Attualità
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Pretendiamo, sempre, l’affido paritario dei figli


La legge 54/2006, prevede, come avviene in molti paesi europei, che i figli, quando termina la convivenza dei genitori, vengano affidati ad entrambi i genitori e sancisce il c.d. principio della bigenitorialità e della cogenitorialità. Principi che, purtroppo, non trovano applicazione in molti tribunali per la subdola opposizione di molti magistrati, non propensi a considerare il padre capace di crescere ed educare i figli, che temono sia i movimenti di genere che la fine di una cultura arcaica ed obsoleta, che considera, ancora, la madre come l’angelo del focolare.

La legge, però, in linea di massima, non viene applicata, perché i genitori non hanno il coraggio di chiedere (pretendere) al giudice, tramite il proprio avvocato, quando non esistono reali problemi ostativi, l’affido paritario dei loro figli figli, cioè che i minori trascorrano metà tempo con ciascun genitore. Ciò comporta il mantenimento diretto, la non imposizione dell’assegno per i figli in capo al genitore non collocatario e, non essendoci l’affido prevalente ad un genitore, la non assegnazione della casa coniugale o familiare, che resta nella disponibilità dei legittimi proprietari.

Indubbiamente, l’affido paritario presuppone che i figli vengano prima delle esigenze personali di ciascun genitore, che, di conseguenza, deve garantire ai figli gli stessi spazi amicali, la scuola e l’attività sportiva, permettendo loro di muoversi liberamente tra la casa del padre e quella della madre.

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I protocolli per le spese straordinarie:

un abuso istituzionale per penalizzare i padri


L’intento dei protocolli tra tribunale e l’ordine locale degli avvocati non è quello di garantire una equità nella gestione delle spese straordinarie, come si vorrebbe far credere, che il legislatore ha volutamente non determinato in concreto lasciando al giudice, caso per caso, la discrezione di specificarle in base alle condizioni economiche dei genitori. Queste spese devono avere specifici presupposti: imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza e devono essere preventivamente concordate tra i due genitori, poiché i costi variano da fornitore a fornitore e il genitore non collocatario (al 94% il padre) ha il diritto – dovere di decidere su ciò che deve pagare.

In realtà, l’origine vera di questi protocolli va ricercata, come per l’invenzione del genitore con collocazione prevalente (sempre la madre, di fatto), non previsto dalla legge, nella economia nell’impegno del giudice e dell’avvocato: il primo si richiama a protocolli non legittimati, che variano da tribunale a tribunale, e si risparmia l’onere di decidere, caso per caso, esaminando tutta la documentazione di ambedue i genitori, soprattutto di quello che verrà estromesso dalla vita dei figli, mentre i secondi, con tabelle che non sono atti ufficiali, riducono l’impegno del contraddittorio, ma non l’entità della loro parcella, non sempre fiscalmente dichiarata (solo in parte?).

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