L'avvocato risponde
Condiviso dannoso: parola di madre! PDF Stampa E-mail

Egregio Avvocato,

mi sono separata da mio marito da circa sei mesi ed il Giudice ha stabilito, come per legge, l’affido condiviso del nostro bimbo di dieci anni. Sono venuta a conoscenza che mio marito, quando ha con sé nostro figlio, compie continue azioni che screditano la mia figura da un punto di vista educativo. Ritengo, per tali motivi, che l’affido condiviso, dato l’atteggiamento di mio marito, sia dannoso per il bambino.

Vorrei sapere se tali elementi sono sufficienti per ottenere l’affido esclusivo di nostro figlio. La ringrazio sin da ora.

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La Legge n. 54/2006 ha novellato l’art. 155 c.c. ed inserito l’art. 155 bis c.c. nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli”dei coniugi separati.

Viene istituito il principio della c. d. bigenitorialità cioè il diritto di avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione.

Quanto appena affermato si estrinseca mediante l’affidamento condiviso comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.

L’affidamento condiviso non si pone più, come avveniva nel precedente sistema con l’affidamento congiunto, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, una eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.

L’affidamento condiviso attiene all’interesse del minore dal punto di vista del suo sviluppo, del suo equilibrio psico-fisico, anche in considerazione di situazioni socio-ambientali, del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, interesse esistenziale del bambino.

Al principio dell’affidamento condiviso si può derogare, solo ove la sua attuazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

Il legislatore non ha tipizzato le contingenze che ostano all’affidamento condiviso e la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto.

Il Giudice, qualora lo ritenga opportuno nell’interesse del minore, in via d’eccezione e con provvedimento motivato, elencherà la fattispecie che giustifichi l’affidamento esclusivo.

E’ da sottolineare che l’affidamento condiviso non può ritenersi precluso in base alla sola conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe, altrimenti, un’efficacia solo residuale rischiando di coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

Perché possa derogarsi all’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di sua palese insufficienza o inidoneità educativa tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.

A tal proposito una pronuncia della corte di Cassazione (sez. I, 18-06-2008, n. 16593) ha statuito che l’esclusione dell’affidamento condiviso dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore escluso dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla conseguente non rispondenza all’interesse del figlio dell’adozione legale del modello prioritario di affidamento.

Avv. Annalisa Rosi Cappellani

 


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