Attualità
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La coordinazione genitoriale non è praticabile


Considerazioni in risposta all’intervista dell’avv. Alessia Arcangeli, rilasciata al giornalista Umberto Maiorca di “Perugiatoday”, del 5 c.m., con il titolo: “Famiglie in conflitto: come la coordinazione genitoriale può fare la differenza”, formulate dall’avv. Francesco Valentini del direttivo “Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori aps”. Il coordinatore genitoriali è un espediente per non affrontare le vere ragioni della conflittualità genitoriali.

L’art. 473-bis.26 c.p.c. prevede che, su istanza congiunta delle parti, si possa nominare, in base all’art. 68 c.p.c., uno o più “ausiliari”, scelti tra gli iscritti all'albo dei c.t.u., o al di fuori dell'albo, se vi è accordo tra i due genitori, “per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli”.


Sulla carta tutto buono e tutto bello, ma, nella realtà, le cose sono ben diverse, lo sappiamo tutti, poiché le controversie nell’affido dei minori alla fine della convivenza si risolvono quando c’è una profonda e monitorata competenza dei c.d. tecnici o “ausiliari”, che non è garantita dalla sola iscrizione ai tanti “pilotati” album a disposizione del tribunale: nomi che gravitano sì attorno al tribunale, ma non sempre eccellenti per documentata carenza di esperienza sulle problematiche genitoriali e su quelle minorili, talvolta anche privi delle più elementari competenze professionali certificate.

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Cassazione, finalmente


Validi gli accordi economici dei coniugi


fatti prima della separazione e divorzio


Con l’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 la Corte di Cassazione riconosce la validità degli accordi economici (patti prematrimoniali) che i coniugi avevano sottoscritto prima della separazione e/o del divorzio. Un piccolo passo avanti per l’ammissione dei c.d. patti prematrimoniali, così come avviene in molti stati europei.

La Cassazione, con questa ordinanza, fa chiarezza sugli accordi sottoscritti da ambedue i coniugi prima o durante il matrimonio per regolarizzare i loro rapporti economici in caso di separazione e divorzio. La Suprema Corte, pertanto, con questo rivoluzionario riconoscimento, contribuisce a rendere meno traumatica e conflittuale la fine della convivenza, a beneficio dei coniugi e dei loro figli, sempre coinvolti nei loro litigi, ma vuole dire anche meno soldi sperperati per le parcelle dei legali e per le consulenze effettuate tramite Ctu, meno discrezionalità a giudici e servizi sociali (che si intrufolano su questioni non di loro pertinenza e, spesso, condizionano i giudici per la mancata fedeltà nel riferire le fonti reddituali dei due coniugi) e si riduce pure la conflittualità genitoriale.

Nello specifico, l’ordinanza segna, in modo definitivo, la fine del tabù giuridico sugli accordi economici, prematrimoniali o matrimoniali, sottoscritti congiuntamente dai coniugi proprio per contenere possibili diatribe e conflittualità che, spesso, scaturiscono dalla separazione e divorzio, non sempre congiunti, creando pericolose situazioni di danno ai figli, soprattutto se minori. Perdurava ad esistere la convinzione che qualsiasi accordo economico stipulato in previsione di una eventuale crisi coniugale non poteva essere considerato valido, perché avrebbe incentivato la rottura dell’unione matrimoniale, cioè che il non riconoscimento degli accordi economici avrebbe condizionato lo scioglimento del matrimonio. In concreto, si riteneva che il timore delle scelte discrezionali dei giudici sulle questioni economiche avrebbe trattenuto i coniugi a dichiarare la fine della convivenza. Tali accordi, secondo i giudici, erano ritenuti illegittimi per “illiceità della causa”, perché, con la spartizione preventiva del patrimonio, avrebbero potuto favorire la rottura del matrimonio.

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