A dieci anni dall’entrata in vigore
L’affido condiviso resta pur sempre
una mezza riforma snobbata dai giudici
di Ubaldo Valentini*
Il 1 marzo 2006 veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 54 del 8 febbraio 2006: "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". La legge, che andava a riformare l’art. 155 del c.c. e ad integrare gli artt. 708 e 709 del c.p.c., fu il frutto di tanti compromessi che hanno snaturato il progetto iniziale dell’on. Vittorio Tarditi per lasciare spazio a troppe discrezionalità e per non toccare gli interessi di influenti lobby: avvocati, psicologi, pedagogisti, operatori socio-sanitari, le donne, le madri e le femministe la cui maggioranza consideravano i figli come una loro proprietà e mal sopportavano la condivisione della genitorialità con il partner dopo la fine della convivenza. Queste categorie, non propense ad un affido condiviso realmente paritetico tra i genitori, avevano un forte peso nella compagine parlamentare e finirono per condizionare la stesura finale della legge che ha finito per trascurare i veri interessi dei figli che a parole diceva di voler tutelare.
L’evento fu salutato come una vittoria dei padri e come l’affermazione del principio della bigenitorialità, dimenticando che la stessa non è una conquista ma un diritto naturale sia per i figli che per i genitori che nemmeno la legge sul divorzio può ignorare.

Sono passati dieci anni ed è doveroso fare un bilancio su una legge che indubbiamente costituiva una rottura contro una prassi giudiziaria che non era molto propensa all’affido dei figli al padre nemmeno quando la figura materna era meno idonea. Il padre, nei tribunali, non era tutelato nemmeno nel suo inalienabile diritto genitoriale poiché, di fatto, nell’economia educativa dei figli, gli veniva riconosciuto un ruolo marginale e ai figli non veniva garantito il diritto alle
pari opportunità genitoriali.
Nel 2006 sono state gettate le basi – almeno a livello teorico – per garantire la centralità dei figli nelle separazioni, per una genitorialità condivisa nella quotidianità e per un ruolo significativo degli ascendenti: nonni e parenti. I fatti poi in molti tribunali saranno ben diversi.
Altro punto giustamente rimarcato era la questione economica degli assegni di mantenimento, delle spese straordin
arie e della casa familiare, aspetti, questi, importanti che indubbiamente non potevano essere ignorati (art. 155 e 155 qu
ater c.c.).
Particolare rilevanza aveva l’art.709 ter c.p.c., che prevede interventi incisivi per contenere la prassi diffusa da parte del genitore affidatario – quasi sempre la madre – di ostacolare con i più assurdi pretesti il diritto alla genitorialità dell’altro genitore, incurante del danno psicologico ed affettivo subito dai figli per la mancata osservanza delle disposizioni del tribunale o degli accordi sottoscritti nella consensuale.
La legge voleva c
orreggere certe prassi giudiziarie incentrate quasi esclusivamente sulle questioni dei genitori (quasi sempre di natura economica) e non sui diritti dei figli e sui doveri degli adulti nei loro confronti.
Entrata in vigore la legge e già vi era chi parlava dell’esigenza di un nuovo provvedimento legislativo a causa della sua mancata applicazione nelle aule giudiziarie da parte di tanti giudici. C’era poi chi chiedeva di imporre la mediazione familiare per risolvere la conflittualità tra i genitori. Tesi, queste, fatte proprie da associazioni che troppo spesso celano interessi di varia natura e/o che sono di supporto di partiti, di professionisti e di strutture mantenute con i soldi pubblici.
Criticità della legge sull’affido condiviso
La legge, al di là delle affermazioni di principio, non ha previsto meccanismi vincolanti per garantire, nei fatti, la centralità dei figli nelle separazioni. E’ stata lasciata una discrezionalità eccessiva ai giudici che - come già accaduto in precedenza - la legge non l’applicano e troppo spesso la interpretano in base a teorie pseudo-psicologiche o, purtroppo, solo su prassi consuetudinarie discutibili e non riconducibili ai principi scientifici dalla psicologia dell’età evolutiva.
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