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I Tribunali di Perugia scelgono l’affido condiviso paritario dei figli
L’affido paritario per garantire la bigenitorialità
La VI sez. civ. della Cassazione, richiamando una precedente sentenza (cassazione, I Civ., ordinanza n. 19323 del 17.9.2020), ribadisce che l’affido condiviso comporta una paritaria frequentazione dei minori con ciascun genitore.
“Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”. (Civile, VI, ordinanza n. 1993 del 17.6.2021, dep. Del 24.1.2022).
L’affido è già contemplato nella legge che ha istituito, nel 2006, l’affido condiviso (legge n. 54), rimasto, però, lettera morta per molti anni. Era stato proposto dal tribunale di Perugia nel Protocollo per il processo di famiglia, stipulato tra magistrati e avvocati del foro di Perugia il 25.11.2014, che, all’art. 8, prevedeva: “E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole - prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori”.
Il tema dell’affido paritario è stato proposto in modo inequivocabile prevedendo il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori e il superamento definitivo della collocazione prevalente dei figli con l’assegnazione della casa coniugale/familiare- dal Tribunale di Brindisi (ordinanza del 11.04.2017, a firma della dott.ssa Fausta Palazzo, presidente di sezione).
La permanenza paritaria dei figli con ciascun genitore, assai spesso, risponde alla richiesta dei figli, riduce la conflittualità genitoriale e rispetta pienamente il diritto alla bigenitorialità da parte dei figli e il diritto dei genitori alla cogenitorialità.
Con il mantenimento diretto dei figli viene meno il contestato assegno di mantenimento da versare, quasi sempre da parte del padre, al genitore collocatario/affidatario dei figli, la cui entità sovente è sproporzionata e causa di ricorsi in tribunale, che, visti gli esisti degli stessi, alimentano solo la conflittualità. Inoltre, il dovere dell’assegno di mantenimento viene imposto al genitore che non vive con i figli, ma non all’altro (generalmente la madre), venendo meno, per quest’ultimo, il dovere di mantenere i figli, come sancisce l’art. 30 della Costituzione. Talvolta si ha l’impressione che, più di un assegno di mantenimento per i figli condiviso tra i genitori, sia un “risarcimento” a chi è collocatario/affidatario dei minori.
La casa coniugale/familiare – altro oggetto di controversie in tribunale tra i genitori non più conviventi – viene restituita alla disponibilità dei legittimi proprietari.
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