Le responsabilità dei servizi socio-sanitari.
Inadempienze della legge 241/90. Reato di omissione di atti di ufficio. Accesso agli atti. Note di diritto.
Reato di omissione di atti di ufficio
di Avv. Gerardo Spira*
Siamo ad un punto nevralgico del rapporto-fiducia tra Pubblica amministrazione e cittadino.
Mentre il legislatore col decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, ha rimarcato e riordinato l’obbligo per la P.A di dare, pubblicare e diffondere le informazioni sulle sue attività, vi è ancora una frangia dell’organizzazione burocratica degli Enti territoriali che resiste alla legge, impedisce l’accesso agli atti, e omette il procedimento amministrativo.
Già con la legge n.15/ del 2005, di modifica della legge n. 241/90, il legislatore ha ulteriormente superato il concetto di interesse legittimo ad accedere agli atti pubblici collocandolo nel mondo giuridico come “diritto”.
Con l’ultimo decreto n.33 del 2013 il legislatore è andato ancora oltre i dubbi e le incertezze burocratiche, parlando di obbligo della pubblicità, della trasparenza e dell’informazione, di diritto di accesso civico di chiunque, senza alcuna limitazione di legittimità, gratuitamente e senza alcun obbligo di motivazione.
In sostanza il legislatore ha aperto il diritto verso il coinvolgimento del cittadino in tutta l’attività pubblica, attribuendo alla normativa carattere cogente (imperativo), di immediata applicazione. Gli atti che si formano nel mondo della P.A. non possono essere negati a chi ne ha diritto e interesse; documenti e provvedimenti vanno pubblicati per consentire al destinatario di essere informato, di partecipare e manifestare il diritto di salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti, definite dalla legge” diritti soggettivi”.
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