Attualità
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Studio Cataldi 11.8.2018

Affido condiviso:

la riforma al Senato contraddice le linee-guida di Brindisi

 


avv. Mariella Fanuli*

Il gruppo di lavoro di Brindisi, tramite uno dei suoi membri, prende nettamente le distanze dalla proposta depositata al Senato, in nome dei diritti indisponibili dei figli

 

Ho seguito con interesse, prima in rete, poi sui siti ufficiali, lo svolgersi del dibattito intorno alla re-scrittura delle norme sull'affidamento condiviso, avendo fatto parte, come avvocato e mediatrice famigliare, del ristrettissimo gruppo di lavoro (tre persone in tutto) che ha elaborato le linee – guida del Tribunale di Brindisi, alle quali è stato fatto frequentissimo riferimento. Ed è proprio in merito a queste circostanze che tengo a precisare – concordemente con il resto del gruppo - come, invece, i criteri fondamentali utilizzati nel DDL 735 "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità", nonostante il titolo e gli intenti, non siano affatto in linea con i principi da noi espressi nelle suddette Linee Guida, più volte richiamate e che l'articolato non realizzi i pur lodevoli principi enunciati, al contrario rappresentando sotto vari aspetti un vistoso e pericoloso arretramento rispetto alla legge attuale.

Faccio un passo indietro per semplicità argomentativa: quando Brindisi ha deciso di formulare Le Linee guida lo ha fatto partendo dai principi contenuti nella L. 54/2006 ed utilizzando, come "faro", gli strumenti internazionali a tutela del "fanciullo", tutti, fino ad allora, rimasti disattesi.

Focus del "lavoro" è divenuto così, il minore "Soggetto di Diritto", titolare di "diritti Indisponibili" ed il fine di attuare il "superiore interesse del minore", operando, così, un radicale cambio di prospettiva rispetto a una prassi decisamente adultocentrica.

Al centro di ogni provvedimento, si poneva "quel minore" in "quella famiglia" con ciò cercando di promuovere il "suo" benessere psico-fisico e privilegiando l'assetto più favorevole ad una sua crescita e maturazione equilibrata e sana nella e con la sua famiglia.

Corollario applicativo di tanto è che i diritti degli adulti, di fronte a questo nuovo assetto, cedono in favore dei diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole.

Ciò determina che i diritti degli adulti, nel settore famigliare, acquistino una portata "funzionale" alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e, proprio perché titolare di diritti, indisponibili, bisognoso di maggiore tutela.

Orbene, il minore ed il suo benessere, nel DDL richiamato, scompare.

Ma non basta.

Da quanto si legge in merito alla modalità di richiesta e di esercizio dell'affido condiviso e di applicazione e/o raggiungimento degli accordi il minore diviene parte passiva delle relazioni famigliari, sottoposto, o almeno così in concreto appare, all'autorità degli adulti, dando al termine di responsabilità genitoriale la connotazione pratica della obsoleta "patria potestà".

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La Corte di Cassazione bacchetta se stessa

Nuovo giro di valzer sull’assegno divorzile


avv. Francesco Valentini*

La Corte di Cassazione Civile, a sezioni unite, con la sentenza n. 18287 dell’ 11 luglio 2018, appena un anno dopo, rivede profondamente la sentenza della I sez. (sent. n. 11504 del 10.5.2017) con la quale aveva stabilito che l’assegno divorzile deve essere calcolato non sul “tenore di vita matrimoniale” (criterio introdotto nel 1990) ma esclusivamente sul principio dell’autosufficienza del richiedente perché, argomentavano i giudici, “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili … il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.)”.

Gli ermellini, al fine di agevolare la valutazione dell’indipendenza economica del richiedente e l’adeguatezza dei mezzi a sua disposizione, proponevano gli indicatori da tener presente: “: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

L’attuale sentenza, a sezioni unite (quindi inclusi i giudici che avevano espresso il parere ora contestato) sconfessa quella della I sez. Civ. perché, a loro dire, lede il principio della solidarietà post-matrimoniale ”sottolineato, invece, dal legislatore sia in ordine al diritto alla pensione di reversibilità che in relazione alla quota del trattamento di fine rapporto spettanti al titolare dell’assegno” ed abrogano di fatto l’art.5 della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni.

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