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Aosta: Sul diritto di accesso agli atti dei servizi sociali


L’assessore Baccega non la racconta giusta!


Il sig. Baccega, assessore alle politiche sociali della Valle d’Aosta, il 4.7.2019, nel rispondere all’interpellanza del consigliere Cognetta, sul rifiuto di accesso agli atti dei servizi sociali, suoi dipendenti, dopo il solito preambolo “politichese” ha dovuto ammettere che il problema esiste. Ma che, però, le domande dei genitori interessati vengono respinte perché violano la legge sulla privacy.

Questo il suo pensiero. Senza indicare a quale legge si riferisca e ignorando che la materia è stata abbondantemente superata non solo dalla giurisprudenza, ma dallo stesso legislatore che con il D.Lgs 2013 n.33, art. 5 bis ha riformato tutta la concezione sull’accesso agli atti amministrativi del cittadino italiano. Quindi da Palermo alla Valle D’Aosta. Esiste in tutt’Italia lo stesso interesse e diritto allargato per controllare ciò che fa l’Amministrazione pubblica.

Il gran rifiuto, dobbiamo pensare, dell’assessore Valdostano è stato concordato con le istituzioni coinvolte, per evitare che si vada a “ficcare lo sguardo” in uno spazio che, per ragioni riservate, deve restare privacy. Finalmente i separati di Aosta comprendono che la politica del servizio di assistenza dice no alle richieste di accesso perché l’assessore Baccega è contrario alla legge e alla regolamentazione.

Il rifiuto politico-amministrativo permette all’assessore e ai suoi dipendenti di tenere nascosto ai genitori e ai cittadini gli atti di affidamento, di contribuzione e di gestione dei fondi pubblici, basato su criteri discrezionali e personali. I fatti di Reggio Emilia hanno ormai acceso la miccia ovunque e anche in questa Regione si dovrà fare chiarezza. Lo abbiamo chiesto con apposita nota e ci auguriamo che programmi e promesse siano stati fatti secondo legge, senza parzialità e senza favoritismi.

La legge è uguale per tutti, vale anche in Valle d’Aosta.

La risposta dell’assessore può essere il suo pensiero personale, ma non un assioma di diritto. Le famiglie, i minori e i problemi che li riguardano sono fatti pubblici, disciplinati in leggi pubbliche e pubblicamente vanno trattati. L’assessore asserisce che l’avvocatura regionale ha avuto vari incontri sul tema dell’accesso agli atti con le associazioni, con l’ufficio minori e il dipartimento di psicologia. Noi, che siamo forse l’unica associazione nella regione impegnata, abbiamo avuto solo incontro e alle nostre obiezioni non è stata data risposta dai presenti. Poi non siamo stati più chiamati. Forse perché l’assessore conosce il nostro pensiero in materia, per averlo scritto, verbalizzato e depositato con la proposta di regolamentazione? Dei fantomatici incontri, a cui non siamo stati invitati, non abbiamo riscontri verbali. Ne gradiremmo copia.

Baccega, nella risposta alla Question time, ha preannunciato la sua decisione, filtrata attraverso un pensiero, già probabilmente concordato e condiviso, che la delega giudiziaria si estende anche nel campo amministrativo, per assimilazione giudiziaria, dell’attività svolta dai servizi, quando il Tribunale manda il provvedimento a questi per l’istruttoria. E quando la materia nasce e si sviluppa di ufficio o per intervento di parte? Che succede? Di che natura sono gli interventi dei servizi sociali? Quindi, secondo i promotori della allarmante tesi, quando il provvedimento nasce davanti al tribunale i servizi sociali, “per assimilazione”, rifiutano l’accesso agli atti. Quando invece il conflitto nasce e sviluppa fuori da tribunale, secondo quale “assimilazione” i servizi rifiuteranno l’accesso? In diritto esistono termini e procedure chiaramente previsti e non artificiosi raggiri di parole. Le risposte della Pubblica amministrazione, dice la legge, devono essere sempre motivate e il motivo deve affondare le radici nella normativa esistente. Il sig. Baccega, nella congerie dei pensieri, ha perduto per la strada importanti momenti di principi, previsti dalla legge sul processo civile e quello sulla vita della Pubblica amministrazione. Giusto processo, imparzialità e contraddittorio si sviluppano in tutte le fasi, sia davanti al Tribunale che davanti alla P.A. La violazione, oltre ad intaccare il principio previsto all’art. 97 della Costituzione, incide in tutto il procedimento. O forse nella Valle d’Aosta esiste una legge diversa da quella applicata in tutta l’Italia?

L’accesso agli atti è un diritto sancito nella legge italiana, ripreso nell’art. 13 del codice deontologico professionale degli assistenti sociali e sacramentato nella stessa legge regionale n.19. Pare che la funzione pubblica in VDA si muova come la barca in mare ondoso.

Ora l’avvocatura regionale e l’ufficio legale dell’Asl – a detta dell’assessore che in questi mesi, comunque, si è sempre sottratto a pubblico confronto coi separati valdostani – hanno promesso di partorire una circolare sulla contestata materia. Le circolari hanno il significato di occasione. Non sostituiscono la legge. Come non la sostituiscono gli accordi e i protocolli. I doveri e le deferenze non possono muoversi contro i diritti dei cittadini. Se ciò accade è altra cosa. E i fatti dell’Emilia e Romagna lo ricordano. E’ un grave errore cercare di nasconde il dramma della verità: il forte disagio dei minori e dei loro genitori e i suicidi di padri estromessi dalla vita ordinaria dei propri figli che in VDA pesano come un macigno sulla coscienza valdostana.

La politica, quella buona, fatta di confronti aperti e di riconoscimenti di posizioni, oggi paga in termini di verità e non di promesse. La prima si fonda sul rispetto del valore dell’uomo e dei suoi diritti. La seconda si fonda sulla politica del fare. La politica delle promesse è finita, perché i minori nascono con gli occhi aperti e le famiglie hanno capito che i diritti non sono merce di scambio.

La nostra associazione si batte per la trasparenza e per la pubblicazione dei fatti della società che comunque si discutono pubblicamente nelle aule di giustizia e negli uffici della P.A. La cosiddetta privacy, ormai tutti lo sanno, è usata come scusante per nascondere fatti e misfatti. La legge, verità e la giustizia innanzitutto!

 

 
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I soldi e gli affari travolgono dignità e diritti


“Mi hanno strappato i miei figli e gli assistenti sociali mi deridevano”. E’ questo il racconto straziante di un padre vittima del fattaccio della provincia di Reggio Emilia.


Avv. Gerardo Spira *


La Notizia shock ha sorpreso l’Italia intera, in un momento in cui le famiglie si organizzano e si apprestano a programmare le vacanze estive. In ogni famiglia si parla della clamorosa e vergognosa vicenda in cui risultano coinvolti politici, medici, psicologi e assistenti sociali. Sedici, sono al momento, le ordinanze di custodia cautelare tra cui il sindaco di Bibbiano, provincia di Reggio Emilia.

La notizia però non ha sorpreso la nostra Associazione, che da molto tempo sta gridando sul fenomeno delle illecite sottrazioni di minori ai genitori. Fenomeno più o meno esteso in diverse parti del territorio nazionale. Molti procedimenti da cui sono derivate le ordinanze di affidamento, risultano, a nostro avviso di una superficialità inaudita. I soldi e gli affari travolgono dignità e diritti, in un gioco concorrente e condiviso di interessi, alla luce del sole, con procedure scandalose e affidamenti diretti in case famiglia, che diventano a lungo andare luoghi di rieducazione e di trattamenti speciali. L’inchiesta è stata curata dal Giudice Valentina Salvi, la quale, nella prima dichiarazione pubblica, ha lasciato intendere che andrà fino in fondo per accertare le responsabilità di chi aveva il dovere di vigilare e controllare e non lo ha fatto. Lasciamo alla magistratura il compito di approfondire. Ma non possiamo, come cittadini, studiosi ed operatori mettere un tappo sulla coscienza, specialmente in un momento in cui questo problema lo avevamo intuito e sollevato in una occasione in cui una donna straniera, guidata dalla consulenza di un telefono amico di colore della presidenza del consiglio, era riuscita a sottrarre i figli al padre circense, collocati, in gran segreto, in una struttura del Palermitano. Chiusa, poi, per violenze e abusi sui minori. La nostra voce valse a far puntare il faro sulla vicenda. Ma niente di più. Tutto fini nella stretta del controllo giudiziario, coperta dal solito segreto di ufficio. Il dolore costrinse il padre a cedere alla proposta. “Se vuoi vedere i tuoi figli, devi concedere alla tua convivente di portarseli in Olanda.” Così è stato. Non sappiamo se le Procure della Repubblica hanno approfondito quella vicenda, come da noi richiesto in tutte le sedi competenti. Il gioco è possibile perché Tribunale e Giudice tutelare si affidano e confidano che le procedure vengano svolte secondo legge. Invece, non è assolutamente così.

Si comincia dal famigerato art. 403 del c.c., usato e abusato per sottrarre i figli ai genitori, per motivi di urgenza e necessità. L’urgenza è lo stato di abbandono, convulsamente interpretato e applicato anche per un disordine di vita ambientale e la necessità è la privazione della potestà genitoriale, ora responsabilità. Quest’ultima viene presa di mira per portare a termine il piano. La norma, molto avvertita in diritto applicato, è stata più volte ripresa e segnalata dalla massima giurisprudenza, per gli abusi continui segnalati ed eccepiti. Ultima modifica risulta quella collegata alla legge 184/83, meglio conosciuta legge sulle adozioni. In sostanza il legislatore ha voluto dare uno sbocco alla complessa materia per facilitare le adozioni di minori che si trovano nello stato di abbandono, ma non di provocarlo per altre finalità.

La predetta condizione, esasperata con provvedimenti di dubbia legittimità giuridica, ha permesso di costruire un sistema organizzato per sottrarre i minori ai genitori, anche con una scusa falsamente inventata, per dirottarli in una delle case famiglia, gestite senza controlli pubblici o con controlli pilotati.

E la magistratura, i tribunali, il giudice tutelare? Qui si ferma la nostra denuncia.

A nostro avviso i provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi non si esauriscono con la decisione. Vanno oltre. Questi vanno vigilati e controllati. E, ancor prima, vanno immessi in un percorso di regolarità accertata della struttura a cui affidare, degli affidamenti (coop, figure professionali), nonché di regolarità dei procedimenti amministrativi. Nei provvedimenti dei tribunali di affidamento dei minori alle cosiddette case, non si dà atto che affidamento, strutture e personale risultano legittimi.

Ora cosa accade? Centinaia di figli sono stati sottratti ai genitori per essere deportati in strutture di cui non si conoscono condizioni, requisiti e organizzazione, i veri proprietari; milioni di euro vengono destinati per investimenti in questi servizi in favore di attività svolte sotto il patrocinio di Enti pubblici territoriali, causanti danni all’erario e danni al futuro di generazioni non recuperabili dopo gli sconvolgenti trattamenti di cui abbiamo letto.

E’ bene che si vada fino in fondo. Ma è anche bene che magistratura, tribunali e giudici tutelari aprano gli occhi sulle relazioni dei servizi. E’ necessario ed urgente che il sistema venga sottoposto ad un rigoroso controllo delle procedure, alla Regolamentazione delle attività dei servizi e all’applicazione delle responsabilità

La Cassazione (Civile, sez. III, 16 ottobre 2015 provvedimento n. 20928 - presidente. Salmè - est. Lanzillo) in merito si è così espressa: “Il carattere gravemente colposo delle condotte commissive ed omissive degli assistenti sociali, determinanti l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare in assenza di ragioni tali da giustificare un tale provvedimento, configura la responsabilità dell’Amministrazione comunale per fatto dei propri dipendenti e l’obbligo della stessa di risarcire i genitori del minore che abbiano subito la lesione della integrità e della serenità del loro nucleo familiare. In ipotesi siffatte, dunque, il Comune è chiamato a rispondere ex art. 2049 c.c. sulla base di una fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile oggettivamente, per effetto della condotta colposa dei suoi dipendenti, nell’esercizio delle loro specifiche funzioni e non anche ex art. 2043 c.c. per la illiceità del provvedimento di allontanamento di cui all’art. 403 c.c. Ne consegue che, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, non assume rilievo l’omessa prova degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., né la circostanza che il provvedimento non sia stato fatto oggetto di annullamento”

Non solo. La responsabilità si estende a tutte le Autorità di controllo che direttamente e indirettamente partecipano alla vicenda e ne vengono a conoscenza.

* esperto di diritto minorile e di diritto amministrativo - Contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. – tel. +39.348.4088690

 

 

 
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