|
|
Discriminazione genitoriale.
La responsabilità dei giudici, del servizio sociale e dei politici
Timidamente qualche giudice incomincia a considerare il padre come possibile vittima di soprusi familiari da parte della moglie o della compagna e madre dei suoi figli e, rispettoso del proprio ruolo, si mette, così, al disopra delle parti per valutare complessivamente il loro comportamento familiare e genitoriale. Qualcosa sta cambiando in alcune aule dei tribunali italiani, ma la grande ingiustizia contro il genitore di sesso maschile permane grazie alla mancanza dei dovuti controlli istituzionali e al pernicioso rapporto tra giudice e servizio sociale, basato sul principio di coprirsi reciprocamente le spalle. Il giudice incarica gli assistenti sociali (sempre più spesso appartenenti a strutture private, esterne all’ente locale, e senza regolamento operativo) di analizzare il caso oggetto del procedimento di affido, senza minimamente regolamentare, in nome della trasparenza, la loro attività, a garanzia di ambedue i genitori.
Gli assistenti sociali, incuranti delle disposizioni di legge, orgogliosi dell’incarico, non si limitano a riferire al giudice la situazione dei minori e dei loro genitori, non rispondono alla legge 241/90 (disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e non danno nessuna garanzia di oggettività del loro operato, estromettendo sempre il padre e, quando lo consultano, nelle relazioni, non riportano mai le critiche formulate contro l’ingiusto e arbitrario operato dell’altro genitore. Trasmettono illegittimamente al giudice le loro indicazioni per l’affido dei minori, azione, questa, non di loro pertinenza, ma di esclusiva competenza del giudice. Strasburgo ha sempre condannato l’ingerenza dei servizi sociali nel formulare ipotesi di affido, poiché privi della specifica competenza scientifica e professionale. Si veda, a tal fine, le condanne, anche pecuniarie, inflitte all’Italia per l’operato dei tribunali piemontesi.
Leggi tutto...
|