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Verona: Bimbi in comunità con le scarpe rotte


Alle giuste e doverose rimostranze del padre

per ripicca gli bloccano gli incontri coi figli


I Servizi sociali di Verona hanno dato vita a una nuova moda: se un padre si lamenta del trattamento dei figli, alloggiati in comunità, gli sospendono gli incontro coi bambini e quando lo convocano per un chiarimento fanno trovare i vigili urbani schierati ad “accoglierlo”. Ci sarebbe da sorridere se non si trattasse di un fatto gravissimo quello accaduto a una famiglia veronese, che da anni subisce una ripicca dietro l’altra: viene loro vietato di incontrare i bambini, per un motivo assurdo: il padre si sarebbe lamentato del fatto che, nonostante compri continuamente abiti ai bimbi, uno di loro si è presentato all’ultimo incontro con le scarpe rotte. La stessa famiglia l’anno scorso si era vista allontanare i bimbi solo per aver denunciato la presenza di cibo marcio nella comunità. «Quello contro questa famiglia sembra un vero e proprio accanimento da parte dei Servizi sociali di Verona – dichiara l’avvocato Miraglia, legale della coppia – che già in passato hanno dato prova di non accettare critiche o lamentele.

Ma è mai possibile che un padre si spezzi la schiena dodici ore al giorno per provvedere ai bambini, che pure vivono lontano da lui in una comunità, per fornire loro di ogni necessità e quando li incontra li trova con le scarpe rotte? L’ultima volta che ha visto i due bambini, uno dei figli aveva le scarpe con la suola staccata. Ha giustamente presentato le sue rimostranze e per ripicca, perché di altro non si può parlare, i Servizi sociali gli hanno sospeso gli incontri con i bambini, fintantoché non parleranno con lui».

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Rivoluzionaria decisione della Cassazione


I costi universitari sono spese ordinarie

coperti dall’assegno di mantenimento


avv. Francesco Valentini*

Sulle spese straordinarie per i figli che, in alcuni casi, sono anche superiori all’assegno di mantenimento per la prole, la Cassazione incomincia a fare chiarezza sia sui costi universitari che sul mantenimento stesso del figlio maggiorenne non autosufficiente se, terminati e/o rifiutati gli studi, non si trova una propria occupazione ed autonomia, di cui ne parlerò in uno specifico intervento.

Le spese universitarie rientrano tra le spese ordinarie coperte dall’assegno di mantenimento, che il genitore obbligato deve versare a quello che convive con il figlio (ora non più affidatario/collocatario, perché il figlio è diventato maggiorenne), poiché le spese universitarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo e, venendo meno i requisiti della imponderabilità ed imprevedibilità, non possono essere considerate spese straordinarie, imputabili al 50% (o nella diversa misura ritenuta equa dal giudice, che, in alcuni casi, in relazione ai redditi dichiarati e documentati, può scegliere una diversa ripartizione) all’altro genitore, quasi sempre il padre.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. I civ., con l’ordinanza n. 34100 del 12.11.2021, fa chiarezza su questo delicato argomento, oggetto di continue contestazioni da parte del genitore chiamato a contribuire al pagamento pro quota delle spese universitarie (tasse di iscrizione, libri, residenza, ecc.), anche quando dette spese non erano state autorizzate da parte del genitore non convivente con i figli, ma nemmeno gli erano state preventivamente comunicate per esercitare il suo diritto all’opposizione.

“Questa Corte - è scritto nell’ordinanza - ha già avuto occasione di chiarire che "devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può  rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372); e, più di recente che "in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio" (Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379)”.

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