Attualità
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Le contraddizioni del sistema


La mediazione familiare:

quando e come è praticabile


Ubaldo Valentini

La mediazione familiare non è un toccasana per superare le divergenze tra i genitori sulla gestione dei figli dopo la fine della convivenza. Chi la effettua, soprattutto, non sono sempre professionalmente (con titoli scientifici e non con attestati di corsi “fai da te” di alcune ore predisposti e gestiti dall’ente di appartenenza) all’altezza del delicato compito a cui sono chiamati i mediatori, dipendenti delle strutture psico-sanitarie delle Asl o loro convenzionati che operano senza uno specifico Regolamento e, purtroppo, senza il dovuto monitoraggio e controllo – dovuto per legge - dell’ente pubblico e tantomeno dei tribunali.

La logica dei tribunali e dei servizi sociali tiene conto quasi esclusivamente delle esigenze degli adulti (genitori) e trascura i disagi e il malessere subiti dai minori quando non accettano la famiglia allargata o quando non accettano di limitare la loro presenza con il genitore (quasi sempre il padre) non collocatario. La parte debole, nella coppia con figli, sono i minori che nulla hanno a che vedere con le “leggerezze” e, spesso, con l’”immaturità” dei genitori. Sono i genitori che devono adeguarsi alle loro aspettative e non viceversa perché i minori sono persone e come tali vanno integralmente rispettati indipendentemente dall’età ricordandosi che non sono stati loro a chiedere di venire al mondo. L’arroganza dei genitori che non vogliono rinunciare alle “loro” esigenze e prerogative di rifarsi una vita deve essere fermata dal tribunale, predisponendo indagini psicologiche effettuate da professionisti specifici attraverso specifica Ctu.

Le esigenze degli adulti e le loro ripicche, pertanto, non possono essere “imposte” ai figli minori, le cui esigenze vanno tenute presenti e protette dal tribunale e dai servizi sociali a cui spetta imporre ai genitori i tempi di crescita e di accettazione delle nuove situazioni familiari dei minori senza ricorrere a frequenti ”forzature” dei “tecnici” della psiche, o altri, siano essi liberi professionisti facenti parti di strutture pubbliche.

Il tribunale di Ravenna, dinnanzi al rifiuto dei figli minori ad accettare la presenza della nuova compagna del padre, si è preoccupato di far accettare ai figli – e in fretta – la sua nuova situazione familiare imposta senza il loro assenso (n.1847/2020).

E’ dovere del tribunale sentire direttamente i minori (e solo in casi eccezionali tramite terzi) prima di trarre conclusioni preconcette e rinviare il problema alla mediazione familiare che parla con gli adulti (in conflitto tra loro e pertanto è supponibile che la loro versione possa non essere autentica) e solo dopo incontra i minori spesso senza le dovute competenze professionali di psichiatria infantile e/o psicologia dell’età evolutiva e senza un ctp.

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Cambiate le condizioni i provvedimenti vanno rivisti


Mantenimento dei figli dopo il Covid-19

Ricorso per cambiare le condizioni di affido


I recenti sconvolgimenti socio-sanitari hanno cambiato sia le condizioni economiche che la vita sociale dei genitori esistenti all’emissione dei provvedimenti di affido dei figli da parte del tribunale. Non esistono più i redditi percepiti dai rispettivi genitori e, soprattutto, di quelli del genitore non collocatario; i figli hanno cambiato le modalità di accesso alle attività extrascolastiche, riducendone i costi da sostenere dai genitori; ambedue i genitori hanno molto più tempo a disposizione da dedicare ai figli; sono aumentati, a seguito della pandemia covid, i contributi pubblici e privati elargiti a vario titolo, che sistematicamente vengono beneficiati solo dal genitore collocatario, mentre all’altro genitore rimane l’obbligo del pagamento mensile dell’assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, pena la condanna penale. Un genitore deve pagare mentre l’altro beneficia al 100% dei contributi, arrivando ad accumulare consistenti somme senza controllo alcuno.

Il genitore non collocatario può ricorrere, per la modifica delle precedenti condizioni, al tribunale, chiedendo l’affido paritario dei figli con il loro mantenimento diretto e con la restituzione ai legittimi proprietari della casa familiare, se concessa al genitore affidatario (quasi nel 95% dei casi alla madre). Nel caso in cui tale affido alternato non sia possibile o non sia concesso per preconcetti del tribunale, l’assegno di mantenimento, come espressamente prevede la legge, essendo cambiate le condizioni socio-economiche dei genitori, obbligatoriamente va drasticamente ridotto, così come pure tutte le spese straordinarie vanno subordinate, sempre, all’approvazione preventiva scritta (solo mediante comunicazioni tracciabili) di ambedue i genitori. Tutti i contributi degli enti pubblici e privati elargiti a sostegno della famiglia con figli, e percepiti esclusivamente dalla madre collocataria, vanno rigorosamente destinati per il 50% a copertura dell’assegno di mantenimento che il padre mensilmente deve versare alla madre per i figli. Gli stessi assegni familiari (Inps) vanno equamente ripartiti tra i due genitori e non concessi, come ora, alla madre collocataria.

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