Attualità
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Cassazione, I sez. civ., ordinanza n. 31902/18

 

Le discutibili asserzioni sulla bigenitorialità

 

Avv. Francesco Valentini*

 

Senza entrare nello specifico del caso a cui fa riferimento l’ordinanza del 10.12.2018 della Suprema Corte di Cassazione, non posso non valutare le asserzioni sulla bigenitorialità ivi contenute. E’ indispensabile sottolineare che i provvedimenti della Corte di Cassazione (competente sulla legittimità, non nel merito delle controversie) non sempre sono coerenti tra loro e non sempre tengono conto del delicato e difficile rapporto genitori-figli e, sovente, non sembrano tener presente la l. 54/2006 sull’affido condiviso che, a distanza di dodici anni, in molti tribunali non viene ancora applicata e non si rapportano con tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia e dei minori.

La bigenitorialità è un termine-concetto introdotto a seguito di una errata applicazione della l. 898/70, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio…” e ss. mm. e ii., che ha privilegiato l’affido monogenitoriale (quasi sempre alla madre), rendendo marginale la figura dell’altro genitore nella vita dei figli. La bigenitorialità, prima di essere un diritto-dovere sancito dal codice civile, è un diritto naturale che nessuno, a vario titolo, può limitare o abrogare.

Gli ermellini affermano che “il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore”, cioè disconoscono la centralità del minore nelle separazioni così come invece avevano ribadito i legislatori nel 2006. I bambini, come i genitori, adulti, hanno capacità giuridica ed i loro diritti non possono essere sminuiti dalle esigenze dei genitori. La bigenitorialità, pertanto, è un legittimo e inalienabile diritto del minore, sia nelle famiglie unite che separate, per mantenere non un rapporto non “significativo” ma stabile con entrambi i genitori ogni qual volta non esistano motivi ostativi che richiedano l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Il figlio viene prima di tutto e non può pagare per la fine della convivenza dei genitori.

La bigenitorialità - termine già presente nella Convenzione sui Diritti del Bambino di New York del 20 novembre 1989o collaborazione genitoriale (cogenitorialità o coparenting in inglese o coparentalité in francese) esprime un concetto che ribadisce il diritto di un minore ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro convivenza.

Le conclusioni della Cassazione non valutano che per la formazione e crescita dei figli è necessario che i loro genitori possano educarli assieme attraverso forme di collaborazione genitoriale che presuppone, salvo problematiche logistiche, proprio una equa parità dei tempi di frequentazione del minore con i rispettivi genitori. La centralità del minore e dei suoi diritti non può essere subordinata al “reciproco interesse” dei rispettivi genitori, il cui essere tali è subordinato all’impegno che gli stessi prendono nei confronti dei figli, ma non dell’altro genitore.

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Lettera aperta agli amministratori


La drammatica situazione dei genitori separati

Nostre richieste alla Regione Valle d’Aosta


La politica non può continuare ad ignorare: la drammatica situazione dei minori di famiglie separate che, per la colpevole indifferenza delle istituzioni, vivono in una condizione di ricatto perenne materiale e psicologico; padri che vengono estromessi dalla vita dei figli a causa di preconcetti ideologici di genere (i dati e le statistiche parlano chiaro); che i servizi sociali non funzionano e si rendono compartecipi delle discriminazioni nei confronti del genitore non collocatario con relazioni (tutte identiche contro la figura del padre, superficiali e generiche, ma con chiaro scopo di imporre le loro conclusioni) che enfatizzano le “lagnanze” materne, strategicamente orientate ad offuscare il diritto del padre a stare con i propri figli.

Ne consegue la frettolosa e solita decisione di affido a senso unico che penalizza solo e sempre il padre, con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti: padri ridotti in miseria, a limite di equilibrio; madri che, con la connivenza istituzionale, sfruttano contribuzioni pubbliche e redditi nascosti o prodotti in nero e non dichiarati (permessi e tollerati da un sistema volutamente inefficiente). Modulo molto diffuso in Valle d’Aosta che consente alla madre favorita e privilegiata di condurre una “tranquilla” esistenza. Il genitore, privato delle risorse economiche per soddisfare il fazioso assegno di mantenimento, se non paga l’intero assegno di mantenimento e le spese straordinarie viene subito condannato “pesantemente” dal tribunale, con tanti dubbi applicativi della legge e senza le dovute verifiche tributarie (chi le richiede viene colpito da fulmini e saette). In qualche caso la richiesta di un padre è stata sonoramente redarguita, con avvertimento a “futura memoria”. Condanne penali, multe e quant’altro non solo mortificano il genitore già penalizzato, ma lo avviliscono nel bene più alto come cittadino, quello della fiducia e della credibilità nel diritto. Eppure a scuola, quella seria, ci è stato insegnato che il Tribunale è una Istituzione autonoma ed indipendente e che il Giudice è terzo, non di parte; che nei giudizi non può intimidire con il preavvertimento di un provvedimento conseguenziale. Il Giudizio non è il risultato di un pensiero di parte, bensì la conclusione di atti e fatti che trovano supporto nella legge.  Quello che accade da decenni in questa piccola Regione (dove c’è stato il primo padre separato suicida e dove molti padri separati, anche recentemente, continuano a togliersi la vita) è il segno del fallimento istituzionale e un monito per tutti coloro che coprono responsabilità pubbliche. I politici non possono dichiararsi esclusi e non affrontare il problema, divenuto una pericolosa piaga sociale. Essi hanno la responsabilità del funzionamento della macchina amministrativa. Il cittadino va sempre salvaguardato e accompagnato con la legge dinnanzi ai servizi sociali e alla giustizia. Riteniamo che i fatti della famiglia sono fatti dell’intera comunità e questi, per i diversi aspetti di danno, non esimono la P.A dal valutare la possibilità di attivare le dovute azioni nei confronti di responsabili. La Giustizia Europea ci ricorda che gli errori devono pagarli chi li ha commessi e non il cittadino. Anzi i responsabili, perché non ne commettano altri impunemente, vanno allontanati.

***

A nome mio personale, dell’Associazione che rappresento e, in particolare, della sede regionale VDA, porgo alla nuova Giunta regionale l’augurio di una proficua attività a favore della comunità valdostana. Spero che tra gli impegni politico-amministrativi trovino priorità anche i problemi da noi sollevati sui minori e sulle separazioni e sui genitori vittime delle disfunzioni del sistema. Problema questo che non può essere nascosto in una società che rivendica particolare attenzione ai diritti delle persone disagiate.

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