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La sentenza della Cassazione sulla “maternal preference”

Cancellata dal Tribunale di Milano


Avv. Gerardo Spira

Su questo sito subito dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.18087/2016 del 14 settembre pubblicammo un articolo dal titolo “il coraggio di rottamare e non riciclare”, in cui ci permettemmo di evidenziare tutte le criticità della decisione degli ermellini, prime fra tutto l’interesse del minore e la parità genitoriale.

I supremi giudici con la sentenza del 14 settembre avevano riportato il diritto indietro di oltre 30 anni, negando due principi ormai affermati in tutto il mondo giuridico internazionale appunto: il superiore interesse del minore e la parità genitoriale.

Non a caso nel sottotitolo ricordavamo provocatoriamente che i Giudici della Cassazione nella fretta della decisione (il caso riguardava due loro colleghi) avevano smarrito la toga e il diritto.

Decisione aberrante che mette in evidenza la necessità primaria di intervenire e subito in modo definitivo nel diritto di famiglia.

Meno male che in mezzo a tanto disastro compare una rondine a preannunciare una primavera diversa e nuova.

La nona sezione del Tribunale di Milano, relatore il Giudice dott. Giuseppe Buffone, con decreto del 19 ottobre ha cancellato l'obbrobrio giuridico dei colleghi ermellini, restituendo alla Giustizia dignità e credibilità.

La Cassazione, forzando la razionalità giuridica, aveva deciso che la figlia dovesse essere assegnata di preferenza alla madre trasferita in altro luogo di lavoro e non al padre col quale invece manteneva relazione nello stesso ambiente di vita di tutto il nucleo familiare.

Secondo i supremi giudici il padre poteva continuare ad esercitare il diritto di visita nella località di nuova residenza della madre non essendo rilevanti le abitudini di vita e i rapporti consolidati con la scuola, gli ascendenti, in quanto il nuovo ambiente avrebbe compensato e arricchito conoscenza e cultura.

Il tribunale di Milano invece, in caso analogo, è stato invece di avviso diverso.

Il giudice di Milano, relatore l’illuminato giudice dott. Buffone, ha sostenuto che la collocazione del minore presso la madre non comporta automaticamente un diritto acquisto trasferibile in qualsiasi luogo. Ha valore l'ambiente di relazioni e familiari che non si possono sostituire a piacimento.

Il tribunale si è soffermato anche sul concetto di collocazione, diverso da quello di affidamento.

 

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