Attualità
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Protocollo sulle spese straordinarie: pericoloso bluff


avv. Francesco Valentini*


Il dibattito sulle intromissioni dei giudici e degli avvocati locali nell’allegra applicazione della legge sull’affido nelle separazioni (protocollo sulle spese straordinarie dei figli dei separati, collocazione prevalente del minore presso un genitore e tante altre iniziative extra non previste dalla legge) è quanto mai acceso, perché il protocollo non ha nessun valore normativo e, quindi, non può essere imposto ai genitori dal giudice dell’affido.

Il giudice applica la legge, l’avvocato difende, in tribunale, il genitore, ma non può sostituirlo nella gestione della genitorialità. Gli equivoci sono proprio questi: l’avvocato non può parlare su questioni di cui non ne ha la delega e il tribunale non può legiferare al posto del Parlamento.

Il Protocollo doveva essere un accordo tra giudici e avvocati per individuare e definire i criteri per la gestione delle spese extra assegno dei figli, tenendo conto, però, che le indicazioni del protocollo ivi contenute sono indicative, ma non impositive, e non sostituiscono la legge e tantomeno possono vincolare il giudice, a cui spetta, di caso in caso, deliberare in merito. Il protocollo, contrariamente a quanto sta avvenendo, non può e non deve influenzare la prassi giudiziaria e può essere ritenuto un bluff, perché non è in grado di prevenire i conflitti tra i due genitori, le incertezze e disparità nei loro confronti. La sua vera efficacia non solo è genericamente dubbia, ma si avanzano serie critiche sia sulla sua necessità, che sulla sua opportunità, che sulla sua potenziale arbitrarietà, essendo fuori dal controllo del Parlamento.

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Il tribunale di Aosta applichi correttamente la legge


Il Tribunale di Verona, il mese scorso, ha applicato l’art. 473-bis.39 c.p.c. (modificato nel 2022 con la riforma Cartabia) ad una madre che aveva portato all’estero il figlio per non farlo vedere al padre, imponendogli un risarcimento di €. 200 per ogni giorno di inadempienza e ad un padre che, senza valido motivo, non rifondeva alla madre la sua quota delle spese straordinarie per i figli, lo ha condannato ad €. 100 per ogni giorno di ritardo. Immediatamente il padre si è messo in regola. La giustizia ci può essere, basta volerlo.

In Valle, quest’articolo del codice non sembra ancora conosciuto, ma non ci sono più scuse per il Tribunale di Aosta, che, una volta che venuto a conoscenza delle azioni delittuose (negazione del diritto di visita genitore-figli) da parte del genitore collocatario (quasi al 100% in VdA è la madre), si giustifica con pretesti palesemente non corrispondenti al vero e, comunque, quasi mai documentati (malattia, rifiuto dei minori, impegni extrascolastici, compleanni, ...), come di solito è chiaramente dimostrato nei ricorsi del genitore penalizzato, che, spesso, viene perfino condannato a rimborsare le spese legali all’altro genitore, quello che viola le disposizioni del Tribunale.

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