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Nell’affido dei figli, ambedue i genitori devono
mantenerli
La Costituzione è molto chiara sui doveri, per ambedue i genitori, verso i figli: “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” (art. 30). Si parla di dovere, ma anche di diritto, che nelle aule dei tribunali viene quasi sempre ignorato,
relegandolo alla questione economica per il genitore collocatario/affidatario e al risicato diritto di visita. Non esiste, tra i tribunali e i giudici che si occupano del diritto di famiglia e diritto minorile, nemmeno una concordanza operativa sul rispetto delle capacità dei figli, sulle loro inclinazioni naturali e sulle loro aspirazioni (art. 315bis, c. 1, c.c.), ma anche sulle reali possibilità economiche del genitore non collocatario, unico genitore sempre obbligato a pagare, pena anche pesantisanzioni (come, per es., il carcere).
Alcuni giudici giustificano spese straordinarie insostenibili per il genitore obbligato (leggasi padre, che già paga il mantenimento dei figli), deliberate senza prestare la pur minima attenzione ai diritti del genitore estromesso dalla vita dei figli e ridotto a puro bancomat, cioè viene palesemente ignorato il suo inalienabile diritto a condurre con dignità la propria esistenza.
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