Attualità
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I messaggi WhatsApp e gli sms sono prova

nei procedimenti di separazione e divorzio


avv. Francesco Valentini*

La Cassazione Civile, sez. 2a, ha ribadito (ord. n. 1254 del 18.01.2025) che gli sms normali, quelli Whatsapp e le email Whatsapp sono utilizzabili come prova documentale nelle separazioni e nei divorzi e possono essere acquisiti mediante la riproduzione fotografica anche “quando l’originale è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia”.

La Cassazione sottolinea che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” quando il diretto interessato, cioè colui contro il quale sono utilizzati, ne disconosce la loro conformità all’originale (cfr. Cass. civ., Sez. 2a, sent. n. 19622/2024; sent. n. 11584/2024; ord. n.30186/2021).

Seppure non dotati di firma, questi documenti informatici sono dati giuridicamente rilevanti e, pertanto, costituiscono prova dei fatti oggetto del procedimento.

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Il reato di mancato mantenimento della prole


Si torna a parlare dell’omesso mantenimento all’altro coniuge e ai figli e le recenti sentenze prese dalle sezioni della Cassazione, civile e penale, con le loro divergenze, evidenziano come la valutazione della violazione dell’art. 570 bis c.p. sia molto più complessa delle soluzioni salomoniche, che, invece, caratterizzano le condanne del mancato versamento dell’assegno di mantenimento, spesso giustificate da un diritto astratto che non pondera i fatti concreti che sono alla base della controversia tra obbligato e aventi diritto al mantenimento.

La sesta sezione penale, con la sentenza n. 32576/2022, nello specificare i presupposti nei quali si consuma il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, introduce l’attenuante della sopravvivenza dignitosa per l’obbligato. Il giudice, recita la sentenza, nei provvedimenti di sua competenza, deve tener conto non solo dello stato di occupazione lavorativa del genitore inadempiente ma, anche della sua reale possibilità di accedere a risorse economiche ulteriori e/o diverse per bilanciare le reali possibilità dell’obbligato, quasi sempre il padre, con il diritto della prole e dell’ex a vedersi corrisposto il mantenimento stabilito dal giudice.

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