servizi sociali con agganci anche nel mondo della giustizia. E il giudice dovrebbe evitare anche tutto questo.