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I Tribunali di Perugia scelgono l’affido condiviso paritario dei figli


L’affido paritario per garantire la bigenitorialità


 

La VI sez. civ. della Cassazione, richiamando una precedente sentenza (cassazione, I Civ., ordinanza n. 19323 del 17.9.2020), ribadisce che l’affido condiviso comporta una paritaria frequentazione dei minori con ciascun genitore.

“Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”. (Civile, VI, ordinanza n. 1993 del 17.6.2021, dep. Del 24.1.2022).

L’affido è già contemplato nella legge che ha istituito, nel 2006, l’affido condiviso (legge n. 54), rimasto, però, lettera morta per molti anni. Era stato proposto dal tribunale di Perugia nel Protocollo per il processo di famiglia, stipulato tra magistrati e avvocati del foro di Perugia il 25.11.2014, che, all’art. 8, prevedeva: “E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole - prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori”.

Il tema dell’affido paritario è stato proposto in modo inequivocabile prevedendo il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori e il superamento definitivo della collocazione prevalente dei figli con l’assegnazione della casa coniugale/familiare- dal Tribunale di Brindisi (ordinanza del 11.04.2017, a firma della dott.ssa Fausta Palazzo, presidente di sezione).

La permanenza paritaria dei figli con ciascun genitore, assai spesso, risponde alla richiesta dei figli, riduce la conflittualità genitoriale e rispetta pienamente il diritto alla bigenitorialità da parte dei figli e il diritto dei genitori alla cogenitorialità.

Con il mantenimento diretto dei figli viene meno il contestato assegno di mantenimento da versare, quasi sempre da parte del padre, al genitore collocatario/affidatario dei figli, la cui entità sovente è sproporzionata e causa di ricorsi in tribunale, che, visti gli esisti degli stessi, alimentano solo la conflittualità. Inoltre, il dovere dell’assegno di mantenimento viene imposto al genitore che non vive con i figli, ma non all’altro (generalmente la madre), venendo meno, per quest’ultimo, il dovere di mantenere i figli, come sancisce l’art. 30 della Costituzione. Talvolta si ha l’impressione che, più di un assegno di mantenimento per i figli condiviso tra i genitori, sia un “risarcimento” a chi è collocatario/affidatario dei minori.

La casa coniugale/familiare – altro oggetto di controversie in tribunale tra i genitori non più conviventi – viene restituita alla disponibilità dei legittimi proprietari.

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Legge di Bilancio 2022


Congedi di paternità ai padri


A cura di Andrea Pieri *

 

E’ stato confermato anche per il 2022 il congedo parentale di 10 giorni al padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. L’Inps ha emanato la circolare circ. n. 1 del 03.01.2022 per fornire le indicazioni sulla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 239 e 134) “in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti”.

Alle lavoratrici autonome viene “riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. La tutela viene riconosciuta anche in caso adozione o affidamento”. Dal 2022 la misura in scadenza a fine anno viene resa permanente e il congedo viene retribuito al 100%. La misura non si applica ai padri lavoratori autonomi né per i dipendenti pubblici. Il congedo deve essere usufruito entro i primi cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio. “Confermata anche la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria che le spetta”.

(da bambinonaturale.it)“La legge n. 234/2021 (Legge Bilancio 2022) – specifica l’Inps – prevede ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, per il periodo immediatamente successivo ai 2 mesi prima del parto e i 3 dopo il parto, e si applica alle seguenti categorie di lavoratrici: lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151); lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del d.lgs. n. 151/2001); libere professioniste di cui all’articolo 70 del d.lgs. n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto, ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

“La Legge di Bilancio 2022 menziona le sole lavoratrici, tuttavia le tutele devono essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità inferiore a 8.145 euro; regolarità contributiva del periodo indennizzabile per la maternità/paternità. Sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 oppure siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge”.

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