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I ticket sanitari non sono spese straordinarie
I ticket che si pagano per le prestazioni sanitarie, comprese le medicine, rientrano tra le spese ordinarie e solo quelli relativi a spese sanitarie straordinarie, di cui occorre il consenso preventivo dell’altro genitore (eccetto in caso di pericolo di vita e lo stesso non è raggiungibile), vengono ripartiti al 50% tra i genitori.
Le medicine che abitualmente si utilizzano per le evenienze sanitarie – eccetto le patologie imprevedibili – rientrano nelle spese ordinarie e sono coperte dall’assegno di mantenimento. Solo nel caso di affido paritario dei figli – che è ben diverso dall’affido condiviso o congiunto – queste spese gravitano su ambedue i genitori, restando vincolante, però, la concertazione preventiva. Infatti, in presenza di mantenimento diretto dei figli, certe spese non possono gravare su un solo genitore, mentre quando esiste l’assegno di mantenimento dette spese, non avendo il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità, rientrano tra le spese ordinarie e quotidiane coperte dall’assegno di mantenimento. Altrimenti, il genitore collocatario dei figli verrebbe pagato per tale incarico del tribunale e non risponderebbe al dovere-diritto di mantenere i figli, anche quando è collocatario degli stessi.
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