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Fondamentale è garantire l‘equo
mantenimento genitoriale dei figli
La questione economica, da tutti ora sottovalutata ora “demonizzata”, nell’affido dei figli, dopo la fine della convivenza dei genitori, resta di fondamentale importanza per contenere la naturale conflittualità genitoriale quando termina un amore e un progetto familiare e/o esistenziale.
La chiarezza nella determinazione delle somme imposte a ciascun genitore per la crescita dei figli non può essere sottaciuta, tenendo presente che, spesso, a pagare è solo il genitore non collocatario, ovvero il padre nel 94% dei casi. L’altro genitore usufruisce della casa familiare (della quale, generalmente, finisce per pagarne il mutuo soltanto il genitore estromesso dai figli e nella quale l’assegnatario, di fatto, può ospitare stabilmente il compagno o la compagna di turno, anche se i figli, spesso, contestano queste presenze estranee in casa), beneficia del rimborso delle spese
straordinarie determinate in base ad un protocollo fatto tra giudici e il locale ordine degli avvocati, con valore solo indicativo, ma non vincolante, perché i magistrati applicano le leggi deliberate dal Parlamento, ma non gli accordi contenuti in documenti non vincolanti, scritti dai giudici stessi e dagli avvocati.
Il genitore collocatario, inoltre, beneficia pure di un cospicuo assegno di mantenimento per i figli – talvolta inspiegabile, sproporzionato e ingiustificato – che è sostenuto solo dall’altro genitore – mentre la Costituzione e le leggi parlano di un dovere per ambedue i genitori; percepisce, poi, il 100% dell’assegno unico universale, mentre la legge ricorda che, in presenza di separazione dei genitori, va ripartito al 50% a genitore e, circostanza non di poco conto, può ricevere, come genitore separato convivente con i figli, vari sussidi e contributi economici statali o gestiti dagli enti locali o distribuiti attraverso la Caritas e/o i tanti organismi religiosi, quali, ad esempio, almeno nelle province intorno a Milano, La Società di San Vincenzo de' Paoli. Somme, comunque, sempre pubbliche, che dovrebbero essere comunicate al genitore non collocatario, a cui viene imposto il mantenimento dei figli ed i cui importi dovrebbero essere divisi al 50% tra padre e madre.
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