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Tribunale e Guardia di Finanza nell’affido dei figli
Tempi duri per i genitori furbetti
Il giudice - prevede il codice di procedura civile – in relazione alla richiesta di contributo economico per il mantenimento dei figli, può predisporre in modo autonomo e senza la richiesta delle parti e avvalendosi pure della polizia tributaria, ordinando anche l’integrazione della documentazione depositata dalle parti con indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi (art. 473 bis 2, c. 2).
Il tribunale, pertanto, può avvalersi della Guardia di Finanza - che ha accesso alle banche dati riservate – per far effettuare accertamenti non solo relativamente alla parte finanziaria e/o patrimoniale di ciascun genitore, ma anche sulle richieste di affidamento dei minori, presentate in sede di giudizio di separazione, di divorzio o di semplice loro affido, attraverso l’acquisizione di atti di polizia giudiziaria e/o provvedimenti dell’autorità giudiziaria per verificare se il genitore ha mentito sul proprio patrimonio per essere obbligato ad un assegno di mantenimento più basso oppure ottenere dall’altro genitore un mantenimento più elevato per redditi bassi o, talvolta, addirittura inesistenti, mentre, in realtà, lavora – e tanto – a nero e percepisce somme non dichiarate anche superiori allo stipendio dell’obbligato.
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