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L. 54/2006 e DDL. 735/2018
La legge 54 sull’affido condiviso
va applicata e non annullata!
di Ubaldo Valentini *
Il d.d.l.” Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità“, a firma di alcuni senatori della Lega e del M5S, ha il preciso intento - poco attinente alla riforma della L.54/2006 che ha introdotto l’affido condiviso -:
- di eliminare alcune iniziative facoltative, riportandole in quelle obbligatorie a pagamento da parte dei genitori che intendono separarsi e divorziare, senza preoccuparsi di fissare le regole di comportamento agli attori (mediatori) che hanno operato per anni con risultati scadenti e spesso nocivi per i minori e per i loro genitori;
- di ridurre l’accesso all’istituto del divorzio alla maggior parte dei genitori, poiché solo coloro che hanno un discreto reddito possono accedere alla separazione/divorzio e pagarsi le spese per la mediazione obbligatoria e per il coordinatore familiare, considerato che – come la storia giudiziaria ci insegna – la conflittualità nella coppia ha radici profonde che la mediazione non riesce mai a risolvere e che può essere contenuta solo con provvedimenti equi e vincolanti per ambedue i genitori;
- di prospettare un condiviso incentrato solo sulle esigenze degli adulti, considerando marginali quelle del minore. Il Parlamento - consapevole che i minori di età inferiore ai dodici anni possono già avere una capacità valutativa e, quindi, possono esprimere le loro esigenze e le loro aspettative nell’affido che li riguarda - ha abbassato l’età in cui il giudice ha il “dovere” di ascoltarli quando il loro parere può essere importante per un affido sereno e rispettoso, in primo luogo, della sua persona.
- di introdurre altre figure professionali, che possono essere recuperate nel vasto pantano della funzione pubblica. Nella proposta di legge non esiste alcuna garanzia sulla loro (mediatori e coordinatori familiari) reale professionalità e nemmeno sono previsti periodici controlli con personale terzo e specializzato per verificarne competenza e validità della loro attività.
Il nostro diritto è fondato sui diritti della persona e quindi sull’obbligo dello Stato di assicurarne l’esercizio attraverso le rappresentanze istituzionali.
Non occorre, pertanto, limitare la libertà del cittadino ed estromettere ulteriormente il minore da un processo che lo riguarda in prima persona facendo ricorso ad espedienti di dubbia natura etica.
Vanno disciplinati, invece, due momenti cardini della “questione Separazione”: la discrezionalità dei servizi e dei tribunali e il potere facoltativo attribuito agli stessi.
E’ fondamentale che i procedimenti amministrativi e civili si svolgano attraverso un percorso ben definito, individuato non solo dagli “addetti ai lavori” ma anche con i loro utenti (i genitori che hanno il dovere di tutelare i propri figli e se stessi) a garanzia in primo luogo del minore, assicurando, così, al figlio e ad ambedue i genitori, il pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità.
La mediazione
Il sen. Pillon, che rivendica la paternità del ddl, enfatizza l’istituto della mediazione come la panacea di tutti i mali della separazione della coppia. Si preoccupa dell’albo dei mediatori, delle figure che dovranno svolgere la funzione, senza toccare ciò che è stato fatto finora, anzi recuperandolo nelle sue criticità e negatività. Per la stessa funzione ha accomunato figure professionali di cultura, competenze e capacità diverse.
Gli avvocati (art 1, c. 2, lett. c) possono avere la qualifica di mediatore familiare purché iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni ed abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno. La loro possibilità di iscrizione all’albo, pertanto, è subordinata a condizioni diverse da tutte le altre figure che hanno acquisito il titolo nei vari “diplomifici” italiani. Tutti insieme: diplomati da terza media, laureati e specializzati.
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