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Le inadempienze della Regione e dei comuni in Umbria
L’operato dei servizi sociali umbri
fuori dal dovuto controllo pubblico
avv. Francesco Valentini
Il problema della separazione – consensuale o giudiziale – dei genitori conviventi, ormai sensibilmente diffuso nella evoluzione sociale, ha profondamente colpito anche la regione Umbria, tanto che a tutti i livelli istituzionali sono stati messi in campo provvedimenti di diversa natura per intervenire nei vari aspetti civili, morali ed amministrativi.
La nostra associazione da oltre 20 anni ne discute senza, peraltro, trovare una soluzione pacifica e serena alla problematica che ha investito soprattutto il superiore interesse dei minori, soggetti violati nella persona e nei diritti ed oggetti invisibili dei drammi familiari, per le difficoltà operative dei contatti, rapporti e relazioni con le istituzioni, ignare o impreparate su quanto accade nella vita familiare e sociale dei soggetti incappati nella inestricabile trappola della “separazione o fine della convivenza dei genitori”.
Come associazione abbiamo sollevato a livello nazionale il problema della disattenzione amministrativa del potere pubblico nell’aspetto che riguarda la competenza esclusiva degli enti territoriali nella fase in cui la Giustizia minorile o altri soggetti delegano o assegnano ai servizi sociali il compito di valutare, dirimere o trattare i casi nel rispetto della normativa di settore e della scienza, con equilibrio e correttezza procedimentale.
Rivisitando la materia dell’assistenza e della beneficenza a livello legislativo, abbiamo notato che nonostante il sollecito impegno nelle diverse fattispecie il Consiglio regionale Umbro, quando chiamato, ha trattato e trasfuso la materia nei piani, programmi e codici, demandando ad altri soggetti pubblici e privati il compito di intervenire, regolamentare e adottare decisioni.
Il legislatore italiano, con le leggi 142 e 241, nel riconoscere l’autonomia degli enti territoriali ha però ricordato che la vita amministrativa degli stessi dovesse svolgersi nel rispetto del saldo principio che ne legittima il percorso: quello del procedimento amministrativo, mettendo al bando la vecchia e superata concezione della discrezionalità e della genericità.
Purtroppo abbiamo constatato ed accertato che, nella problematica trattata, i servizi sociali anche in Umbria, quando incaricati dai tribunali nell’affido dei minori, svolgono le attività amministrative in assenza del procedimento di cui alla legge 241/90, senza un protocollo di percorso predefinito, con termini, modalità e obiettivi, e senza un programma attestato scientificamente.
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