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Le registrazioni, anche se non autorizzate, sono lecite


La Cassazione ritorna sulla validità delle registrazioni fonografiche di una conversazione come prova testimoniale nei tribunali e, se effettuate ad opera di un soggetto partecipe o presente alla conversazione, anche se fatte in modo clandestino, non possono essere considerate come indebite intercettazioni (Cassazione penale, sent. n. 10079/2024 del 08.03.2024). Lo stesso dicasi per le telefonate fono-registrate senza il consenso di controparte sia nel corso di un colloquio telefonico o durante lo svolgimento della ctu o nei colloqui con i servizi sociali o in altre sedi.

La Corte di Cassazione ha ribadito che "le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo" possono essere utilizzate nei procedimenti penali poiché sono una “forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo".

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Il 25 aprile nei tribunali umbri:

Liberiamoci dell’assurda Giustizia Ingiusta


Conta l’età per far valere i tuoi diritti genitoriali


I Genitori Separati si chiedono come si possa parlare della Festa della Liberazione quando fondamentali istituzioni dello Stato non liberano i cittadini dalla giustizia ingiusta, allontanando quei giudici che hanno trasformato la discrezionalità decisionale in discriminazione di genere contro genitori non prevalentemente collocatari (generalmente i padri). A Perugia, la giustizia ingiusta è una emergenza che i fatti, quotidianamente, evidenziano, alla luce di assurde sentenze come quella di vietare ad una bambina di sette anni di poter stare più tempo con il padre, che, a differenza della madre, le dedica affetto, tempo e competenza genitoriale, riuscendo ad interessarla alle tematiche sociali con metodi interattivi, idonei all’età e alle forti capacità intellettive della minore.

Per i giudici perugini del tribunale ordinario e della corte d’appello, un padre di settanta anni non può chiedere e pretendere nulla per sua figlia, perché, a quell’età, è vecchio ed, anzi, lo puniscono, condannandolo a pagare i 4/5 delle spese legali di controparte (€ 3.400, oltre accessori, cioè €. 4.961,01), liquidate con molta generosità nei confronti dello Stato, visto che la donna è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed è (quasi) nulla facente per professione, come dalla stessa dimostrato al tribunale.

(5.000 euro) alla controparte, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Non soddisfatti del probabile abuso di potere perpetrato ai danni di questo genitore, la cui moglie è magrebina, i due Collegi hanno prospettato, senza la pur minima prova, che la sua richiesta di modifica rientri in un atteggiamento culturale razzista. Che dire? Un tribunale serio non permetterebbe a tali giudici di sentenziare sui minori e sui loro genitori separati, perché fortemente lontani da una Giustizia giusta. Anche ciò contribuirebbe a festeggiare la Liberazione dalle ingiustizie.

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