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Patrocinio a spese dello Stato senza controlli


avv. Francesco Valentini *

Il patrocinio a spese dello Stato è una garanzia di difesa per coloro che non hanno un reddito (dichiarato) tale da permettere la possibilità di difendersi dinnanzi all’autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e nonché nelle procedure di mediazione civile. L’avvocato viene pagato dallo Stato e non può chiedere compensi o rimborsi al cliente ammesso al gratuito patrocinio. Non sarebbe superfluo, però, un più attento controllo su mascherate richieste pecuniarie extra, da parte di alcuni legali, che costituiscono un illecito disciplinare deontologico (art. 85, c. 3, D.P.R. 115/2002 e art. 29, c. 8, Codice deontologico forense).

In caso di condanna al pagamento di somme a favore della controparte da parte del beneficiario del c.d. gratuito patrocinio, queste non sono a carico dello Stato. Infatti, il beneficio riguarda solo gli onorari e le spese dovuti al difensore.

Il limite massimo del reddito lordo per accedere al beneficio è di €. 12.838,01 e deve calcolare tutti redditi di ciascun componente del nucleo familiare (eccezione fatta per le indennità di accompagnamento), compresi quelli non sottoposti a tassazione, quelli percepito “in nero” e/o quelli provenienti da attività illecite (Cass. Pen. 23223/2016; Cass. Ord. 24378/2019; Cass. Civ. n. 46159/2021). Tra i familiari, sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano, anche se non legati da vincoli di parentela e affinità, con il richiedente e contribuiscono alla vita in comune.

Rientrano, indicativamente, nel calcolo del reddito imponibile per l’accesso al beneficio: le pensioni, l’assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge, l’assegno a favore dei figli, benché non costituisca reddito (cfr. Cass. Pen. 18818/2016), gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento, gli interessi di Bot, Cct e Btp ed il reddito di cittadinanza.

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Fermiamo i soliti e protetti furbetti


Un Registro unico regionale dei contributi

a difesa dei cittadini in difficoltà economica


Le regioni e gli enti locali dispongono di ingenti somme e benefici vari da elargire a cittadini bisognosi, ma anche a quelli (numerosi) che non ne hanno diritto. La raccomandazione fa chiudere un occhio agli amministratori, mentre il clientelismo li chiude tutti e due e, soprattutto, gli amministratori non amano essere denunciati pubblicamente.

Assistiamo allo sperpero del danaro pubblico per assistere persone che non ne hanno diritto – e tutti lo sanno – a scapito degli anziani e di coloro che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa di evenienze sociali, spesso non preventivate, per sopraggiunta malattia, per perdita di lavoro e per una vecchiaia con una pensione ridicola al termine di un lavoro logorante.

Il genitore separato, se padre, viene discriminato non solo nella concessione dei contributi, negli esoneri fiscali per i servizi previsti per i figli, nel diritto alla casa popolare, locata (cioè, data in affitto) gratuitamente o a cifre irrisorie, e in tante altre agevolazioni che i politici elargiscono, perché percepiti dalla madre collocataria, compreso il patrocinio a spese dello Stato, alla quale va anche l’assegno per i figli (spesso eccessivamente sproporzionato rispetto ai giorni che il genitore non collocatario tiene i figli sull’arco temporale di 14 giorni), che il padre mensilmente versa, senza che vengano verificate le somme effettivamente percepite dalla genitrice (poiché i figli continuano ad essere collocati presso la madre anche dopo 17 anni dall’entrata in vigore della l. 54 che istituiva l’affido condiviso), sia dai vari enti pubblici e privati, che dai redditi percepiti, ma non dichiarati, cioè dal lavoro a nero (questi principi valgono anche per la verifica che il giudice ha l’obbligo di fare per la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

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