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Il patrocinio a spese dello Stato è un diritto

ma le dichiarazioni mendaci sono un reato penale


Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Aosta, avv. Paolo Sammaritani, in risposta alla nostra denuncia sull’incontrollato abuso del patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto di far conoscere le modalità applicative della legge, quasi a volerle chiarire all’associazione, ignara delle procedure seguite dall’Ordine. L’esimio professionista quindi ha diramato: (Gazzetta Matin del 7 c.m). “l’avvocato ha l’obbligo, disciplinarmente sanzionato in caso di violazione, di segnalare ai clienti la possibilità di usufruire del patrocinio … L’istanza di patrocinio va presentata personalmente o tramite il legale che si sceglie liberamente, con il cliente che deve presentare un’autocertificazione del reddito e l’avvocato deve limitare ad autenticarne la sottoscrizione in calce alla domanda. L’analisi delle domande spetterà poi alla commissione costituita presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati che lavora gratuitamente e insieme alla segreteria dell’Ordine stesso che viene pagata dagli Avvocati per esercitare questa funzione sociale, ammette in via provvisoria i cittadini al beneficio. I controlli sulla correttezza della domanda e del provvedimento spettano poi al Tribunale di Aosta e all’Agenzia delle Entrate. Per questi motivi, il richiesto intervento disciplinare del Presidente sull’attività e il ruolo che gli avvocati svolgono in questa procedura è fondato su una non piena conoscenza del ruolo e delle funzioni degli stessi e dell’organo costituito all’interno del Consiglio dell’Ordine. Tengo a ripetere che lavoriamo non solo gratuitamente, ma addirittura con oneri ad esclusivo carico degli avvocati iscritti all’Ordine”.

***

Conosciamo bene la legge, se non altro per l’attività che svolgiamo da oltre vent’anni, a tutela di soggetti vittime di abusi e di strumentalizzazioni, ma soprattutto conosciamo le finalità che il legislatore ha voluto raggiungere, finalità disattese per distrazioni generalizzate, che finiscono poi per aggravare la spesa pubblica. Diritto sì, ma vigilato e controllato in nome e per conto di tutti quei cittadini che da Aosta a Palermo lo mantengono con la propria tasca. Il cittadino si fida e delega e spetta a tutti coloro che sono investiti del merito e delle procedure tutelare il corretto uso dei benefici messi a disposizione dei meno abbienti o presunti tali, ma non dei furbi. Il Patrocinio a spese dello Stato è un diritto, ma le dichiarazioni mendaci dell’aspirante sono un reato penale (art. 537 c.p.p) anche quando tali dichiarazioni risultino ininfluenti sull’ammissione al beneficio. “L’omessa indicazione di qualsivoglia reddito proprio e familiare da parte dell’istante – sentenzia il tribunale di Campobasso il 12-16.2.2016 - e la dichiarazione mendace resa in sede di istanza di ammissione e di dichiarazione sostitutiva di notorietà che, … in quanto atta ad ingenerare un inganno “potenziale” è un reato di pericolo e pertanto sussiste “anche quando le alterazioni od omissioni di fatti veri sono ininfluenti ai fini della ammissione al beneficio” (cfr. Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 6591/2009 del 16.2.2009; ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ex art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002)

Rientrano nel reato di falsità ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici” (Cass. pen., IV, sent. n. 20580 del 27/01/2011).

Il legale ha sì l’obbligo di informare il cliente sull’esistenza del patrocinio gratuito, ma anche il dovere deontologico di far presente che si debbano dichiarare anche i redditi da lavoro in nero o da attività non dichiarate. Le dichiarazioni mendaci danneggiano gli onesti cittadini che potrebbero restarne esclusi, per la limitazione del badget messo a disposizione dallo Stato. La legge non vieta al professionista di svolgere anche la funzione di controllo. Ciò rientra nei doveri pubblici di chi riceve danaro sotto diverse voci.

Tutti hanno il dovere di dichiarare onorari o rimborsi a qualsiasi titolo, perché tutti partecipano a formare il badget per il gratuito patrocinio. Eppure i furbi non li dichiarano e quindi evadono, mentre i buon temponi, per timore dello Stato, dichiarano e pagano.

L’associazione vive la vita difficile e grama di tanti genitori finiti sul lastrico per colpa della Giustizia che non funziona e dei satelliti istituzionali che girano intorno.

Il nostro articolo ha voluto porre all’attenzione di chi di dovere la pratica dell’uso sconsiderato dell’istituto del gratuito patrocinio (Costituzione art. 24), nato per nobili intendimenti, ma che si sta radicando nel solco del famoso detto “Fatta la legge trovato l’inganno”.

Siamo convinti della bontà delle precisazioni del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Aosta, ma auspichiamo che le Istituzioni di controllo, a cominciare dalla Corte dei Conti, all’Agenzia delle entrate, alla Polizia tributaria, all’Ispettorato del lavoro, ai Tribunali prestino più attenzione alle dichiarazioni dei redditi dei cittadini, senza distinzione di genere, che affrontano il problema della separazione. Specialmente di quei cittadini che in Valle d’Aosta lavorano e/o collaborano con istituzioni o associazioni che beneficiano di contributi regionali e disattendono le richieste di accesso agli atti, per non far conoscere il reddito percepito da una dipendente, se è tale, mettendo in disperazione l’ex. E’ protezione o altro?

Questa pericolosa cultura deve finire! Non intendiamo avallare situazioni che già in passato hanno fatto vittime per gesti estremi. Il gratuito patrocinio è un diritto, che deve essere esercitato e concesso nel rispetto del principio del buon uso del danaro pubblico, in favore di chi ne ha diritto.

L’Ordine non ce ne voglia. (U.V.)

 
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Fare subito chiarezza su una inaccettabile e assurda vicenda!
A seguire il parere giuridico dell'avv. Gerardo Spira


Due bambini da Roma collocati

in una casa rifugio in Sicilia


Una madre, artista circense stanca di quel mondo, vuole ritornare in Olanda con i figli di 13 e 11 anni ed abbandonare il compagno e il mondo in cui i bambini erano nati e cresciuti. Il compagno (artista circense, italiano) non si oppone al suo ritorno in Olanda ma non è d’accordo a lasciarle. Anzi la informa che se si allontanerà sottraendogli i figli farà di tutto per riprenderli con sé.

La donna, all’insaputa del compagno, si rivolge al centro antiviolenza romano “Telefono Rosa”, affiliato alla ampia rete di genere e alle Pari opportunità nazionali, ed una loro legale le prepara la querela da presentare ai Carabinieri dove si dice che il padre sarebbe violento non solo contro di lei (ma si guarda bene dal fornire la dovuta documentazione di medici e/o dei ricorsi al pronto soccorso) ma anche contro i figli e le fa chiedere la loro collocazione in un centro-rifugio ad indirizzo segreto e un provvedimento che vieti al padre di poterli vedere ed incontrare.

Un classico nella sottrazione dei minori al genitore, quasi sempre il padre, a seguito delle denunce dell’altro per maltrattamenti. Fatti dichiarati, spesso generici e facenti parte della dialettica genitoriale, mai documentati perché la donna denunciante dichiara di temere la reazione violenta del marito/convivente.

Tribunale per i Minorenni di PalermoI figli e la madre vengono spediti, in appena un giorno dalla denuncia, in una struttura di Favara (AG) che da due anni è sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica per episodi di violenza sulle ospiti e in presenza dei loro figli avvenuti dal 2011 in poi! Dopo 6 giorni, la P.M. chiede al Tribunale minorile palermitano la conferma della collocazione, il divieto di avvicinarsi ai minori da parte di chiunque, l’iter per la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Il tutto, ovviamente, basato su fatti generici e quasi sempre identici in certe situazioni dove mancano ragion i calzanti, senza alcun riscontro oggettivo. Il Tribunale, senza porsi alcun problema, accetta in toto le richieste della solerte P.M. del Tribunale per i Minorenni di Palermo.

E qui arriva il bello.

La struttura era sotto indagine da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento per maltrattamenti verso gli ospiti che continuavano dal 2011! Dopo appena venti giorni alla struttura vengono messi i sigilli e i minori spediti, nuovamente, in un’altra struttura, sempre ad indirizzo segreto, collocata in un’altra provincia siciliana. I genitori verranno sentiti da un giudice onorario del T.M. palermitano solo dopo tre mesi dal momento in cui i minori sono stati sottratti al padre e ai suoi parenti.

Nasce spontanea una domanda: chi doveva controllare queste case-rifugio segrete di Agrigento? Sicuramente ai Tribunali che vi collocano i minori e, sovente, con la loro madre! Il pubblico ministero che ha chiesto la conferma della loro permanenza in una struttura le cui criticità erano sicuramente note agli ”addetti” al controllo e tutela dei minori.

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