Una sentenza che offende i padri separati, i loro figli e la società civile
La cassazione svuota l’affido condiviso
di Ubaldo Valentini *
Non si comprende con quali motivazioni giuridiche la suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 18087/16 del 14.9.2016, I sez. civ., abbia potuto sentenziare che durante l’età scolastica i figli debbano essere collocati presso la madre e che gli stessi la debbano seguire quando si trasferisce altrove – anche distante migliaia di km. dalla abituale residenza familiare e del loro padre - per lavoro e, si sottintende, per esigenze personali.
Il diritto alla carriera della donna non può essere condizionato, dunque, dalle esigenze psico-affettive e sociali dei figli e dal loro diritto alla bigenitorialità e, di conseguenza, sarà il padre a doversi fare carico dei viaggi se vorrà vedere e stare pochi minuti con i propri figli.
Altra pillola di saggezza della sentenza, si sostiene che i minori anche quando sradicati dal loro contesto sociale si adeguano benissimo ai nuovi ambienti, anche completamente diversi da quelli dove sono nati e vissuti, e - altra bufala -, il pendolarismo per frequentare il padre, per poco tempo, tra città distanti non costituisce per loro un problema.
Questi giudici - detti ermellini per la pelliccia di noti carnivori che indossano nell’esercizio del loro mandato - non devono tener conto della psicologia e pertanto è supponibile che non la conoscano. C’è da chiedersi, però, come possano sentenziare senza tener conto che i diritti della madre trovano un limite nei diritti dei figli e che i minori sono persone con i loro diritti e con le loro aspettative. Non da ultimo non si può dimenticare che i figli sono stati chiamati alla vita dai genitori e non viceversa.
La tutela del contesto sociale dei minori (relazioni familiari, l’inalienabile bigenitorialità, ambiente in cui sono nati e vissuti, le relazioni affettive e amicali, la scuola frequentata, la presenza in tempo reale di ambedue i genitori, ecc.) è quanto mai indispensabile per una reale tutela dei minori. Il resto è solo paranoia e sudditanza a stereotipi socio-culturali di altri tempi, quando gli ermellini portavano anche la parrucca e il loro procedere lento e difficoltoso per l’età incuteva nel povero suddito non rispetto ma timore e tremore.
Le cose oggi sono cambiate?
No, anche perché i giudici dovrebbero sentenziare in nome del popolo italiano e in base al diritto e alle leggi che il parlamento si è dato nel corso degli anni. Le pari opportunità genitoriali sono garantite dal diritto e una casta che pretende autonomia ed indipendenza di fatto nega proprio questo fondamentale diritto.
C’è da chiedere agli estensori di questa sentenza cosa hanno sentenziato o sentenzieranno quando una madre non fa vedere i figli al padre, quando lavora a nero per avere l’assegno di mantenimento per sé e più alto per i figli, quando procura l’alienazione parentale nei figli presso di lei collocati o a lei affidati per indurli a rifiutare il padre e i suoi parenti, quando si trasferisce con falsi pretesti in città lontane, magari per seguire la nuova fiamma affettiva del momento, quando accoglie nella casa del marito o da lui pagata il proprio amante con pretestuose coperture, quando il padre deve vivere con pochi spiccioli, talvolta mangiando nelle mense pubbliche, quando lo stesso non è in grado di pagare l’assegno di mantenimento, quando subisce, dal tribunale, un danno economico e psicologico, quando nei fatti ha perso i propri figli.
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