Attualità
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Affido dei minori ai servizi sociali:

poteri e tempi vanno sempre dettagliati


L’affidamento dei minori ai servizi sociali senza fare, prima, la dovuta verifica sulla natura e sull’origine della conflittualità genitoriale che sarebbe alla base di questi estremi provvedimenti del giudice. La conflittualità genitoriale, come i dati statistici insegnano, è quasi sempre riconducibile al genitore collocatario/affidatario. Sono quasi sempre i servizi sociali, nella maggior parte dei casi in cui questa forma di affido sarebbe da cancellare dal codice e/o comunque non rientra nella tutela dei minori i cui genitori possiedono, talvolta, una parziale cultura genitoriale che deve essere aiutata a meglio esprimersi. Sono proprio i servizi sociali che dovrebbero aiutare. In itinere, i genitori in difficoltà, mentre, invece, nella maggior parte dei casi, sono proprio loro a proporre al giudice l’affidamento al comune (leggasi servizi sociali), con un o sperperio di soldi pubblici per pagare persone senza professionalità e con problemi personali, talvolta, irrisolti.

Non è inopportuno ricordare che la conflittualità è dannosa per i figli, soprattutto quando viene attribuita anche al genitore che sarebbe conflittuale perché tutela i propri figli, ma ancora più dannosa lo è quando diventa un pretesto per togliere i figli ad ambedue i genitori e darne l’affidamento ai servizi sociali che possono lasciarli presso la famiglia in cui sono collocati (quindi senza cambiare nulla) o, a loro discrezione, collocarli in una costosa casa famiglia, come sovente avviene anche in Valle, spesso senza arte e parte, dove mancavo i previsti sistematici controlli sul loro operato.

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Curatore speciale: tutela per i minori

o solo aiuto al genitore collocatario?


La figura del curatore speciale del minore, nel procedimento di affido, diventa importante quando la conflittualità tra i due genitori non permette loro di garantirgli la serenità, la libertà, l’educazione, l’istruzione, il mantenimento e l’assistenza in genere. Le condizioni per la sono previste dall’art. 321 c.c. e cioè “in tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti”.

La nomina del curatore speciale del minore diventa obbligatoria (art. 473 bis, nn. 7-8 c.p.c.) quando il p.m. chiede la decadenza della responsabilità genitoriale per ambedue i genitori oppure nel caso in cui un genitore chieda la decadenza dell’altro; se viene predisposto l’affido extrafamiliare del minore; se il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psico-fisica; quando, durante il procedimento di affido, di separazione o divorzio, emerge il rischio di una inadeguata rappresentanza del minore da parte di entrambi i genitori; quando lo richiede espressamente il minore stesso che ha compiuto 14 anni; quando il giudice constata l’inadeguatezza dei genitori a tutelare gli interessi del minore.

“L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede” (art. 80 c.p.c.).

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