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Gli assegni di mantenimento
se non dovuti vanno restituiti
Spesso il giudice, con rituale pressapochismo, stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento che uno dei due coniugi deve versare all’altro per il suo mantenimento ma la stessa cosa si potrebbe dire per il mantenimento dei figli economicamente autosufficienti, anche se lavorano a nero, affidati/collocati presso di lei (lei e non lui, perché a pagare è quasi sempre lui). La Cassazione (Cass. civ, sez. I, ord. n. 31635 del 14.11.2023) ha stabilito che, nella separazione dei coniugi, se l’assegno di mantenimento fin dal momento della sua determinazione, non era dovuto, il beneficiario (in questo caso una beneficiaria) deve restituire le somme percepite indebitamente.![](/a/images/stories/16_01_2024_01.jpg)
La scoperta dell’inganno non è facile poiché spesso le dichiarazioni dei redditi sono incomplete, non risulta il lavoro a nero che il beneficiario nasconde per non perdere il mantenimento, si nascondono, con molta facilità perché non si dichiarano, tutti i redditi e gli investimenti finanziari. Il tribunale non fa nulla per verificare la veridicità delle accuse che l’obbligato rivolge al futuro beneficiario sulla incompletezza dei dati economici riferiti al giudice.
Questo comportamento, secondo i giudici della Cassazione, non solo non doveva avere accesso al mantenimento ma andava "censurato ex art. 96 c.p.c., per la malafede e il dolo processuale palesemente conclamati negli atti del giudizio e nella sentenza di prime cure".
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