Dossier
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Associazione “Giù le mani dai bambini” : San Benedetto del Tronto

8 marzo 2014


Abusi sui minori

 

come conseguenza della ordinaria violazione dei loro diritti e del diritto alla genitorialità nelle separazioni. Le responsabilità dei servizi sociali e dei tribunali. Oggi cosa fare?

 

di Ubaldo Valentini *

I relatori che mi hanno preceduto hanno evidenziato come i mali sociali quali plagio, pedofilia, violenze psichiche e fisiche, Pas, ecc..  e i conseguenti abusi sui bambini e sulle loro famiglie siano provocati, prevalentemente, dalla delinquenza comune ed organizzata e dalle sette pseudo-religiose abusanti che in Italia operano nella indifferenza di tutti e, troppo spesso, con la copertura delle istituzioni.

Per prevenire questi devastanti fenomeni, però, occorre andare oltre la “manovalanza” di persone senza scrupoli - strutturati in organizzazioni e/o potentati parareligiosi per meglio realizzare i propri fini abusanti - e ricercare anche coloro che, in modo più o meno indiretto, si sono resi responsabili del malessere dei minori e del genitore meno presente, mal gestendo istituzioni pubbliche evocate alla loro tutela: i tribunali e i servizi sociali.

Occorre,  altresì, premettere anche alcune considerazioni sulle responsabilità e/o sulle assenze della famiglia e degli stessi genitori nella crescita dei minori abusati.

Esistono responsabilità ed  inadempienze educative ed affettive dei genitori – non sicuramente di quello che subisce la violenza sui propri figli affidati o collocati presso l’altro - nell’abuso dei diritti dei minori che possono essere individuate - solo a titolo esemplificativo -  nella loro eccessiva litigiosità canalizzata prevalentemente su questioni di coppia; nel non continuare a rispettare la centralità dei figli quando finisce un amore; nella  scarsa considerazione delle ricadute sui figli che la separazione o la cessazione della convivenza conflittuale può avere; nella eccessiva preoccupazione degli adulti a ricostruirsi  subito una nuova convivenza e/o famiglia senza considerare le ripercussioni che tali scelte potranno avere nel minore in difficoltà; nella ricerca di nuovi figli con altre persone o nell’accettazione in casa di quelli dell’altro/a partner; nel rifiuto di qualsiasi confronto mediato da terzi professionalmente competenti; nel sottovalutare il possibile disagio del minore, talvolta ben celato per non urtare il familiare con cui deve vivere o per non procurare ulteriori dispiaceri all’altro genitore; la latitanza delle istituzioni nel non verificare adeguatamente  il contesto relazionale in cui il genitore affidatario e/o collocatario fa vivere il proprio figlio.

Accertata la situazione a rischio dei propri figli, il genitore meno presente (o talvolta  addirittura  estromesso) ha il dovere di chiedere immediati provvedimenti restrittivi nei confronti dell’altro genitore che non solo non tutela il proprio figlio, inserendolo in strutture plagianti e/o in sette schiavizzanti, ma che di fatto gli sottrae la figura insostituibile dell’altro genitore. Il padre, oltre ai minori, di fatto è la vittima di questi abusi che avvengono sempre, ripeto sempre, con il consenso, diretto o tacito, del genitore affidatario o collocatario.

Il fenomeno degli abusi psicologici sui minori, nelle famiglie separate o non più conviventi, non viene quasi mai preso in considerazione dai servizi sociali prima e dai tribunali poi, limitandosi a considerare, eventualmente, solo l’abuso sessuale.

 

Il plagio come reato non esiste più, ma le sue conseguenze nella formazione della personalità del minore sono deleterie e condizioneranno, più o meno marcatamente, tutta la sua esistenza con il rischio reale di divenire, talvolta, un disadattato sociale e  un emarginato. Tutto ciò ha un assurdo costo umano sulla vittima, adulto di domani, ed un elevato costo economico per la società. Di questi aspetti se ne parla poco.

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Quando la separazione consensuale è dannosa

 

Assistiamo alla omologazione di separazioni consensuali con clausole che, oltre a prestarsi a varie interpretazioni, spesso sono impraticabili. Con crescente preoccupazione vediamo che il genitore non collocatario è costretto ad impugnare la separazione sottoscritta, talvolta solo dopo alcuni mesi, poiché quanto concordato non viene rispettato e il padre, quasi sempre lui, deve sottostare ai desiderata e/o ricatti della madre.

Nello specifico, il genitore affidatario impone un suo calendario di visite, sue modalità di attuazione, consapevole che il tribunale nei suoi confronti mai applicherà quanto previsto dall’art.709 ter c.p.c.. Accanto al mancato rispetto del diritto di permanenza dei figli col padre, sottoscritto con la consensuale, la madre non gli richiede il consenso preventivo sulle spese straordinarie, arrivando a determinare lei quali siano da ritenersi spese straordinarie e non esita a denunciarlo per “mancati alimenti” se non provvede a soddisfare i suoi imperativi economici. Si mette in piedi, così, un contenzioso penale che non tutti i padri possono sostenere non avendo le risorse per pagare i legali. Alcuni tribunali non  esitano a condannare sempre il padre con multe e mesi di arresto convertibili in ulteriori sanzioni pecuniarie anche quando il loro rifiuto a pagare è motivato proprio dalla mancanza di soldi.

Le modifiche delle condizioni contenute nella separazione consensuale difficilmente vengono modificate dal giudice proprio perché sottoscritte da ambedue i genitori; non vengono cambiate nemmeno quando il genitore che paga l’assegno di mantenimento e le spese straordinarie (sovente non autorizzate) è in cassa integrazione o è rimasto senza lavoro o viene chiamato a pagare spese non concordate e non documentate o non dovute. Non si comprende, in verità, cosa debba accadere ad un padre per vedersi accolta la sua richiesta di modifica delle condizioni di separazione e per vedersi rispettato nei propri diritti-doveri di genitore e di cittadino.

 

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