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TRA LA GIUSTIZIA MINORILE E I  SERVIZI SOCIALI

Avv. Gerardo Spira

Sono poche le norme a disposizione della Giustizia minorile, in materia civile e quasi inesistenti quelle che regolano i servizi sociali, quando questi vengono impegnati nei percorsi e nei provvedimenti disposti dall' Autorità Giudiziaria. Abbiamo già affrontato il problema a proposito degli incontri protetti e abbiamo rilevato che il mancato coordinamento  tra gli Organi di Giustizia e quelli dei Servizi Sociali  mette in evidenza  tutte le contraddizioni del sistema.

Il rapporto funzionale si esaurisce in una pura formalità burocratica, restando in capo al giudice il potere della decisione, anche contro  l'operato degli addetti sociali. In buona sostanza la competenza professionale dei servizi degli Enti territoriali e locali non ha alcuna forza di fronte al convincimento del Giudice. Ciò accade perché gli Enti pubblici, individuati dalla legge per la competenza esclusiva in materia, non hanno saputo disciplinarla con disposizioni, accordi o direttive, aventi forza contrattuale o di legge. Il giudice minorile quindi, nei casi dei percorsi imposti, affida il mandato ai servizi del Comune o dell'ASL  riservandosi la decisione in piena indipendenza ed autonomia.

Alcune Regioni e qualche provincia speciale, per altri aspetti della complessa materia,  hanno già fatto ricorso ai Protocolli, collaborando alla stesura ed alla specifica disciplina in accordo tra le parti interessate.  In tal modo  la materia specificata e  regolamentata viene sottratta ai poteri generici e discrezionali e rimessa sul piano delle distinte competenze ed attribuzioni. I Servizi Sociali e dell'Asl non fanno parte dell'organizzazione della giustizia, tant'è che la spesa per il personale ricade sui bilanci dei Comuni, dell'ASL e della Provincia.

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L’autore dell’articolo da anni si batte per una Giustizia minorile in Italia che non umili il minore stesso  - e i genitori - con procedure non definite in un preciso Protocollo di intesa che determini finalità, tempi,modalità e  costi del percorso protetto che si va ad attuare. in ogni tribunale dovrebbero esistere tale protocollo e poiché non esiste, sarà necessaria un’azione per indurre Tribunali, Enti locali e Servizi sociali a darsi regole chiare e certe, garantendo quella trasparenza che oggi non esiste. E’ diritto di ciascun genitore pretendere tale trasparenza da chi predispone e da chi esegue il percorso protetto nelle separazioni e nei casi in cui un genitore manipola i figli per indurli a rifiutare l’altro genitore. Oggi, nei tribunali, l’attivazione dei “percorsi protetti” è una prassi generale che garantisce le istituzione piuttosto che i minori e il genitore.

 

LE LACRIME DI UN BAMBINO NON BASTANO PIU'

Avv. Gerardo Spira


Del cosiddetto percorso protetto la legge non ne parla e nel DPR  n. 616 del 1977 si parla in generale della  materia dell'assistenza  sociale  affidata ai Comuni. La delega ne prevede la competenza disciplinare alle Regioni.

Le leggi regionali, pur intervenendo sul tema dell'assistenza sociale, lo hanno trattato in via generale negli aspetti più marcatamente avvertiti, delegando ai Comuni l'organizzazione strumentale di supporto alle Istituzioni come la Magistratura.

Non troviamo alcuna disciplina riguardante la tutela del minore nei rapporti con la famiglia e con i genitori separati o divorziati. Troviamo invece molto approfondito l'argomento sui minori dalla legislazione internazionale e da quella Europea come:  La Carta delle convenzioni internazionali, le direttive europee, la Carta di Noto, le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la Scheda dei diritti umani, leggi e documenti che insistono sull'obbligo di prestare ascolto al minore, di rispettare la sua personalità e i suoi diritti.

L'art 9 ”Convenzione dei diritti dell'infanzia O.N.U 1989 M.Y.” stabilisce che il bambino deve mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando è contrario al maggior interesse del bambino”.

Dunque la convenzione privilegia due condizioni: le relazioni personali con entrambi i genitori  e il superiore interesse del minore.

Gli operatori, giudici e servizi, hanno l'obbligo di indirizzare le norme in tale direzione.

E' violazione di legge  quando si toglie un genitore al minore. E' un abuso quando si impone un percorso protetto al genitore col quale il minore vive ottima relazione. Nell'uno e nell'altro caso giustizia e servizi si muovono contro il superiore interesse del minore.

Che cosa è il percorso protetto!

È un cammino imposto, in spazi neutri, a sostegno dei diritti dei bambini e degli adolescenti per il mantenimento della relazione con i genitori non collocatari.

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