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Le spese scolastiche sono ordinarie,
ma non straordinarie
Le spese scolastiche (tasse scolastiche e materiale didattico, libri, che alcuni protocolli, ingiustamente, considerano straordinarie) sono spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento, eccetto alcune spese specifiche imprevedibili (viaggi studio o corsi specializzanti), che, comunque, devono essere concordate preventivamente da ambedue i genitori (meglio se per iscritto ed in maniera tracciabile) o, in caso di dissenso, autorizzate dal giudice, che non può prescindere dalla verifica della reale possibilità economica di ciascun genitore.
Sono spese scolastiche ordinarie quelle necessarie per l’istruzione ordinaria dei figli, già comprese nell’assegno di mantenimento e, pertanto, non necessitano di un ulteriore rimborso da parte dell’altro genitore, quali: le tasse scolastiche di iscrizione e le tasse universitarie, il materiale didattico, l’acquisto dei libri e altri materiali necessari per l'attività didattica, la mensa scolastica (gli alimenti fanno parte del mantenimento quotidiano del figlio), i costi del trasporto pubblico per raggiungere la scuola, ecc..
Sono considerate spese straordinarie quelle imprevedibili o eccezionali, che, però, necessitano della preventiva approvazione da parte di ambedue i genitori e, se approvate, verranno ripartite tra loro in base alla reale capacità economica di ciascun genitore, compresi i consistenti redditi a nero, sui quali, una volta informato, il giudice dovrà predisporre una approfondita indagine, nonchè le agevolazioni fiscali in genere riconosciute per il genitore presso cui vivono i figli, le agevolazioni per accedere alle graduatorie per l’edilizia popolare, e i contributi pubblici previsti dagli enti locali e i contributi di enti privati, come la Caritas o altre istituzioni private, anche quando non fanno reddito.
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