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Assegno divorzile all’ex moglie
Avv. Francesco Valentini
La Cassazione interviene nuovamente sulla controversa questione dell’assegno divorzile all’ex moglie. Non sempre la concessione di tale risorsa economica a spese dell’ex marito risponde a quanto prevede la legge. Da qui i continui interventi per meglio chiarire a chi spetta o meno detto assegno. Peccato che il parere degli ermellini non trovi spazio nelle aule dei tribunali per stereotipi non più tollerabili, per la non puntuale conoscenza della giurisprudenza e per una diffusa ideologia di genere.
Non dovuto se non quantifica i redditi da lavoro saltuario e/o a nero
(Cassazione, I civ., ordinanza n. 5603/2020 - dep.28.2.2020)
La mancanza di prove sull’effettivo guadagno della ex-moglie, in possesso di capacità per produrre reddito e in presenza del suo mancato contributo alla formazione del patrimonio familiare, fa venir meno il suo diritto all’assegno divorzile, il quale ha una “natura perequativa, compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.
Ricorda la Cassazione che per determinare sia il diritto all’assegno divorzile e, per analogia, si potrebbe supporre anche per l’assegno alla moglie nella separazione nonché, se spettante, la sua entità, il quantum, non ci si può basare solo sulla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio della richiedente (non viene quasi mai concesso all’ex marito) ma si deve predisporre la comparazione dei redditi dei coniugi, il contributo dato dal coniuge più debole alla realizzazione del patrimonio familiare, la durata del matrimonio, l’idoneità al lavoro, l’età anagrafica del coniuge (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/19; n. 1882) ed avere la prova certa dell’effettivo reddito derivante da attività saltuarie, momentanee, irregolari e/o in nero “con l'attività svolta, che comunque - in quanto in concreto accertata — evidenzia una capacità lavorativa e reddituale” della richiedente.
L’assegno divorzile, secondo la Cassazione, viene meno se manca il preventivo ed obbligatorio accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e se non si accerta l’impossibilità di procurarseli per motivi oggettivi. Chiarezza, dunque, su questa delicata e controversa maniera troppo spesso trattata, sull’onda emozionale di genere, in modo sbrigativo, alimentando nella maggior parte dei casi una forte conflittualità per l’ingiustizia subita dall’obbligato, le cui asserzioni sul lavoro a nero dell’ex moglie non vengono sistematicamente prese in considerazione sia dal giudice che dalla GdF e dalla Corte dei Conti - usufruendo la ex quasi sempre anche del patrocinio a spese dello Stato - che dovrebbero accertare anche se siamo in presenza di danno erariale ed evasione fiscale.
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