Attualità
PDF Stampa E-mail

Utilizzo delle registrazioni telefoniche

senza il consenso


La Cassazione, con l’ord. 5844 del 3.5.2024, ritorna sulla liceità dell’utilizzo delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate di nascosto e, quindi, senza alcun consenso di controparte, per esercitare il proprio diritto di difesa.

Il diritto di difesa, come si legge in una precedente ordinanza (Cass. civ. n. 27424/2014), inoltre, "non è limitato alla pura e semplice sede processuale”, ma si estende anche a “tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso; non a caso, nel codice di procedura penale, il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento".

La Cassazione ribadisce che l’art. 51 c.p. e l’art. 24 del codice della privacy affermano che “non c’è violazione del diritto alla riservatezza, cioè la condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti in mancanza dell'altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio ... purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario”.

La giurisprudenza maggioritaria considera gerarchicamente superiore il diritto alla difesa di un diritto fondamentale rispetto alla riservatezza dei terzi, coinvolti a loro insaputa. Lo stesso Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, regolamento europeo n. 2016/679, art.17 e 21), riporta/dice che il diritto alla difesa prevale sul diritto alla protezione dei dati personali. Senza il consenso, quindi, la registrazione è lecita e utilizzabile se chi registra è parte della telefonata o presente alla conversazione il cui fine è quello di raccogliere significativi elementi per un’eventuale separazione, con specifiche prove sia dei maltrattamenti in famiglia, che l’ammissione del tradimento o il disinteresse per i figli, che il lavoro non dichiarato. Chi parla in presenza di altre persone, di per sé, è a conoscenza e accetta, come afferma la giurisprudenza, il rischio di essere registrato e, di conseguenza, diventa superfluo il preventivo consenso.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail

­VALLE AOSTA


Antonio Sonatore: il dramma di un padre disperato


Il 7 aprile è stato celebrato il 29° anniversario di quel lontano giorno di Pasqua del 1996 in cui un padre, che, da tempo, protestava contro la giustizia ingiusta, che non gli permetteva di vedere e stare con la sua adorata figlia, si è tolto la vita. Alla vigilia della festa cristiana, aveva salito le scale del tribunale per chiedere direttamente al presidente il diritto di poter vedere la figlia, nel giorno della festa cristiana, dato che gli era stata “tolta” la (allora) potestà genitoriale. Il presidente, che non si è rifiutato di parlare con lui, prima di accogliere la sua richiesta, dovrebbe aver telefonato, in sua presenza, alla madre della minore, chiedendole, presumibilmente, se poteva permettere l’incontro padre e figlia. La stessa dovrebbe aver risposto, in maniera presumibilmente negativa. Quindi, è crollata, per questo padre disperato, anche questa ultima sua illusione. Di conseguenza, ha ripreso a manifestare contro i dinieghi che non gli permettevano di stare con sua figlia in modo significativo, sia in piazza del comune che dinnanzi al tribunale, rispondendo con garbo, come sempre, anche a coloro che gli chiedevano le motivazioni della sua clamorosa protesta.

Ancora oggi alcuni cittadini continuano a chiedersi le ragioni per cui non venne accolta dalle autorità giudiziarie la sua richiesta di vedere la figlia, le ragioni della sua fuga con la figlia in Francia, il conseguente carcere e le ragioni delle denunce per stalking (poiché telefonava continuamente alla moglie per chiederle di fargli vedere la bambina). Non entriamo in merito alle scelte fatte dai vari giudici, ma diciamo solo che la legge dovrebbe essere applica nello stesso modo – sempre – per tutti. La giustizia ha seguito la sua via, che, allora come oggi, non sempre risulta essere rispettosa dei sentimenti di ambedue i genitori e del superiore interesse dei minori, che, comunque, non possono essere oggetto di vendette e di punizioni verso un genitore.

Leggi tutto...
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 8 di 230

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di più.

EU Cookie Directive Module Information