Attualità
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I trasporti scolastici: li paga il genitore collocatario


Ancora una volta dobbiamo constatare le ingiustizie o i favoritismi (prevalentemente per le madri) contenuti in tantissimi protocolli stipulati tra tribunali e locale ordine degli avvocati, senza aver minimamente consultato i genitori, che, ordinariamente, sono – è bene non dimenticarlo - gli unici autorizzati a parlare e decidere per i loro figli. I giudici, tutti, devono applicare e far rispettare la legge, ma non stipulare scorciatoie per lavorare di meno, mentre i legali sono pagati per tutelare il genitore dinnanzi alla legge, che è vincolante per tutti, magistrati ed avvocati.

Nella gestione ordinaria dei figli spetta ai loro genitori decidere sul loro futuro e il giudice deve intervenire per l’applicazione oggettiva del diritto e i legali sono pagati per farlo rispettare. Ambedue non sono delegati a stipulare protocolli sostitutivi della legge emanata dal parlamento. Quando lo fanno abusivamente e propongono provvedimenti contra legem, esercitano un potere non previsto dal diritto e disconoscono ciò che il diritto italiano e le convenzioni internazionali sui minori, al contrario, impongono nell’affido dei minori e nella regolazione economica dei loro diritti per garantire l’inalienabile bigenitorialità e cogenitorialità.

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I ticket sanitari non sono spese straordinarie


I ticket che si pagano per le prestazioni sanitarie, comprese le medicine, rientrano tra le spese ordinarie e solo quelli relativi a spese sanitarie straordinarie, di cui occorre il consenso preventivo dell’altro genitore (eccetto in caso di pericolo di vita e lo stesso non è raggiungibile), vengono ripartiti al 50% tra i genitori.

Le medicine che abitualmente si utilizzano per le evenienze sanitarie – eccetto le patologie imprevedibili – rientrano nelle spese ordinarie e sono coperte dall’assegno di mantenimento. Solo nel caso di affido paritario dei figli – che è ben diverso dall’affido condiviso o congiunto – queste spese gravitano su ambedue i genitori, restando vincolante, però, la concertazione preventiva. Infatti, in presenza di mantenimento diretto dei figli, certe spese non possono gravare su un solo genitore, mentre quando esiste l’assegno di mantenimento dette spese, non avendo il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità, rientrano tra le spese ordinarie e quotidiane coperte dall’assegno di mantenimento. Altrimenti, il genitore collocatario dei figli verrebbe pagato per tale incarico del tribunale e non risponderebbe al dovere-diritto di mantenere i figli, anche quando è collocatario degli stessi.

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