|
|
Aosta
Concertazioni sulle criticità minorili
I tempi dei compromessi politici sulle criticità dei minori valdostani non possono avere proroghe, poiché, ormai, le problematiche presenze giovanili non possono essere ignorate, facendo finta che non esistano quartieri dove la tutela dei minori sia latente e dove mancano serie iniziative per affrontare l’abbandono scolastico, le baby-gang, l’uso costante di stupefacenti e di alcol, il rifiuto di qualsiasi responsabilità sociale. Tutto ciò, e dell’altro, è noto alla società valdostana e precisamente ai servizi sociali, alle forze dell’ordine, ai politici, alle organizzazioni di volontariato e soprattutto al variegato, e abbondante, mondo delle strutture ideate e protette dai servizi sociali e dai politici, perché sono sempre collettori di voti.
La preoccupazione dei voti è impellente, perché, nei prossimi mesi, si andrà al rinnovo del consiglio regionale e del consiglio comunale di Aosta. Appuntamenti che potrebbero riservare anche amare sorprese a chi da sempre è ancorato a poltrone pubbliche, rendendo la vita politica una ben retribuita fonte occupazionale. C’è chi esercita, da sempre, il mestiere di politicante e non esita a cambiare repentinamente la propria collocazione politica (cd. casacca) quando annusa che potrebbe perdere certi privilegi. Questa è solo malapolitica, permessa dai cittadini, che continuano ad eleggere politici non in base alle loro testimoniate capacità amministrative, etiche e sociali, ma tenendo presenti i propri vantaggi per un consigliere amico nel Palazzo regionale o comunale.
Leggi tutto...
|
|
|
|
Utilizzo delle registrazioni telefoniche
senza il consenso
La Cassazione, con l’ord. 5844 del 3.5.2024, ritorna sulla liceità dell’utilizzo delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate di nascosto e, quindi, senza alcun consenso di controparte, per esercitare il proprio diritto di difesa.
Il diritto di difesa, come si legge in una precedente ordinanza (Cass. civ. n. 27424/2014), inoltre, "non è limitato alla pura e semplice sede processuale”, ma si estende anche a “tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso; non a caso, nel codice di procedura penale, il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento".
La Cassazione ribadisce che l’art. 51 c.p. e l’art. 24 del codice della privacy affermano che “non c’è violazione del diritto alla riservatezza, cioè la condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti in mancanza dell'altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio ... purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario”.
La giurisprudenza maggioritaria considera gerarchicamente superiore il diritto alla difesa di un diritto fondamentale rispetto alla riservatezza dei terzi, coinvolti a loro insaputa. Lo stesso Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, regolamento europeo n. 2016/679, art.17 e 21), riporta/dice che il diritto alla difesa prevale sul diritto alla protezione dei dati personali. Senza il consenso, quindi, la registrazione è lecita e utilizzabile se chi registra è parte della telefonata o presente alla conversazione il cui fine è quello di raccogliere significativi elementi per un’eventuale separazione, con specifiche prove sia dei maltrattamenti in famiglia, che l’ammissione del tradimento o il disinteresse per i figli, che il lavoro non dichiarato. Chi parla in presenza di altre persone, di per sé, è a conoscenza e accetta, come afferma la giurisprudenza, il rischio di essere registrato e, di conseguenza, diventa superfluo il preventivo consenso.
Leggi tutto...
|
|
|
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>
|
Pagina 1 di 223 |