Attualità
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La Cassazione stabilisce che


Le spese condominiali della casa familiare

non possono essere chieste all’assegnatario


A chi spetta pagare le spese condominiali nella casa familiare/coniugale di proprietà di ambedue i genitori o di uno, solo ma, dopo la fine della convivenza, assegnata a quello con cui stanno i figli? E se l’obbligato non paga, l’amministratore del condominio può richiederle al proprietario della casa che non vi abita?

La Cassazione Civile (VIa,, ord. n.16613/2022) ha chiarito che, nel caso di inadempienza del genitore che vi abita, l’amministratore, per la riscossione dei contributi e delle spese di manutenzione, le c.d. spese condominiali, non può agire in giudizio contro l’assegnatario della casa familiare, ma esclusivamente nei confronti del proprietario, che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dell’altro genitore. L'assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori o di maggiorenni non economicamente autosufficienti (per il 94% sempre alla madre), sottolinea la Suprema Corte, è un diritto personale di godimento sui generis e l’amministratore non può agire giudizialmente nei suoi confronti “l'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis”.

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Protocollo sulle spese straordinarie:

strumento capestro per i padri separati


Gentile associazione, sono un padre di tre minori che ogni mese sono costretto a sborsare un botto di soldi per le spese straordinarie che mi vengono imposte secondo un protocollo inventato dai giudici e avvocati locali per le quali devo solo pagare senza poter intervenire sia sulla loro opportunità, sulle mie possibilità economiche che sulla scelta dove effettuarle. Mi sono opposto ma il giudice mi ha condannato anche a pagare il legale alla mia ex-compagna!

Certe spese sono coperte dall’assegno di mantenimento e le altre “costano” di più perché la madre sceglie professionisti “amici” e compiacenti e negozi molto cari. E’ giusto tutto questo?

Sono arrabbiato e mi sento “violentato” dal tribunale e dai legali che, per vocazione, troppo spesso tutelano solo le loro parcelle. Cosa possiamo fare noi genitori di sesso maschile, ostaggi delle “lobby” istituzionali e professionali? Ringrazio per la eventuale risposta. (chiamata telefonica al 347.6504095).

***

Abbiamo da sempre combattuto questi protocolli sulle spese straordinarie, che sono una vera e propria espressione di un consolidato potere che non dovrebbe trovare spazio in chi amministra la giustizia. Ma, purtroppo, non è così. Nella maggior parte dei tribunali la madre è intoccabile e i protocolli sulle spese straordinarie ne sono una palese dimostrazione. Non spetta ai giudici formulare e sottoscrivere “protocolli” per la gestione delle spese straordinarie, ai quali si fa riferimento nelle sentenze, poiché a loro, istituzionalmente, compete applicare la legge, così come hanno voluto i legislatori.

I veri tutori dei minori sono i loro genitori, ma non i legali, di cui, della conflittualità per l’affido dei minori e per le separazioni, troppi ne hanno fatto un business economico. Non si comprende, pertanto, come i legali possano sostituire i genitori nella stesura di un protocollo “illegale” (cioè, privo di valenza giuridica) e come il contestato protocollo possa “imporre” al genitore non collocatario/affidatario spese che sono da sempre ritenute ordinarie e coperte dall’assegno di mantenimento.

 

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