|
L’avv.ssa Gaetana Paesano, con una lettera inviata all’ISP (Istituto di Studi sulla Paternità, sorto trent’anni or sono per ridare dignità al ruolo del padre nelle separazioni) e pubblicata sul sito dell’istituto http://Inx.ispitalia.org. Su questo argomento, il presidente dell’Isp, dott. Maurizio Quilici, ha aperto un pubblico dibattito, invitando le associazioni di settore a fare altrettanto. Accogliamo l’invito e riserviamo anche noi uno spazio per un confronto sul fallimento del condiviso (L.54/2006). Chiunque può inviarci il proprio contributo da pubblicare in queste pagine.
Affidamento condiviso: una promessa non mantenuta
di avv. Gaetana Paesano *
dott. Quilici,
svolgo la professione di avvocato da ormai quasi venti anni ed ho dedicato i miei studi, il mio tempo, le mie energie alle famiglie in difficoltà, alla gestione dei conflitti familiari e alla protezione dei più piccoli. Di anno in anno ho tratto nuova forza dalle “conquiste di civiltà” – come tutti le hanno definite – rappresentate dalle grandi riforme del diritto di famiglia, dalla legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso alla legge n. 219 del 2012 sulla filiazione, ed ho sicuramente accolto con gioia la notizia dell’approvazione di leggi come quella del Dopo di noi e quella sul testamento biologico di questi ultimi giorni.
Purtroppo, però, non posso fare a meno di chiedermi sempre più spesso che fine facciano i valori che ispirano le grandi riforme nella successiva fase dell’interpretazione e dell’applicazione della legge tanto attesa al caso concreto.
Il cuore della riforma, la ratio della sua esistenza, le finalità perseguite, i diritti faticosamente riconosciuti cedono il posto, nelle istanze difensive e nei provvedimenti delle corti di merito, ad un atteggiamento di sterile richiamo di singole disposizioni normative, che vengono snaturate tanto da contrarne il senso più intimo, fino quasi a dimenticarlo.
Mi riferisco, in particolare, all’affidamento condiviso e mi chiedo, e Le chiedo, che cosa sia oggi e che cosa rappresenti per un genitore che deve, per sua scelta o per scelta dell’altro, affrontare la separazione e dunque la cessazione della coabitazione con i suoi figli.
A tutti è noto il principio che ha ispirato la legge n. 54. Semplicemente straordinaria la forza contenuta nell’affermazione della co-genitorialità: i bambini hanno diritto a conservare relazioni continuative e significative con entrambi i genitori, anche durante e dopo la separazione. Non può non essere obiettivo prioritario di tutti, ma prima di tutti degli stessi genitori, garantire ai figli una presenza costante del papà (o, molto più raramente, della mamma) anche se non vive più nella casa familiare. E’ un diritto sacrosanto quello dei bambini, già riconosciuto dall’ordinamento internazionale, che la legge ha sentito la necessità di riaffermare: se un genitore vuole fare il genitore deve essergli consentito, perché ciò vuol dire rispettare il diritto dei suoi figli al suo affetto e alla sua presenza costante nella loro vita.
Ma non credo che la promessa della legge n. 54, rivolta soprattutto a tanti papà, sia stata pienamente mantenuta.
E’ una realtà oggi la bi-genitorialità? E’ una realtà l’esercizio condiviso e paritario della responsabilità genitoriale indipendentemente dalla “collocazione”, ovvero dalla “residenza privilegiata” dei figli?
Senza dubbio esiste sulla carta. Sulla carta è la regola e non l’eccezione: il papà, che non è quasi mai il genitore “collocatario” o convivente con i figli, anche se lascia la casa coniugale è comunque esercente la responsabilità genitoriale.
Il problema è che la formula che contiene la promessa di una genitorialità piena, a tutti gli effetti, si rivela presto una formula di stile, a volte perfino in contrasto con tutto quanto disposto dallo stesso giudice con lo stesso provvedimento; appare una sterile disposizione che non muta la sostanza delle cose.
Nei fatti, nella realtà di tutti i giorni, esiste ancora il genitore di serie B. Non si chiama più genitore non affidatario ma genitore non collocatario o non convivente.
E’ il genitore che ha il diritto di vedere i propri figli solo quando è stabilito nel provvedimento; non un giorno né un’ora in più se non ha il consenso dell’altro, cioè del genitore convivente. E’ il genitore che deve essere autorizzato dal giudice se desidera passare cinque minuti del suo tempo con il figlio in un giorno o un orario non stabilito. E’ il genitore che può essere escluso senza conseguenze dalle decisioni che riguardano la vita quotidiana dei propri figli. E’, nella stragrande maggioranza dei casi, il padre.
|