Attualità
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Fondamentale è garantire l‘equo

mantenimento genitoriale dei figli


La questione economica, da tutti ora sottovalutata ora “demonizzata”, nell’affido dei figli, dopo la fine della convivenza dei genitori, resta di fondamentale importanza per contenere la naturale conflittualità genitoriale quando termina un amore e un progetto familiare e/o esistenziale.

La chiarezza nella determinazione delle somme imposte a ciascun genitore per la crescita dei figli non può essere sottaciuta, tenendo presente che, spesso, a pagare è solo il genitore non collocatario, ovvero il padre nel 94% dei casi. L’altro genitore usufruisce della casa familiare (della quale, generalmente, finisce per pagarne il mutuo soltanto il genitore estromesso dai figli e nella quale l’assegnatario, di fatto, può ospitare stabilmente il compagno o la compagna di turno, anche se i figli, spesso, contestano queste presenze estranee in casa), beneficia del rimborso delle spese straordinarie determinate in base ad un protocollo fatto tra giudici e il locale ordine degli avvocati, con valore solo indicativo, ma non vincolante, perché i magistrati applicano le leggi deliberate dal Parlamento, ma non gli accordi contenuti in documenti non vincolanti, scritti dai giudici stessi e dagli avvocati.

Il genitore collocatario, inoltre, beneficia pure di un cospicuo assegno di mantenimento per i figli – talvolta inspiegabile, sproporzionato e ingiustificato – che è sostenuto solo dall’altro genitore – mentre la Costituzione e le leggi parlano di un dovere per ambedue i genitori; percepisce, poi, il 100% dell’assegno unico universale, mentre la legge ricorda che, in presenza di separazione dei genitori, va ripartito al 50% a genitore e, circostanza non di poco conto, può ricevere, come genitore separato convivente con i figli, vari sussidi e contributi economici statali o gestiti dagli enti locali o distribuiti attraverso la Caritas e/o i tanti organismi religiosi, quali, ad esempio, almeno nelle province intorno a Milano, La Società di San Vincenzo de' Paoli. Somme, comunque, sempre pubbliche, che dovrebbero essere comunicate al genitore non collocatario, a cui viene imposto il mantenimento dei figli ed i cui importi dovrebbero essere divisi al 50% tra padre e madre.

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Alla Corte d’Appello di Milano


Sui minori succede anche questo!


Un padre è in carcere per le denunce di violenza sessuale (mai documentate) della ex-compagna e madre di tre figli, che, ora, con la sua carcerazione, sono stati affidati ai nonni paterni, con i quali, dopo l’abbandono della madre, vivono da oltre dieci anni assieme al padre, che, lavorando giorno e notte, prima della carcerazione provvedeva al loro mantenimento, poiché la madre si è sempre rifiutata di contribuire al mantenimento per i minori, stabilito dal Tribunale di Lecco, tanto che è stata penalmente condannata, in via definitiva, ma continua, imperterrita, a non pagare. Non solo. Il reddito dichiarato è un reddito controllato, per non essere sottoposto ad esecuzione (pignorato) dal padre dei suoi figli e dai tanti suoi creditori, e copre appena il canone di locazione della casa in cui vive, forse, con tanti amici.

Stando all’ostentato tenore di vita e ai possibili contributi extra (alcuni tracciabili) come madre separata, ma mai convissuta con i figli dopo il loro abbandono, tanto da avanzare anche la richiesta che vengano dati in adozione o collocati in comunità per essere sollevata dal dover versare loro il mantenimento, la signora, inoltre, beneficia indebitamente anche del patrocinio a spese dello Stato e può, così, denunciare tutti, tanto paghiamo noi contribuenti.

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