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Corte d'appello di Torino

 

Come la giustizia non tutela i minori


La Corte di Appello di Torino ha rigettato il reclamo avverso il decreto del  Tribunale dei minorenni di Torino impugnato dalla  nonna della bambina valdostana che, dopo nove anni di permanenza con sé (anche dopo l’improvvisa morte del padre), contro la volontà della minore e senza alcuna opera di preparazione è stata collocata presso la madre naturale che la richiedeva anche se in tutti questi anni non si era mai presa cura della figlia e non aveva mai versato una lira per il suo mantenimento, pur lavorando.

La nonna aveva fatto presente ai tribunali il trascorso della madre della nipote, le relazioni del Sert ed aveva contestato le relazioni dei servizi sociali del luogo che non avevano mai preso in considerazione le richieste della figlia, le segnalazioni della nonna, il rifiuto della madre a sottoporsi all’esame tricologico, le segnalazioni della pediatra nonché specializzata in neuropsichiatria infantile che denunciava il malessere della bambina quando, in qualche fine settimana,  era costretta a restare con la madre in Aosta in casa del nonno materno. Una assistente sociale che seguiva la minore, su specifica segnalazione della nonna all’Asl, era stata sostituita per scarsa oggettività. Le relazioni della psicologa inviate al tribunale sono eloquenti da sole e meriterebbero una valutazione scientifica.

Nonostante tutto ciò, la sezione minorile della Corte d’Appello non solo non ha accolto la richiesta del procuratore generale che chiedeva l’audizione della minore e una Ctu per verificare il dichiarato malessere della minore ma ha anche rigettato il documentato reclamo. Le considerazioni che seguono vogliono solo evidenziare come, dinnanzi a fatti denunciati, occorra una diversa procedura di approfondimento per fugare qualsiasi sospetto di rischio per una minore che le istituzione devono tutelare, indipendentemente dalle asserzioni di una madre che stranamente ora rivuole la figlia quando in passato non aveva esercitato con entusiasmo la propria genitorialità.

 

Le motivazioni dei giudici sono deboli e, per certi versi, suscitano titubanze sul funzionamento della giustizia in Valle d’Aosta e in Piemonte.

 

  1. Si afferma che la madre sarebbe idonea come genitrice, nonostante le segnalazioni della nonna paterna, poiché la stessa nonna, chiedendo la condivisione dell’affido (con collocazione prevalente della nipote, però, presso di sé, così come era in atto da nove anni) avrebbe convalidato l’idoneità materna. Infatti la nonna avrebbe dovuto chiedere l’affido esclusivo della minore. I giudici minorili – che con la psicologia dovrebbero avere confidenza, altrimenti rendono inutile la presenza dei giudici onorari con onorario pagato dai cittadini – non hanno apprezzato una nonna che, in tutti questi anni, ha sempre rincorso la nuora per interessarla alla figlia che cresceva nella sua indifferenza e per stimolarla a fare la madre; una nonna che, perciciò, non l’ha mai esclusa dal ruolo materno, nonostante esistessero serie motivazioni e che il suo unico fine era quello di far stare bene la nipote. Un asserzione, quella dei giudici minorili, che potevano benissimo risparmiarsi.
  2. La corte d’appello aveva chiesto ai servizi sociali della bassa valle una nuova ed aggiornata  relazione sullo stato della bambina dopo il suo trasferimento ad Aosta. La relazione dei servizi, consegnata alla fine di dicembre, sosteneva che la bambina era serena, che non correva alcun pericolo stando con la madre e taceva sulle frequentazioni materne, che la minore, infine, seguiva la scuola elementare ad Aosta senza problemi, facendo pure intendere che viveva presso il nonno materno e la sua compagna, come il legale della madre asseriva. La bambina, in verità, da metà ottobre vive con la madre ad Aosta e a scuola non va affatto bene tanto che è stato predisposto, per lei, un piano di sostegno. I servizi del capoluogo sono subentrati solo a fine gennaio, cioè oltre tre mesi dopo il suo arrivo nel capoluogo. I servizi sociali della bassa valle, quindi, non avevano più elementi aggiornati per stendere la nuova relazione e non conoscevano la situazione scolastica della minore, essendosi limitati a fare una sola telefonata, ripetiamo una sola, ad una maestra, senza mai andare a parlare con il consiglio di classe. Inoltre non  hanno fatto ispezioni senza preavviso per vedere il contesto in cui vive la minore e quali persone è costretta a frequentare, non risiedendo affatto nella casa familiare del nonno materno e della sua compagna. Che valore può avere, pertanto, quella relazione e tutte quelle precedenti che chiedevano continuamente il trasferimento della minore presso la madre - di cui conoscevano i trascorsi - soprattutto dopo che la collega assistente sociale era stata sollevata dall’incarico?
  3. La corte d’appello, in modo acritico, fa proprio quanto replicato dalla madre che si qualifica come una persona che non ha mai avuto problemi con tossicodipendenza ed alcolismo (quindi il Sert è bugiardo!), che è stata sempre privata della figlia da parte della nonna-suocera, che lei è tutto “lavoro, casa e ... chiesa”. Asserzioni avvalorate dall’attuale legale della madre che nella separazione era stato avvocato del padre e che aveva scritto, sulla sua odierna cliente,  tutto il contrario di quanto afferma oggi. Viva la deontologia professionale! La corte, comunque, aveva tutte le carte per valutare la veridicità della nonna e il comportamento dei servizi sociali.
  4. La bambina, come segnalato nel reclamo, non vive affatto presso il nonno materno ma presso l’abitazione della madre e del suo convivente: un appartamento piccolo ma assai frequentato.  La bambina, come essa stessa riferisce, non ha una cameretta propria e dorme nell’affumicato e frequentato soggiorno, assistendo a diseducative discussioni tra madre e compagno e tra loro e i compresenti in casa. La bambina riferisce pure di essere continuamente mortificata e costretta a tollerare cose e persone che lei rifiuta. Spesso gli viene imposto di mangiare cose che a lei non piacciono e che gli provocano conati di vomito. Tutto ciò viene vissuto dalla minore come azioni punitive, se non vendicative, nei suoi confronti e tutto ciò era a conoscenza dei servizi sociali che non hanno fatto nulla per verificare, come sarebbe stato loro dovere. Per i giudici, poi, quanto segnalato dalla nonna  non sembra essere stato importante. Ma scherziamo? I minori, purtroppo, continuano ad essere rapiti dalla giustizia e c’è da chiedersi - seriamente ed a tutti i livelli sociali ed istituzionali  - se i tribunali della valle e quelli piemontesi di riferimento tutelino veramente e sempre i minori? Sarebbe bastato dare un’occhiata alle relazioni del Sert, dei servizi sociali che avevano seguito la madre nella giovinezza, della pediatra, al casellario giudiziario delle persone che ruotano attorno alla minore per fugare dubbi e preoccupazioni e per comprendere che la precauzione, in presenza di situazioni difficili, sarebbe quanto mai opportuna.
  5. Aosta è piccola e tutti si conoscono. Non sarebbe stato difficile ai servizi sociali e alle forze dell’ordine, opportunamente coinvolte,  fare indagini chiarificatrici.

Ancora una volta le inefficienze di alcune istituzioni, la scarsa professionalità di alcuni operatori dei servizi sociali, l’indifferenza della gente e la scarsa conoscenza dei diritti del fanciullo e dei minori finiscono per favorire demagogia, qualunquismo e mettere i minori in situazioni pericolose e negative per la loro crescita e per il loro equilibrio psico-fisico. Questo modo di fare è ripugnante ed inaccettabile per una società che vuol definirsi democratica e civile.

Si chiede solo precauzione e opportuni accertamenti a tutela di una minore nei cui confronti la sorte e le istituzioni non sono state benevoli. L’associazione non starà a guardare e richiamerà, prima o poi, ciascuno alle proprie responsabilità.

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