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Attività della Pubblica Amministrazione


Il procedimento amministrativo è

presupposto di legittimità e di legalità


Avv. Gerardo Spira *

Il procedimento amministrativo, a distanza di 30 anni dalla legge 241/90, per le diverse vicende applicative, non ha ancora trovato il punto di incontro dei due interessi-poteri fondamentali: della Pubblica amministrazione e del cittadino. E ciò nonostante la uniforme giurisprudenza di merito che ha stabilito il principio di prevalenza dell’interesse legittimo del cittadino rispetto a quello del potere pubblico. Per questo occorre che l’impianto organizzativo della P.A sia posto nel corretto schema delle leggi di riferimento. Nella P.A gli atti devono essere pensati e adottati nel rispetto del procedimento logico-giuridico, e non secondo interessi di politica particolare.

Dopo trent’anni di pratica amministrativa ci troviamo di fronte al problema della nomina del responsabile del procedimento, dell’obbligo o meno di avviare il percorso, al diritto-interesse del cittadino a partecipare all’azione che lo riguarda, al problema della privacy. Eppure tutti sappiamo che il corretto svolgimento del procedimento amministrativo costituisce il punto nodale dell’attività della pubblica amministrazione.

Cercheremo, con linguaggio semplice, di chiarire la materia, rinviando allo studio specifico di approfondire i diversi aspetti e le conseguenze che lungo il percorso intaccano la legittimità degli atti.

Cercheremo, in buona sostanza, di chiarire perché è di fondamentale e primaria importanza porre un affare dell’attività amministrativa nel percorso rispettoso della legge e delle regole, condiviso e trasparente.

Che cosa è il procedimento amministrativo!

Dottrina e giurisprudenza lo definiscono un percorso attraverso cui la P.A manifesta, avvia e conclude una richiesta del cittadino o una pratica di ufficio.

Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge 241/90, ma si aggancia ai principi fondamentali del nostro Ordinamento giuridico e costituzionale. Esso si sviluppa attraverso tre fasi: di avvio, di istruttoria e di conclusione. La prima si apre per impulso del cittadino o di ufficio; la fase istruttoria, la più importante per i contenuti, è quella cosiddetta di raccolta, di esame e di valutazione della documentazione; la terza fase, finale, è quella che conclude tutto il percorso con il provvedimento.

La nostra riflessione si incentra sulla fase centrale: “l’istruttoria”, perché risulta quella più funzionalmente rivolta ad accertare i presupposti di legittimità del provvedimento finale. Se il procedimento è stato svolto secondo legge, risulterà facile al cittadino interessato avere chiaro il quadro completo di tutto l’affare trattato.

Per questo è fondamentale che la P.A adotti i provvedimenti di costituzione della fase iniziale nella forma e nel contenuto assolutamente incontestabili. La nomina del Responsabile del procedimento deve avvenire attraverso la individuazione di una figura di assoluta garanzia di conduzione del percorso amministrativo. Il responsabile del procedimento ha, infatti, il potere di nominare, vigilare e controllare sottofigure con incarichi specifici all’interno del procedimento da percorrere. Centrale quindi è la figura individuata per fase istruttoria che il dirigente può anche nominare in sua sostituzione. La fase conclusiva, per il provvedimento finale, appartiene al dirigente, responsabile del Settore o unità organizzativa competente nella quale si concentra tutto il lavoro dell’istruttoria, “dalla ricerca, alla raccolta e valutazione degli atti”.

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