Riflessione su una sentenza del tribunale di Aosta
La legge per tutti. La giustizia solo per qualcuno
Avv. Gerardo Spira*
In questa rubrica abbiamo trattato l’argomento spinoso del valore delle sentenze della Suprema Corte di cassazione in correlazione con quello della legge. E, non a caso, nel momento in cui si fa sempre più stringente l’ansia del cittadino per capire come la giustizia si muove nel mondo legislativo. Imparzialità, giusto processo, ragionamento logico giuridico sono il bagaglio per capire se il Giudice ha seguito un percorso in armonia con la legge e con una coerente giurisprudenza. Quando si sentono campanelli stonati, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. E giù le critiche degli avvocati sotto il portone del tribunale alla presenza dei clienti, negli studi e durante i fugaci incontri, in bar o in una mensa. In questo clima nasce e si sviluppa il “bubbone contro” la Giustizia e le istituzioni.
Noi preferiamo manifestare liberamente il nostro pensiero sulla pagina del sito, armati di paziente volontà di ricerca nell’animo umano e nel vasto mondo del diritto. Lo facciamo, in modo trasparente, sapendo di incontrare condivisione, ma anche di suscitare perplessità e reazioni. Può anche accadere che la sensibilità umana, specialmente nella materia delle separazioni, divorzi e affidamento dei figli, possa influenzare la ragione del diritto e porti il cuore, più che la mente, a decidere in modo difficilmente accettabile. Ma ciò ricade nella responsabilità culturale di chi opera e decide in nome dei cittadini e del popolo italiano.
Quando cresce l’ingiustizia, cresce anche la sfiducia!
Veniamo al caso. Aosta Tribunale Ordinario. Sentenza n. 21/2019 – pubblicata il 14 gennaio 2019. Il Tribunale – nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 989/2017 – promossa dal sig. X contro la sig.ra Y, nel procedimento di cognizione instaurato per opposizione a decreto ingiuntivo, ha così deciso.
Fatti: Dopo 9 anni dalla separazione definita anche con il divorzio la Sig.ra Y attiva la procedura monitoria contro il marito, con la richiesta del decreto ingiuntivo per spese straordinarie maturate dal 2009 al 2017, per un importo di euro 18.152,38, oltre interessi, e oltre ad euro 4.835,00 per spese di giudizio. Il sig. X con atto di citazione si oppone e si apre il procedimento ordinario che si conclude il 14 gennaio 2019. Il Giudice adito condanna l’ex marito: a pagare il complessivo importo di euro 17.737,98, oltre interessi sull’importo di euro 13.949,74, nonché alle spese di giudizio, sempre in favore della sig.ra Y di euro 4.835,00.
Nella sentenza sono riportate le ragioni delle parti, così riassunte
Il sig. X, nell’impugnare il decreto, ha eccepito la inammissibilità del procedimento monitorio, perché le spese straordinarie non gli erano state preventivamente comunicate, né erano state concordate e né tempestivamente comunicate e documentate, come stabilito nei provvedimenti di separazione e di divorzio. Ha eccepito, inoltre, la invalidità delle stesse ai fini del titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo, perché non regolari. Lo stesso ha poi eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale. Ha chiesto quindi la revoca del Decreto.
La sig.ra Y ha assunto di aver informato l’ex marito attraverso i figli (parliamo di minori) o per via orale o in forma scritta e ha rilevato che alle presunte richieste non è stata fatta alcuna opposizione.
Dopo aver tentato la conciliazione ed aver rigettata la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione opposta, il giudice, ritenute superflue ed inammissibili le prove orali, ha invitato le parti a precisare le conclusioni. (Procedimento breve e veloce)
|