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La Corte di Cassazione bacchetta se stessa

Nuovo giro di valzer sull’assegno divorzile


avv. Francesco Valentini*

La Corte di Cassazione Civile, a sezioni unite, con la sentenza n. 18287 dell’ 11 luglio 2018, appena un anno dopo, rivede profondamente la sentenza della I sez. (sent. n. 11504 del 10.5.2017) con la quale aveva stabilito che l’assegno divorzile deve essere calcolato non sul “tenore di vita matrimoniale” (criterio introdotto nel 1990) ma esclusivamente sul principio dell’autosufficienza del richiedente perché, argomentavano i giudici, “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili … il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.)”.

Gli ermellini, al fine di agevolare la valutazione dell’indipendenza economica del richiedente e l’adeguatezza dei mezzi a sua disposizione, proponevano gli indicatori da tener presente: “: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

L’attuale sentenza, a sezioni unite (quindi inclusi i giudici che avevano espresso il parere ora contestato) sconfessa quella della I sez. Civ. perché, a loro dire, lede il principio della solidarietà post-matrimoniale ”sottolineato, invece, dal legislatore sia in ordine al diritto alla pensione di reversibilità che in relazione alla quota del trattamento di fine rapporto spettanti al titolare dell’assegno” ed abrogano di fatto l’art.5 della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni.

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Centri antiviolenza, i minori, la legge e le istituzioni


Avv. Francesco Valentini

 

Quando si parla di violenze nell’ambito della famiglia, stampa, televisione e cultura di genere fanno in gara a sbattere in prima pagina “il mostro” e il rumore, attraverso le solite manifestazioni pilotate arriva fino al Parlamento. Qui la debolezza di genere prende il posto della discussione o dell’analisi più seriamente approfondita, per concludersi in fretta con un provvedimento più significativo contro il " maschio. Casualmente, si fa per dire, la strategia di genere ne approfitta nei periodi più propizi delle feste natalizie o di quelle estive, in pieno ferragosto (basta leggere le date di approvazione), quando i parlamentari uomini sono già con la mente nei meritati luoghi di riposo. Meno male che la rivolta culturale popolare con le elezioni del 4 marzo ha posto fine ad un sistema sconsiderato, confusionario e lontano dai veri problemi del Paese.

La violenza è sicuramente la peggiore espressione dell’essere umano. Essa non ha una connotazione genetica. Si può sviluppare in qualsiasi persona e trova la sua origine in fattori a cui la scienza ancora non ha saputo dare la esatta collocazione.

La violenza si manifesta in diversi modi e con modalità diverse, da quella fisica a quella più sottile di natura psicologica. Il legislatore commette un gravissimo errore allorquando la definisce come fenomeno solo contro la donna, trascurando che questa avviene anche da parte della donna contro l’uomo. Quando è l’uomo a fare violenza, questa si fa ricadere in normative e trattamenti speciali; quando invece è la donna a usare violenza all’uomo il fatto si tratta con la legge del codice penale. Nel primo caso si parla di femminicidio, nel secondo caso di semplice abuso, in qualche caso aggravato. Eppure i dati ministeriali, a cui il legislatore dovrebbe attingere, prima di legiferare, contraddicono le decisioni.

 

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