Attualità
PDF Stampa E-mail

Unanime condanna dei maltrattamenti in famiglia

Occorre, però, una profonda riflessione sulle cause


Avv. Francesco Valentini*

La controversa sentenza del tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino (sez. III pen., sent. n. 2356 del 24 luglio 2025) ha assolto un imputato dalla accusa di maltrattamenti in famiglia, condannandolo solo per il reato di lesioni. La decisione ha sollevato unanime condanna per l’assoluzione dell’uomo denunciato, ritenendo i maltrattamenti in famiglia, in presenza di conflittualità tra conviventi in fase di cessazione della convivenza e affido dei figli, come una ordinaria follia tra coniugi, come le cronache giudiziarie quotidianamente riportano. I giudici hanno ritenuto che le frasi ingiuriose, che erano state pronunciate dal marito nei confronti della moglie, che erano alla base dei maltrattamenti, erano state pronunciate «nel loro specifico contesto dall’amarezza per la dissoluzione della comunità domestica, che sarebbe umanamente comprensibile». Anche il pugno inferto dal denunciato nei confronti della ex-moglie va interpretato “nel contesto e ricondotto alla logica delle relazioni umane», cioè in rapporto all’atteggiamento della donna che aveva introdotto in casa un nuovo compagno, incurante della convivenza con i figli, di cui «l’imputato si sentiva vittima di un torto, sentimento molto umano e comprensibile per chiunque».

La sentenza del Tribunale di Torino ha sollevato una indignazione da parte di chi evidenziava, invece, che l’uomo aveva sferrato un pugno alla ex-moglie e, per questo gesto, doveva essere condannato, indipendentemente dal contesto provocatorio messo in atto dalla denunciante con i suoi comportamenti.

La sentenza, di fatto, pone in primo piano sia l’abitualità delle denunce dei maltrattamenti in famiglia, a causa anche dei comportamenti della ex-moglie/compagna, sia la necessità di analizzare anche le ragioni che sono alla base di queste aggressioni familiari. Severità per la violenza (l’uomo è stato condannato a pagare per il danno fisico procurato alla ex), ma anche necessità di inquadrare il presunto reato nello specifico contesto familiare, poiché il rapporto causa– effetto non può essere sottovalutato per presupposti ideologici, cioè di genere.

La necessità di una profonda riflessione sulle cause dei maltrattamenti in famiglia

Stracciarsi le vesti sui maltrattamenti in famiglia non serve a nessuno, se non si cerca di ricreare la cultura del rispetto dei sentimenti e della convivenza di coppia (famiglia). Occorre, di fatto, analizzare profondamente le cause che inducono ai maltrattamenti in famiglia, in pericoloso incremento, per rimuoverle prima che il maltrattamento avvenga. Un dato, di fatto, è certo: l’aggressività all’interno delle mura domestiche, anche in presenza dei figli, va affrontata, non con inutili piagnistei di circostanza, quando il fatto è accaduto, ma ricreando un rispetto della persona, al di là dei risvolti economici che spesso sono alla base delle aggressioni. Occorre rimuovere le cause del disagio esistenziale, che porta a questi comportamenti in famiglia, coinvolgendo quasi sempre anche i minori, riflettendo sul fatto che i sentimenti non possono essere uno strumento per far guerra al partner, riducendolo in miseria e rinnegando frettolosamente un progetto di vita quasi sempre costruito assieme, all’inizio della relazione e, sovente, rinnegato con estrema facilità, anche all’insaputa del partner, messo dinnanzi ai fatti compiuti, quando le situazioni affettive avevano preso un’altra piega. Occorre pure che il dialogo tra i due genitori conviventi venga sempre mantenuto per chiarire dubbi affettivi e difficoltà, rinunciando alla facile pretesa del fatto che le responsabilità siano sempre del partner e/o del genitore di sesso maschile.

Leggi tutto...
 
PDF Stampa E-mail

Il protocollo per le spese straordinarie non può

essere imposto nei tribunali


Ubaldo Valentini*

Il protocollo per le spese straordinarie (ogni tribunale ha il proprio concordato e sottoscritto con l’ordine degli avvocati locali), come si legge in quasi tutte le premesse, avrebbe dovuto regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori. Buono il fine ma l’articolazione, poi, afferma tutto il contrario poiché non è risultato uno strumento per aiutare i genitori a raggiungere la definizione consensuale delle questioni economiche relative al mantenimento dei figli “e garantire la rapida attuazione degli obblighi di mantenimento – si legge addirittura nella premessa di un protocollo risalente al 2024, cioè dopo il palese fallimento dell’iniziativa - funzionali alla soddisfazione del primario interesse dei figli a godere pienamente della vita sociale, scolastica e dell'assistenza sanitaria necessaria”(Protocollo Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere sottoscritto il 28.03.2024).

I vari protocolli ribadiscono che sono da considerarsi spese ordinarie quelle che hanno il carattere della ordinarietà e/o quotidianità, coperte dell’assegno di mantenimento, mentre le spese straordinarie (o extra-assegno di mantenimento) devono essere imprevedibili (an), cioè avere un carattere di necessità, e indeterminabili (quantum) nell’ammontare effettivo e talvolta variabile della spesa stessa e perciò vanno concordate, di volta in volta dai genitori e, per evitare, ricorsi legali per il mancato consenso deve essere espresso per iscritto, cioè documentato. Ogni protocollo, invece, sostiene che il consenso non è necessario in presenza di urgenza e/o se la spesa era già stata approvata in passato.

Leggi tutto...
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 3 di 240

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di più.

EU Cookie Directive Module Information