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Studio Cataldi 11.8.2018
Affido condiviso:
la riforma al Senato contraddice le linee-guida di Brindisi
avv. Mariella Fanuli*
Il gruppo di lavoro di Brindisi, tramite uno dei suoi membri, prende nettamente le distanze dalla proposta depositata al Senato, in nome dei diritti indisponibili dei figli
Ho seguito con interesse, prima in rete, poi sui siti ufficiali, lo svolgersi del dibattito intorno alla re-scrittura delle norme sull'affidamento condiviso, avendo fatto parte, come avvocato e mediatrice famigliare, del ristrettissimo gruppo di lavoro (tre persone in tutto) che ha elaborato le linee – guida del Tribunale di Brindisi, alle quali è stato fatto frequentissimo riferimento. Ed è proprio in merito a queste circostanze che tengo a precisare – concordemente con il resto del gruppo - come, invece, i criteri fondamentali utilizzati nel DDL 735 "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità", nonostante il titolo e gli intenti, non siano affatto in linea con i principi da noi espressi nelle suddette Linee Guida, più volte richiamate e che l'articolato non realizzi i pur lodevoli principi enunciati, al contrario rappresentando sotto vari aspetti un vistoso e pericoloso arretramento rispetto alla legge attuale.
Faccio un passo indietro per semplicità argomentativa: quando Brindisi ha deciso di formulare Le Linee guida lo ha fatto partendo dai principi contenuti nella L. 54/2006 ed utilizzando, come "faro", gli strumenti internazionali a tutela del "fanciullo", tutti, fino ad allora, rimasti disattesi.
Focus del "lavoro" è divenuto così, il minore "Soggetto di Diritto", titolare di "diritti Indisponibili" ed il fine di attuare il "superiore interesse del minore", operando, così, un radicale cambio di prospettiva rispetto a una prassi decisamente adultocentrica.
Al centro di ogni provvedimento, si poneva "quel minore" in "quella famiglia" con ciò cercando di promuovere il "suo" benessere psico-fisico e privilegiando l'assetto più favorevole ad una sua crescita e maturazione equilibrata e sana nella e con la sua famiglia.
Corollario applicativo di tanto è che i diritti degli adulti, di fronte a questo nuovo assetto, cedono in favore dei diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole.
Ciò determina che i diritti degli adulti, nel settore famigliare, acquistino una portata "funzionale" alla protezione del bambino, soggetto debole della relazione e, proprio perché titolare di diritti, indisponibili, bisognoso di maggiore tutela.
Orbene, il minore ed il suo benessere, nel DDL richiamato, scompare.
Ma non basta.
Da quanto si legge in merito alla modalità di richiesta e di esercizio dell'affido condiviso e di applicazione e/o raggiungimento degli accordi il minore diviene parte passiva delle relazioni famigliari, sottoposto, o almeno così in concreto appare, all'autorità degli adulti, dando al termine di responsabilità genitoriale la connotazione pratica della obsoleta "patria potestà".
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