Attualità
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Per i genitori non più conviventi


Assegno unico, come ottenerlo

da parte di ambedue i genitori


avv. Francesco Valentini*

L'assegno unico e universale per i figli (Auuf) è entrato in vigore 31.12.2021 (d.l. n. 230 del 21.12.2021), in attuazione della l. n. 46 del 2021.

L’assegno unico e universale per i figli è stato istituito per venire incontro alle famiglie con figli a carico e per riordinare i vari bonus pubblici in una unica voce. Verrà concesso in base all’Isee e al numero dei figli, fino a 21 anni, esclusi i disabili. Nella fascia 18-21 anni l’entità dell’assegno unico sarà ridotta.

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare, mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’iniziativa rientra nel progetto di frenare la pericolosa denatalità e sostenere la genitorialità e riguarda tutti i nuclei familiari, anche se, in concreto, potrebbe essere solo una iniziativa prevalentemente propagandistica, poiché gli esaltati benefici non sempre potrebbero essere tali.

Con il messaggio 4748 del 31.12.2021, l’Inps informa che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo che può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato”.

L’erogazione dell’assegno unico, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, decorre dalla mensilità di marzo mentre per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. Detta domanda annulla quella eventualmente presentata dai genitori.

In merito all’Isee, l’Inps informa che “in assenza di Isee al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda (ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013) e se l’Isee viene presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; se l’Isee è presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee. In caso di assenza di Isee oppure con Isee pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni)”.

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Al Tribunale di Perugia


Succede anche questo


Spesso abbiamo assistito a provvedimenti di alcuni giudici che, con il sistema del copia e incolla, riportano fatti del tutto estranei al procedimento: padri di un solo figlio minore quasi maggiorenne che si vedono padri di più figli; padre con due figli e nel prosieguo del provvedimento si parla di una bambina e si riferiscono fatti e richieste inesistenti. I reclami e i ricorsi in appello quasi sempre vengono rigettati e al genitore che è ricorso alla Corte d’Appello per la tutela dei diritti dei figli e propri si vede, oltre al rigetto del ricorso/reclamo, anche condannato a pagare il doppio contributo unificato e il sostenuto onorario dell’avvocato di controparte. L’assurdità o, ancora peggio, la superficialità dei provvedimenti di alcuni magistrati perugini potrebbe continuare.

La maggior parte dei genitori “abusati” dalle istituzioni non hanno soldi per pagarsi i legali per ulteriori ricorsi e, di conseguenza, devono rinunciare ai diritti inalienabili dei figli e propri. E’ questa la giustizia di uno Stato democratico?

La situazione perugina è divenuta intollerabile e Roma non può continuare a far finta di non sapere.

Il fatto

Un padre umbro, rientrando a casa al termine del lavoro, non vi trova più la moglie e i suoi tre figli, di cui uno di appena due anni e la più grande quasi maggiorenne, mentre il mezzano, dopo qualche settimana, è tornato ad abitare con il padre. Da quel momento, questo padre si è visto rifiutato dalla figlia e non gli è stato permesso di tenere con sé il figlio piccolo. Dopo i provvedimenti provvisori ed immediati del presidente del Tribunale, la madre, imperterrita, non rispettava i turni previsti dal giudice, pretendendo di farglielo “vedere” qualche volta per pochi minuti e in sua presenza. Attualmente, da cinque mesi, non lo rivede, perché il bambino, in età prescolare (!), lo rifiuta.

A seguito delle continue violazioni materne delle disposizioni del tribunale, il padre, dopo le inutili sollecitazioni scritte, anche del proprio avvocato, è stato costretto a sporgere querela-denuncia nei confronti della madre, che, con espedienti vari, non permetteva e continua, di fatto, a non permettere al bambino di avere una regolare frequentazione con lui, con il fratello e con la nonna.

Questa forma di tutela del minore e di suo padre è una facoltà prevista sia dal codice civile che da quello penale, ma non è, ovviamente, gradita alla moglie, che, per mascherare il proprio abuso genitoriale e la propria vita privata, ha incominciato a denunciare il marito per violenza in famiglia, falsamente e senza alcuna prova, e, secondo la sua denuncia, il padre sarebbe stato pericoloso per il figlio.

La querela era incentrata sulla mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice, facendo presente che tale atteggiamento ostruzionistico era stato messo in atto dalla moglie dal momento in cui aveva abbandonato la casa coniugale, cioè ancor prima del suo ricorso al tribunale per la richiesta di separazione. Il padre faceva presente che la madre, collocataria prevalente del piccolissimo figlio, non si faceva trovare in casa quando lui andava a prenderlo secondo il calendario previsto dal presidente del Tribunale, pretendendo che l’andasse a prendere dai di lei genitori, ovviamente nelle rare volte che gli permetteva di “vederlo”, come puntualmente documentato nella querela.

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