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Sempre obbligatoria l’audizione del minore
anche quando l’affido a terzi è provvisorio
I minori hanno diritti che vanno rispettati da tutti, compresi dai giudici che spesso li tolgono dal contesto familiare ritenuto non adeguato e ricorrono all’affido etero-familiare con molta liberalità senza porsi, seriamente, il rispetto dei loro diritti inalienabili, fra i quali quelli di essere ascoltati, sempre, prima di procedere all’affido e collocazione a famiglie terze, anche quando la collocazione è di breve durata. Con la sentenza n. 3723/2026 del 19.02.2026 la Cassazione ritorna sul tema
dell’affido dei minori al Comune con collocazione presso una famiglia terza, consuetudine, questa, assai diffusa nonostante la contrarietà della letteratura scientifica che ammette l’affido etero-familiare solo in casi eccezionali e in presenza di specifiche carenze della famiglia di origine che non possono essere rimosse con specifici interventi di aiuto da parte del servizio sociale.
La Cassazione anche in passato si era espressa negativamente sugli affidi etero-familiari, ribadendo il principio che i minori, prima di procedere a questo particolare forma di collocazione, devono messere ascoltati direttamente dal giudice, senza delegare intermediari, con eventuale ausilio in presenza di psico-pedagogisti. La prassi dell’ascolto dei minori, però, sovente è solo una farsa per nascondere l’affido etero-familiare e il parere dei minori, sommariamente sentiti e spesso senza cognizione di causa da parte del giudice, comunque, non viene doverosamente ponderato proprio perché certi affidi e certe collocazioni segnano per sempre la vita di un bambino.
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